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Document 62018CN0452

Causa C-452/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Spagna) l’11 Luglio 2018 — XZ / Ibercaja Banco, S.A.

GU C 381 del 22.10.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Spagna) l’11 Luglio 2018 — XZ / Ibercaja Banco, S.A.

(Causa C-452/18)

(2018/C 381/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel

Parti

Attrice: XZ

Convenuta: Ibercaja Banco, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio di non vincolatività delle clausole nulle (articolo 6 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (1)) debba estendersi anche ai contratti e negozi giuridici successivi nel tempo aventi ad oggetto tali clausole, quale il contratto di novazione.

Atteso che la nullità assoluta comporta che detta clausola non sia mai esistita nella realtà giuridico-economica del contratto, se si possa ritenere che gli atti giuridici successivi e i loro effetti sulla clausola in parola, vale a dire il contratto di novazione, scompaiano anch’essi dalla realtà giuridica, dovendo essere considerati inesistenti e privi di effetti.

2)

Se gli atti con i quali vengono modificate o accettate clausole non negoziate che rischierebbero di non superare i controlli di abusività e di trasparenza acquisiscano la natura i condizioni generali del contratto ai fini dell’articolo 3 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e siano quindi viziati dalle medesime cause di nullità che inficiano gli atti originari oggetto della novazione o transazione.

3)

Se la rinuncia alle azioni giudiziarie contenuta nel contratto di novazione debba essere parimenti nulla, in quanto i contratti sottoscritti dai clienti non informavano i medesimi del fatto che la clausola era nulla né dell’importo o del valore economico che avevano diritto a percepire a titolo di rimborso degli interessi pagati per effetto dell’imposizione iniziale delle c.d.«cláusulas suelo» (clausole di tasso minimo).

Ne risulta pertanto che il cliente sottoscrive una rinuncia alle azioni senza essere stato informato dalla banca di ciò a cui rinuncia e della somma di denaro alla quale rinuncia.

4)

Se, esaminando il contratto di novazione modificativa alla luce della giurisprudenza della CGUE e degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13], la nuova clausola di tasso minimo sia parimenti viziata da una mancanza di trasparenza, giacché la banca disattende nuovamente i requisiti di trasparenza stabiliti in relazione alla trasparenza stessa dalla sentenza del Tribunal supremo (Corte suprema) del 9 maggio 2013 e non informa il circa l’effettivo costo economico di detta clausola del suo contratto di mutuo ipotecario, in modo che possa conoscere il tasso di interesse (e l’importo che ne risulta) che dovrebbe pagare qualora si applicasse la nuova clausola di tasso minimo nonché il tasso di interesse (e l’importo che ne risulta) che dovrebbe pagare qualora non si applicasse alcuna clausola di tasso minimo e si applicasse il tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo ipotecario senza limiti al ribasso.

In altri termini, se, nell’imporre l’atto definito come novazione relativa alle «clausole di tasso minimo», l’istituto finanziario avrebbe dovuto rispettare i controlli di trasparenza indicati agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva [93/13] e informare il consumatore in ordine all’ammontare delle somme che aveva perduto in conseguenza dell’applicazione delle «clausole di tasso minimo» e al tasso di interesse che sarebbe stato applicato in mancanza di tali clausole e se, non avendolo fatto, gli atti di cui trattasi siano parimenti viziati da nullità.

5)

Se le clausole di rinuncia alle azioni, incluse nelle condizioni generali del contratto di novazione modificativa, possano essere considerate clausole abusive per il loro contenuto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato relativo alle clausole abusive e, specificamente, con la lettera q) di tale allegato (sono abusive le clausole che hanno per oggetto di sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore), poiché limitano il diritto dei consumatori di esercitare diritti che possono sorgere o risultare dopo la firma del contratto, come è avvenuto con la possibilità di chiedere il rimborso integrale degli interessi pagati (in forza della sentenza della CGUE del 21 dicembre 2016 (2)).


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

(2)  Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980).


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