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Document 62018CN0597

    Causa C-597/18 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-680/13: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a./Consiglio dell’Unione europea e a.

    GU C 427 del 26.11.2018, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 427/24


    Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-680/13: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a./Consiglio dell’Unione europea e a.

    (Causa C-597/18 P)

    (2018/C 427/32)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a., Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea, Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare le parti della sentenza impugnata in cui il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio nei confronti dell’Eurogruppo;

    condannare i convenuti alle spese del procedimento di impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    L’impugnazione del Consiglio è volta ad ottenere l’annullamento delle parti della sentenza impugnata in cui il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata del Consiglio nei confronti dell’Eurogruppo ed è fondata sui seguenti motivi:

    il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’Eurogruppo «[fosse] un ente dell’Unione istituito formalmente dai Trattati»;

    il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere l’eccezione di irricevibilità del Consiglio omettendo di identificare i «poteri» conferiti all’Eurogruppo dai Trattati;

    il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che l’accoglimento dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio avrebbe dato luogo all’«istituzione, all’interno stesso dell’ordinamento giuridico dell’Unione, di enti i cui atti e comportamenti non potrebbero far sorgere la responsabilità di quest’ultima».


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