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Dokument 62017CB0440

    Causa C-440/17: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — GS / Bundeszentralamt für Steuern (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Fiscalità diretta — Libertà di stabilimento — Direttiva 2011/96/UE — Articolo 1, paragrafo 2 — Società controllante — Holding — Ritenuta alla fonte su utili distribuiti a una società controllante holding non residente — Esenzione — Frode, evasione e abusi in materia tributaria — Presunzione)

    GU C 328 del 17.9.2018, str. 24—24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 328/24


    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — GS / Bundeszentralamt für Steuern

    (Causa C-440/17) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità diretta - Libertà di stabilimento - Direttiva 2011/96/UE - Articolo 1, paragrafo 2 - Società controllante - Holding - Ritenuta alla fonte su utili distribuiti a una società controllante holding non residente - Esenzione - Frode, evasione e abusi in materia tributaria - Presunzione))

    (2018/C 328/30)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Köln

    Parti

    Ricorrente: GS

    Convenuto: Bundeszentralamt für Steuern

    Dispositivo

    L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, e l’articolo 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa fiscale di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che colpisce con una ritenuta alla fonte dividendi distribuiti da una controllata residente alla sua società controllante non residente, ma che esclude il diritto di quest’ultima di ottenere il rimborso di una siffatta ritenuta alla fonte o l’esenzione dalla stessa, qualora, da un lato, tale società controllante sia partecipata da persone cui non spetterebbe un siffatto rimborso o una siffatta esenzione nel caso in cui avessero percepito direttamente dividendi provenienti da una siffatta controllata e i ricavi lordi conseguiti da detta società controllante nell’esercizio di riferimento non derivino dalla sua attività commerciale e qualora, dall’altro, una delle due condizioni stabilite da tale normativa è soddisfatta, ossia, o non sussistono motivi economici o altri motivi rilevanti che giustifichino l’intervento di tale medesima società controllante, o quest’ultima non partecipa all’attività economica generale tramite un’impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale, senza tener conto delle caratteristiche organizzative, economiche o altrimenti rilevanti delle imprese che hanno legami con la società controllante di cui trattasi.


    (1)  GU C 374 del 6.11.2017.


    Góra