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Document 52017AE6184

Parere del Comitato economico e sociale europeo riguardo alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Un sistema equilibrato di tutela della PI per affrontare le sfide della società odierna» [COM(2017) 707 final], alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» [COM(2017) 708 final] e alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali» [COM(2017) 712 final]

EESC 2017/06184

GU C 237 del 6.7.2018, p. 32–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 237/32


Parere del Comitato economico e sociale europeo riguardo

alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Un sistema equilibrato di tutela della PI per affrontare le sfide della società odierna»

[COM(2017) 707 final]

alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale»

[COM(2017) 708 final]

e alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali»

[COM(2017) 712 final]

(2018/C 237/05)

Relatrice:

Franca SALIS-MADINIER

Consultazione

Commissione europea, 18/01/2018

Base giuridica

Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

9.3.2018

Adozione in sessione plenaria

14.3.2018

Sessione plenaria n.

533

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

180/0/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

L'Unione dell'innovazione è una delle iniziative più valide della strategia Europa 2020. A tal fine è indispensabile promuovere il processo di innovazione europea favorendo le imprese radicate negli Stati membri.

1.2

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) condivide gli obiettivi della Commissione per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi giuridici e l'interpretazione della direttiva del 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPRED) (1), volta ad applicare le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) nei procedimenti civili, nonché a stabilire le modalità di calcolo del risarcimento del danno per compensare i titolari dei DPI negli Stati membri.

1.3

Il CESE sottolinea l'importanza di salvaguardare l'interesse generale della società nel suo complesso tramite un'equa ripartizione del valore creato tra i diversi soggetti della proprietà intellettuale, al fine di garantire la prosperità in Europa, il rispetto del diritto dei titolari di DPI, nonché la sicurezza e la salute dei consumatori.

1.4

Il CESE sostiene i principi FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, ossia a garanzia di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie) applicati ai brevetti essenziali (brevetti SEP, Standard Essential Patents). Il CESE ritiene che principi analoghi possano essere trasposti e trovare applicazione mutatis mutandis anche nel diritto d'autore e nei diritti connessi, nei brevetti, nei marchi, nei disegni e modelli, ecc.

1.5

Il CESE raccomanda che i principi che informano le «norme» tecniche siano integrati da «norme» sociali per garantire l'equilibrio tra i soggetti privati e gli investitori pubblici che operano nell'interesse generale.

1.6

In particolare, il CESE si pronuncia a favore di un equilibrio tra il giusto riconoscimento dei DPI e lo sviluppo di innovazioni che possono apportare un autentico beneficio alla società nel suo insieme. Senza voler limitare il diritto fondamentale di far valere i diritti privati attraverso il sistema giuridico, il CESE afferma che, se degli interessi particolari si trovano in contrasto con l'interesse generale, va condotto un arbitrato in difesa dell'interesse generale.

1.7

Il CESE è favorevole a una regolamentazione che incoraggi i giovani ricercatori a utilizzare le loro conoscenze e competenze per il lancio di nuovi progetti commerciali. Gli Stati membri dell'Unione europea devono, in particolare, adottare misure per, ad esempio, assicurare prezzi accessibili che consentano ai giovani imprenditori di sviluppare i loro progetti innovativi.

1.8

Il CESE ritiene che, nella lotta alla contraffazione, sia importante individuare (2) correttamente le parti interessate (imprese, creatori, inventori, artisti (3), consumatori (4), intermediari, «titolari di diritti» (5), ecc.) in funzione della natura del diritto di proprietà intellettuale (brevetti, disegni e modelli) e che queste si concertino per definire il detentore, titolare dei DPI.

1.9

Nella lotta alla contraffazione è indispensabile sensibilizzare i consumatori affinché adottino una pratica di responsabilità sociale più convinta nei confronti della proprietà «immateriale», analoga a quella praticata per la proprietà «materiale», senza che nell'ambito del diritto d'autore venga pregiudicato il loro diritto alla «copia privata». Il CESE esprime grande apprezzamento per le campagne mediatiche organizzate dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito «Osservatorio») per sensibilizzare alle violazioni dei DPI, e appoggerà in futuro le proposte volte a rafforzare e a ripetere tali campagne.

1.10

Il CESE ritiene che il principio dell'open source debba essere utilizzato correttamente nel settore della ricerca pubblica. Il concetto e il principio dell'open source trovano applicazione concreta nei centri di ricerca universitari e meritano un quadro giuridico appropriato.

1.11

Il CESE è favorevole ad ampliare il ruolo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

1.12

Al fine di migliorare la gestione dei conflitti, il CESE raccomanda la creazione di una rete europea di mediazione che operi in linea con le decisioni della Corte di giustizia dell'UE.

1.13

Ai fini di un maggiore rispetto dei DPI, il CESE condivide tutte le raccomandazioni della Commissione volte a migliorare il dispositivo del forum giuridico.

2.   Proposta della Commissione

2.1

I sistemi di protezione della proprietà intellettuale sono uno strumento fondamentale di innovazione e crescita che consente alle imprese, ai creatori e agli inventori di ottenere una remunerazione dei loro investimenti nei settori della conoscenza e della creatività. Secondo alcuni studi, i settori ad alta intensità di DPI rappresenterebbero il 42 % circa del PIL dell'UE (per un valore di circa 5 700 miliardi di euro l'anno), generebbero il 38 % dei posti di lavoro e contribuirebbero fino al 90 % delle esportazioni dell'UE (6).

2.2

La rivoluzione digitale ha aperto una serie di nuove possibilità, ma ha anche esposto i DPI dell'UE a nuovi e più gravi rischi, facilitando la circolazione online di beni e contenuti contraffatti, creando confusione tra i consumatori su ciò che è contraffatto e ciò che è originale e legittimo, e rendendo più difficile l'identificazione dei criminali. La conseguenza è stata un aumento generalizzato del numero di violazioni della proprietà intellettuale.

2.3

Attualmente i prodotti contraffatti o usurpativi rappresentano il 2,5 % del commercio mondiale e l'industria dell'UE è particolarmente colpita da tale fenomeno (7) soprattutto in settori in cui le imprese dell'UE sono leader mondiali.

2.4

Con il pacchetto di misure in esame, la Commissione intende migliorare ulteriormente l'applicazione e il rispetto dei DPI negli Stati membri dell'UE, ai suoi confini e a livello internazionale. Il pacchetto comprende:

una comunicazione dal titolo Un sistema equilibrato di tutela della PI, per affrontare le sfide della società odierna [COM(2017) 707 final];

una comunicazione che presenta orientamenti in merito all'applicazione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPRED) [COM(2017) 708 final];

un documento di lavoro della Commissione contenente una valutazione dell'IPRED [SWD(2017) 431 final e SWD(2017) 432 final];

una comunicazione sui brevetti essenziali [COM(2017) 712 final];

un documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione del protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via Internet [SWD(2017) 430 final].

2.5

Il pacchetto contiene misure suddivise in quattro categorie principali:

1)

misure che consentono ai soggetti interessati nel settore della proprietà individuale di beneficiare più agevolmente di un sistema di tutela giurisdizionale omogeneo, equo ed efficace nell'UE;

2)

azioni destinate a sostenere le iniziative degli operatori del settore volte a contrastare le violazioni delle norme sulla proprietà individuale;

3)

iniziative volte a rafforzare la capacità delle autorità doganali e delle altre autorità di far rispettare i DPI;

4)

misure volte a rafforzare l'impegno nella lotta contro le violazioni della proprietà intellettuale su scala mondiale, promuovendo le buone pratiche e intensificando la cooperazione con i paesi terzi.

3.   Osservazioni generali

3.1

I testi proposti dalla Commissione sono pertinenti e interessano un gran numero di aspetti connessi con i diritti di proprietà intellettuale. Le proposte del CESE puntano a definire azioni e raccomandazioni che rafforzino la tutela dei DPI alla luce del mandato istituzionale del Comitato, incentrato principalmente sulle prospettive sociali ed economiche.

3.2

I tre documenti della Commissione dovrebbero essere considerati nel loro insieme ed abbracciare tutti gli aspetti dei DPI. Se si pone l'accento sul protocollo d'intesa (memorandum of understanding) e sull'interpretazione piuttosto restrittiva dei brevetti SEP e dei principi FRAND, vi è il rischio che la consultazione si limiti alle innovazioni nel mondo digitale. Invece, le osservazioni e le raccomandazioni del CESE intendono richiamare l'attenzione su tutti gli aspetti della normativa in materia di proprietà intellettuale.

3.3

Il CESE, pur condividendo le preoccupazioni della Commissione quanto agli effetti della digitalizzazione in termini di rischi per i diritti di proprietà intellettuale, propone di affrontare la questione dei DPI, la creatività e l'innovazione dal punto di vista sia giuridico che sociale per una maggiore tutela di tali diritti.

3.4

Con le sue proposte in materia di DPI, la Commissione intende rafforzare la crescita economica ed incrementare l'occupazione in Europa. Il CESE condivide questi obiettivi, considerando che alla base di qualunque forma di innovazione e creazione vi è la creatività dell'individuo e del gruppo a cui appartiene il creatore o l'inventore. La creatività è una capacità intrinseca all'essere umano e una condizione indispensabile per l'innovazione.

3.5

Il CESE raccomanda, a questo proposito, di elaborare un quadro europeo più chiaro sul trasferimento dei diritti tra le diverse parti interessate. In base alla vigente normativa nazionale ed europea, non rientra nell'ambito della presente consultazione sull'IPRED definire in termini concreti i «titolari del diritto» (ad esempio i creatori, le imprese, gli intermediari o gli editori) perché questi sono definiti nel diritto sostanziale unionale e nazionale in materia di DPI e non nell'IPRED.

3.5.1

Il diritto di proprietà intellettuale include aspetti molto diversi, come il diritto d’autore e i diritti connessi, i brevetti, i marchi, i disegni e modelli, le denominazioni geografiche, ecc. Se l’obiettivo ultimo è creare il mercato unico europeo, si dovrà conseguire una comprensione comune e definire con maggiore precisione la nozione di «titolare del diritto», creando condizioni che consentano a tutte le parti interessate di discutere, di far valere i propri interessi e di risolvere le loro controversie. Il CESE raccomanda una migliore sintonia tra il livello nazionale e quello europeo onde evitare conflitti o ambiguità.

3.6

Il CESE ritiene che la direttiva, pur non potendo fornire un quadro uniforme per tutta l'Europa, possa comunque fare di più per incentivare gli Stati membri a creare un nucleo di principi da armonizzare, elaborando, ad esempio, specifici codici fatti su misura per ciascuno dei DPI. Il CESE appoggia con forza l'applicazione di principi etici quali l'equità, la proporzionalità e la non discriminazione ai DPI.

3.7

Il CESE sostiene le iniziative della Commissione europea in materia di accessibilità dei dati. È evidente come un approccio europeo ai DPI renda possibile un'importante economia di scala ed offra quindi nuove opportunità per l'economia in termini di crescita e di aumento dell'occupazione.

3.8

Il processo economico avviene tra l'individuo che crea e il consumatore che acquista i prodotti. Nel mezzo vi è tutta una serie di attività economiche in cui i vari interessi devono trovare la loro giusta collocazione. Il consumatore si trova all'altra estremità di questo processo, e spesso cade vittima di contraffazioni e piraterie, pagando prezzi esorbitanti per prodotti contraffatti.

3.8.1

Molte innovazioni sono nate in fase di sviluppo dei processi digitali. Nel digitale, l'innovazione procede a un ritmo estremamente serrato. Ciò genera problemi di sicurezza e riservatezza, e rende molto più difficile, ma non impossibile, la protezione della «proprietà intellettuale». Tutte le parti coinvolte, specialmente quelle con una presenza su Internet, dovrebbero essere opportunamente identificate per poter smascherare gli account falsi che tengono comportamenti commerciali sleali.

3.8.2

Il CESE appoggia le proposte della Commissione riguardo alla concessione di licenze e alla tutela dei diritti. Si rammarica tuttavia che, nelle proposte relative alla risoluzione dei conflitti di interessi, la Commissione si limiti a considerare le controversie legali (tribunale unificato dei brevetti) e non proponga strumenti concreti, come un centro di mediazione che consenta alle parti interessate di gestire autonomamente le controversie facendo riferimento a norme giuridiche generali e di avviare tra loro un dialogo prima di ricorrere a un tribunale.

3.8.3

Il CESE ha effettuato l'analisi e ritiene che una piattaforma specifica possa fornire un importante valore aggiunto. Uno strumento adeguato come una «piattaforma DPI», preferibilmente dotato di uno status istituzionale riconosciuto, può organizzare e coordinare il dialogo extragiudiziale tra gli interlocutori rappresentativi al fine di offrire mediazione, arbitrato e conciliazione. Tale piattaforma soddisferà le varie esigenze riunendo le parti interessate intorno a un tavolo per discutere le loro preoccupazioni e i diversi punti di vista, oltre che per proporre opportuni codici di condotta da adottare.

3.8.4

La piattaforma può raccogliere le buone pratiche già esistenti in Europa e presentarle quale punto di partenza per altri. Lo stesso CESE rappresenta la società civile nel suo insieme, al cui interno prende forma il dialogo in Europa e negli Stati membri, ma il tutto si mantiene a un livello alquanto generale, mentre dovrebbe essere possibile stringere contatti più stretti con categorie professionali specifiche (quali gli scrittori, i giornalisti e gli editori) e creare un collegamento tra ricercatori e istituti, per assicurare la corretta attribuzione dei diritti di proprietà ed evitare così le controversie.

4.   Osservazioni particolari

4.1   L'innovazione in Europa

4.1.1

L'innovazione costituisce il fulcro della strategia Europa 2020. Occorre incoraggiare e preservare l'innovazione delle imprese situate in Europa. Numerosi progetti innovativi vedono la luce nelle imprese in fase di avviamento («start-up») e nelle PMI, che spesso dispongono di una base finanziaria fragile e sono facilmente preda di acquisizioni da parte di grandi imprese le quali, nel lungo periodo, delocalizzano l'attività in altri continenti. Di conseguenza, il loro valore aggiunto economico e i loro posti di lavoro non vanno a vantaggio dell'Europa.

4.1.2

Le PMI si diffondono in Europa a scapito delle grandi imprese tradizionali. A volte scompaiono imprese tradizionali e contemporaneamente vedono la luce nuovi progetti imprenditoriali. In queste imprese i processi di transizione sono la chiave dell'innovazione. Nell'ambito di tale processo, va attribuita una particolare attenzione ai lavoratori, per consentire loro di restare al passo grazie a misure preventive e adeguate di formazione professionale.

4.2   Principi etici

4.2.1

Per analogia con i principi FRAND proposti dalla Commissione in collegamento con i brevetti SEP, il CESE sostiene l'applicazione, mutatis mutandis, di principi e norme di equità ad altri settori dei DPI. Tuttavia, i principi FRAND comportano rigorosamente una limitazione giuridica del diritto dei brevetti. I principi non possono essere adottati, così come sono, in altri settori, ma devono essere esaminati e discussi caso per caso (8).

4.2.2

Analogamente, il principio dell'open source va applicato senza penalizzare la ricerca pubblica. Le istituzioni pubbliche spesso finanziano la ricerca scientifica e gli articoli scientifici, prima della loro pubblicazione nelle riviste specializzate, devono essere oggetto di una valutazione inter pares (peer review) che analizzi in modo critico i lavori dei ricercatori. Queste riviste sono disponibili presso i centri di ricerca accademica attraverso le reti digitali e globalizzate, come il web of science. Per accedervi, le università devono versare somme rilevanti. Esse dovrebbero poter accedere a tali contenuti ad un prezzo ragionevole e non dovrebbero pagare una seconda volta per poter offrire ai loro studenti il vantaggio di leggere i testi di ricerche precedenti. Questo duplice utilizzo di fondi pubblici non sembra efficace e va contro i valori dell'equità e della logica.

4.3   Protezione sociale

4.3.1

L'85 % delle invenzioni viene realizzata da lavoratori dipendenti. Si tratta di una posta in gioco importante per la Commissione, che mette a punto un sistema equilibrato di tutela della proprietà intellettuale per affrontare le sfide della società odierna (9). Il CESE sottolinea che la protezione sociale del lavoratore creativo contribuisce anch'essa a tale equilibrio. Essa potrebbe migliorare in misura considerevole lo statuto degli artisti e quello dei ricercatori.

5.   Gli strumenti per meglio tutelare e tenere in considerazione gli interessi delle parti interessate

5.1   Organizzare le parti interessate (10)

5.1.1

In un approccio intersettoriale, le buone pratiche possono essere trasferite in altri settori: le organizzazioni rappresentative dei giornalisti, per esempio, possono negoziare con l'organizzazione professionale degli editori il trasferimento dei loro diritti d'autore in cambio di una retribuzione equa, al pari dell'ulteriore utilizzo dei loro testi in altre applicazioni (digitali). I giornalisti potranno anche concludere accordi sui principi della libertà di stampa, sulla protezione degli informatori, sui codici relativi alla riservatezza dei dati, oltre che sul copyright dei lettori.

5.1.2

Per mettere a punto un quadro extragiudiziario credibile, tutte le parti interessate dovrebbero organizzare una concertazione per concordare le modalità di trasferimento dei DPI e applicare codici di condotta o accordi settoriali adeguati e sostenibili, adattati alla situazione specifica e collegati alle particolarità del settore e dell'ambito del diritto in questione.

5.1.3

Un forum di concertazione e di dialogo tra le parti interessate potrebbe decidere in merito al campo di applicazione degli accordi negoziati. La consultazione europea ha una lunga tradizione in termini di articolazione equilibrata tra interessi nazionali ed europei. Questo forum di concertazione potrebbe svolgere anche un ruolo di mediazione, organizzando i rappresentanti di autori, ricercatori, artisti, ONG, parti sociali (sindacati e datori di lavoro), università, associazioni di categoria, intermediari ed enti pubblici in modo che partecipino al funzionamento del forum giuridico in collaborazione con la Commissione e le istituzioni europee dell'EUIPO e dell'Osservatorio.

5.2   Organizzare e sensibilizzare i consumatori

5.2.1

Per combattere la contraffazione occorre anche sensibilizzare i consumatori, attraverso campagne mediatiche, a un maggior rispetto dei diritti di proprietà immateriale, senza che nell'ambito del diritto d'autore venga pregiudicato il loro diritto alla «copia privata» Tali campagne dovrebbero altresì sensibilizzarli ai pericoli per la loro salute e sicurezza derivanti dall'utilizzo di alcuni prodotti contraffatti in particolare.

5.3   Migliorare l'efficacia dei sistemi di tutela giurisdizionale

5.3.1

Al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di tutela giurisdizionale, il CESE appoggia le proposte della Commissione (11) quando questa «esorta (…) gli Stati membri a pubblicare sistematicamente le decisioni giudiziarie nei procedimenti riguardanti le violazioni dei DPI» e chiede di attribuire un ruolo importante all'EUIPO e all'Osservatorio. Spetta alla Commissione decidere quale sia l'organismo più adeguato per organizzare un dibattito tra le parti interessate nell'ambito di una «piattaforma DPI», se, così facendo, la politica europea in materia di DPI è resa più coerente e adeguata al mercato unico. Il CESE, inoltre, ritiene opportuno considerare la possibilità di sviluppare altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) al fine di salvaguardare il principio di equità.

5.3.2

Fatta salva la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale che la Commissione non ha ripreso a livello dell'UE, il CESE appoggia il lavoro della Commissione volto ad accrescere il rispetto dei DPI nel mondo. In questo contesto, occorre rafforzare il lavoro di coordinamento tra l'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) e l'EUIPO.

6.   Valutazione della comunicazione della Commissione

6.1

Il CESE constata che le raccomandazioni della Commissione riguardano principalmente il settore giuridico.

6.2

Senza pregiudicare il corso della giustizia, sarebbe opportuno istituire un più forte quadro giuridico di mediazione tra le parti interessate per mettere a punto proposte di conciliazione. Questa procedura di conciliazione può permettere di risolvere conflitti tra le diverse parti ed evitare procedure giuridiche complesse, costose e lunghe. Questo principio è già presente nel sistema brevettuale unitario, che dispone di un centro di mediazione e arbitrato. Il CESE appoggia gli sforzi intrapresi dalla Commissione per analizzare più a fondo la questione in cooperazione con l'EUIPO, e accoglie con favore tale idea ed è favorevole ad applicarla in altri settori dei DPI.

6.3

Il CESE sostiene la Commissione quando questa «invita l'industria a intraprendere le necessarie misure di dovuta diligenza per combattere le violazioni della PI». Sarebbe tuttavia opportuno anzitutto fornire strumenti istituzionali specifici per organizzare tutte le parti interessate e raccoglierle intorno a un tavolo al fine di avviare un dialogo e (dove questo già esiste, ad esempio sotto forma di protocollo d'intesa) proseguirlo, e attribuire i DPI ai legittimi titolari. Sarebbe opportuno promuovere e sviluppare ulteriormente gli accordi volontari che coinvolgono titolari dei diritti, piattaforme Internet, e operatori online attivi nel campo della pubblicità, della distribuzione e dei servizi finanziari.

Bruxelles, 14 marzo 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

(2)  COM(2017) 707 final, pag. 3, punto 1): «misure che consentono ai soggetti interessati nel settore della proprietà individuale di beneficiare più agevolmente di un sistema di tutela giurisdizionale omogeneo, equo ed efficace nell'UE».

(3)  COM(2017) 708 final, Introduzione, quarto comma, seconda frase: «Ciò è riconducibile al fatto che la direttiva si propone solo un livello minimo di armonizzazione (l'articolo 2 consente espressamente alla legislazione nazionale di prevedere strumenti che siano più favorevoli ai titolari dei diritti)».

(4)  COM(2017) 712 final, pag. 1, primo comma, seconda frase.

(5)  COM(2017) 707 final, pag. 3, primo comma: «(…) garantendo nel contempo che i titolari di brevetto siano remunerati per i loro investimenti in R&S e per le attività di standardizzazione e, di conseguenza, siano incentivati a offrire le loro migliori tecnologie per l'inclusione nelle norme».

(6)  EUIPO, Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the EU («Industrie ad alta intensità di DPI e risultati economici nell'UE»), 2016.

(7)  Secondo un recente studio, il 5 % di tutte le importazioni nell'UE è costituito da prodotti contraffatti o usurpativi, che, in base alle stime, corrispondono a 85 miliardi di euro di commercio illegale.

(8)  Cfr. il punto 1.6.

(9)  COM(2017) 707 final.

(10)  Cfr. punto 3.8.1.

(11)  COM(2017) 707 final, pag. 7.


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