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Document 62018CN0525

    Causa C-525/18 P: Impugnazione proposta il 9 agosto 2018 da Marion Le Pen avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 giugno 2018, causa T-86/17, Le Pen/Parlamento europeo

    GU C 381 del 22.10.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 381/15


    Impugnazione proposta il 9 agosto 2018 da Marion Le Pen avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 giugno 2018, causa T-86/17, Le Pen/Parlamento europeo

    (Causa C-525/18 P)

    (2018/C 381/16)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Marion Le Pen (rappresentante: R. Bosselut, avocat)

    Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 giugno 2018, causa T-86/17.

    Pertanto:

    annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento, del 5 dicembre 2016, adottata ai sensi dell’articolo 68 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e del 9 luglio 2008«recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo» e successive modifiche, nella quale si accerta un credito per un importo pari a EUR 298 497,87;

    annullare la nota di addebito n. 2016-1560 notificata il 6 dicembre 2016 che informa la ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 5 dicembre 2016, recante per oggetto recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare, applicazione dell’articolo 68 delle MAS e degli articoli 78, 79 e 80 del RF;

    statuire secondo diritto sull’importo da assegnare alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno morale derivante dalle accuse infondate emesse prima che fosse conclusa una qualsivoglia indagine, per il danno arrecato alla sua immagine e per il disagio molto significativo causato alla sua vita personale e politica dalla decisione impugnata;

    statuire secondo diritto sull’importo da assegnare alla ricorrente a titolo di spese processuali;

    condannare il Parlamento a tutte le spese;

    prima di pronunciarsi: invitare il Parlamento a produrre il fascicolo amministrativo della sig.ra CG, il riepilogo delle entrate e delle uscite della sig.ra CG presso la sede del Parlamento a Strasburgo e a Bruxelles, la lettera anonima che ha dato luogo all’avvio del procedimento controverso e il fascicolo OLAF riguardante la ricorrente e la propria assistente.

    Motivi e principali argomenti

    Il primo motivo verte sulla violazione da parte del Tribunale del diritto dell’Unione, su errori di diritto e sulla violazione delle forme sostanziali. La ricorrente ha pienamente giustificato il deposito di nuovi documenti nel corso del procedimento per fatti sopravvenuti. Tali documenti costituiscono l’ampliamento di quelli che erano stati depositati presso il Segretario generale del Parlamento. Il Tribunale aveva una competenza estesa al merito che imponeva di tener conto di tali documenti per valutare l’esistenza o l’inesistenza di un lavoro da assistente parlamentare e quindi la fondatezza o l’infondatezza della ripetizione dell’indebito. Inoltre, alcuni di questi documenti erano in possesso del Parlamento ma erano stati occultati alla ricorrente.

    Il secondo motivo verte sulla violazione da parte del Tribunale dei diritti della difesa e delle forme sostanziali. La mancata audizione della ricorrente da parte del Segretario generale del Parlamento e la mancata trasmissione del fascicolo costituiscono una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, del diritto di essere ascoltata personalmente prima di qualsiasi provvedimento (anche amministrativo), dei principi di parità delle armi e di leale contraddittorio, del diritto a un giudice imparziale e del divieto del diniego di giustizia derivante dalle disposizioni delle MAS, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, dall’articolo 6 della CEDU e dai principi generali del diritto. Inoltre, il Tribunale non ha riscontrato il difetto di motivazione che inficia la decisione del Segretario generale.

    Il terzo motivo verte sulla violazione da parte del Tribunale del diritto dell’Unione, su errori di diritto e su un errore di qualificazione della natura giuridica dei fatti, sul travisamento dei fatti e degli elementi di prova, sul carattere discriminatorio e sul fumus persecutionis e sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di legalità.

    Il quarto motivo verte sullo sviamento di potere, poiché la sentenza impugnata ha avallato il comportamento del Segretario generale del Parlamento il cui reale obiettivo e scopo finale erano di nuocere alla ricorrente e al suo partito.


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