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Dokument 62018CN0603

Causa C-603/18 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dal Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. / Consiglio dell'Unione europea e a.

GU C 427 del 26.11.2018, str. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/27


Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dal Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. / Consiglio dell'Unione europea e a.

(Causa C-603/18 P)

(2018/C 427/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. (rappresentante: P. Tridimas, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca Centrale Europea, Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea, Unione Europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale;

accogliere le conclusioni presentate dai ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale;

condannare i convenuti alle spese della presente impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto:

a)

ha dichiarato che l’Eurogruppo non aveva richiesto che Cipro adottasse le misure che li hanno pregiudicati o che tali misure non fossero state richieste con un’azione ascrivibile all’Unione europea;

b)

ha considerato che il comunicato stampa della Banca Centrale Europea, del 21 marzo 2013, non li avesse pregiudicati;

c)

ha ritenuto che i convenuti, con determinate altre azioni, non avessero richiesto a Cipro di continuare ad attuare misure dannose e/o non avessero richiesto l’adozione delle misure dannose introdotte con gli emendamenti apportati, il 30 luglio 2013, ai decreti pregiudizievoli;

d)

ha considerato che non tutte le misure dannose sono state richieste dalla decisione del Consiglio 2013/236 (1);

e)

ha dichiarato che non sussisteva una grave violazione del diritto di proprietà, come tutelato dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo 1 della Convenzione europea per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali; il principio di tutela del legittimo affidamento; e il principio di non discriminazione. I ricorrenti sostengono che le misure dannose non soddisfano il principio della previsione per legge delle restrizioni al diritto di proprietà e che esse non soddisfano, inoltre, il principio di proporzionalità. Essi ritengono che il comportamento dei convenuti abbia ingenerato il legittimo affidamento che non sarebbero state adottate misure di bail-in, tali da imporre una riduzione dei loro attivi. Essi sostengono di aver subito una discriminazione, come correntisti, azionisti e detentori di obbligazioni della Bank of Cyprus e della Laïki, tra l’altro, rispetto ai correntisti, azionisti e detentori di obbligazioni rispettivamente delle banche di altri Stati membri della zona euro che hanno beneficiato di un’assistenza finanziaria analoga a quella concessa a Cipro.


(1)  Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32).


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