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Document 52018XC0601(03)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 187 del 1.6.2018, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/13


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2018/C 187/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«MAHÓN-MENORCA»

N. UE: PDO-ES-0083-AM02 – 15.6.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consejo regulador de la denominación de origen protegida «Mahón-Menorca» (consiglio regolatore della denominazione di origine protetta «Mahón-Menorca»)

Ctra. des Grau, km 0,5

07700-Mahón (Minorca)

Baleari

SPAGNA

Tel. +34 971 36 22 95

E-mail: quesomahon@infotelecom.es

Organo rappresentativo dei settori della produzione e della trasformazione, incaricato di rappresentare, tutelare, garantire e promuovere la denominazione di origine protetta.

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifiche

5.1   Modifica

Il punto «B. Descrizione del prodotto del disciplinare» viene modificato nel modo seguente:

variazione della forbice di peso che passa da «tra 1 e 4 kg» a «tra 0,6 e 4 kg».

Il peso dei formaggi a denominazione di origine protetta è modificato per quanto attiene al loro limite inferiore, che è portato da 1 a 0,6 kg, mentre il limite superiore resta invariato a 4 kg.

Testo precedente: «peso compreso tra 1 e 4 kg».

Testo nuovo: «peso compreso tra 0,6 e 4 kg».

Giustificazione

Il peso del prodotto è modificato perché negli ultimi anni è stata riscontrata una netta crescita della domanda di formaggi più piccoli.

Le forme di formaggio di peso inferiore a 1 kg, ma non inferiore a 0,6 kg, devono soddisfare tutte le altre caratteristiche stabilite dal disciplinare del «Mahón-Menorca» DOP.

Per verificare se le caratteristiche organolettiche (aroma, consistenza e gusto) rimangano invariate, la facoltà di chimica dell’università delle Baleari ha condotto uno studio su campioni di formaggio di peso superiore a 0,6 kg ma inferiore a 1 kg, prodotti da imprese registrate per il «Mahón-Menorca» DOP rispettando la materia prima e le condizioni di lavorazione e stagionatura indicate nel disciplinare.

Gli obiettivi dello studio erano, da un lato, verificare se le forme di peso inferiore a 1 kg prodotte da imprese registrate per il «Mahón-Menorca» DOP avessero caratteristiche organolettiche diverse dalle forme di formaggio a denominazione di origine protetta e, dall’altro, analizzare il grado di stagionatura delle forme in base al tasso di umidità medio, alla distribuzione dell’umidità (profili di umidità) e alla consistenza. È stato inoltre valutato il tempo necessario per raggiungere lo stesso grado di stagionatura nelle forme di peso inferiore a 1 kg e in quelle rappresentative del «Mahón-Menorca» DOP.

Lo studio ha concluso che le forme di peso compreso tra 0,6 e 1 kg non presentano caratteristiche organolettiche diverse dalle forme di formaggio a denominazione di origine protetta e che, a parità di tasso di umidità medio, il grado di stagionatura delle forme di peso compreso tra 0,6 e 1 kg è simile a quello delle forme di «Mahón-Menorca» DOP.

È pertanto dimostrato che il fatto di portare il peso minimo delle forme di formaggio a 0,6 kg non incide sulle caratteristiche stabilite dal disciplinare.

5.2   Modifica

Il punto «H. Etichettatura» del disciplinare è modificato nel modo seguente:

variazione del logo del «Mahón-Menorca» DOP e del tipo di etichetta.

Testo precedente: Il formaggio destinato al consumo deve essere contrassegnato da una controetichetta numerata e rilasciata dal Consejo regulador. Per i formaggi «Mahón» e «Mahón Artesano» sono stati definiti due diversi tipi di controetichette.

Testo nuovo: Sull’etichetta del formaggio destinato al consumo deve figurare il logo della denominazione di origine e un numero di controllo:

Image

Giustificazione

Il logo della denominazione di origine protetta è aggiornato per rendere il prodotto più facilmente riconoscibile grazie a una grafica più chiara che ne consenta una migliore percezione da parte del consumatore.

Inoltre l’obbligo di apporre il logo su una controetichetta rilasciata dal Consejo regulador è sostituito dalla possibilità di stampare il logo sull’etichetta stessa del prodotto.

DOCUMENTO UNICO

«MAHÓN-MENORCA»

N. UE PDO-ES-0083-AM02 – 15.6.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«MAHÓN-MENORCA»

2.   Stato membro o Paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Formaggio a pasta pressata prodotto con latte vaccino intero delle razze frisona, mahonesa o menorquina e/o bruna alpina, cui può essere eventualmente aggiunto latte di pecora della razza menorquina in una percentuale massima del 5 %.

I tipi di formaggio che beneficiano della denominazione di origine protetta sono due: il «Mahón-Menorca Artesano», prodotto con latte crudo in caseifici artigianali, e il «Mahón-Menorca», prodotto in caseifici industriali con latte sottoposto a un processo e/o a un metodo di conservazione.

Per i due tipi di formaggio sono state stabilite le seguenti diciture: «semi-stagionato» per le stagionature di durata inferiore a 150 giorni e «stagionato» per le stagionature più lunghe, considerando che per il formaggio «Mahón-Menorca Artesano» la durata minima di stagionatura deve essere comunque di 60 giorni.

Le caratteristiche medie del formaggio ottenuto dopo la stagionatura sono:

forma: parallelepipedo a base quadrata con bordi e angoli arrotondati.

altezza: tra 5 e 9 cm.

peso: compreso tra 0,6 e 4 kg.

crosta di consistenza compatta, oleosa e di colore dal giallo al giallo-marrone, che presenta sulla superficie superiore dei formaggi artigianali i segni delle pieghe del tessuto (fogasser) nel quale sono avvolti.

La pasta, di colore giallo avorio e di consistenza soda, resta intera al taglio.

Al gusto presenta leggere note di acidità, un lieve aroma lattico e un sapore piccante predominante nei formaggi stagionati, che è tanto più pronunciato quanto più lunga è la stagionatura. È caratterizzato da occhiature di forma più o meno rotonda, presenti in numero limitato e distribuite in modo irregolare, di dimensioni variabili ma non superiori a quelle di un pisello.

Tenore di materia grassa sull’estratto secco non inferiore al 38 %; estratto secco totale non inferiore al 50 %.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il bestiame è alimentato nel rispetto delle pratiche tradizionali sfruttando i migliori pascoli della zona.

In genere i prati naturali sorgono su terreni precedentemente lavorati, dove l’agricoltura ha poi lasciato spazio all’allevamento. Si tratta di formazioni erbose spontanee, fitte e alte, in cui predominano le graminacee e le leguminose ad alto valore per il pascolo.

I principali foraggi coltivati sono la sulla, l’orzo, l’avena, il granturco, il trifoglio e il loglio.

Il pascolo nei prati è generalmente praticato da novembre a maggio. Il foraggio in eccesso viene insilato e affienato in primavera (aprile-maggio) e utilizzato per alimentare la mandria, integrato con concentrati e sottoprodotti, nei mesi in cui il pascolo è povero.

A causa della variabilità delle precipitazioni, sia in termini di quantità che soprattutto di distribuzione durante l’anno, e della forza del vento detto di «tramontana», difficilmente tutto il foraggio consumato in ogni stagione agricola è prodotto sull’isola. È comunque coltivato sull’isola di Minorca il 70 % del foraggio utilizzato per alimentare il bestiame.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Sia la produzione del latte che la lavorazione e la stagionatura dei formaggi devono essere effettuate nella zona geografica costituita dall’intera isola di Minorca.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le etichette devono obbligatoriamente riportare la dicitura «Queso Mahón-Menorca».

Nell’etichetta del formaggio destinato al consumo deve figurare il logo della denominazione di origine e un numero di controllo:

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del latte e di lavorazione e stagionatura del formaggio corrisponde all’isola di Minorca. L’isola è situata a 18 miglia nautiche da Maiorca e a 130 miglia nautiche da Barcellona, a una latitudine compresa tra N 39° 48′ e N 40° 05′ e longitudine tra E 3° 47′ e E 4° 20′.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Considerando le condizioni pedologiche e climatiche dell’isola e soprattutto l’influsso del vento, l’allevamento ha sempre avuto a Minorca un’importanza maggiore rispetto all’agricoltura.

Con una superficie di circa 689 km2, l’isola di Minorca è divisa in due zone: la «Tramontana» a nord, con un’orografia più scoscesa, e il «Migjorn» a sud, con rilievi più dolci e omogenei, seppure con burroni più profondi. Il punto più alto dell’isola è il Monte Toro, a 358 metri slm.

Il clima è mite: d’estate le temperature non superano i 34 °C mentre d’inverno non scendono sotto i 5 °C; la temperatura media estiva è di 23 °C, quella invernale è di 10 °C.

Le precipitazioni medie annue, leggermente superiori a 600 mm, e l’abbondante rugiada causata dalla forte umidità relativa dovuta alla vicinanza del mare permettono di ottenere risorse pascolabili sufficienti ad alimentare i quasi 20 000 bovini presenti sull’isola, di cui circa 15 000 vacche da latte.

Il pascolo è praticato da novembre a maggio. Il foraggio in eccesso viene insilato e affienato in primavera (aprile-maggio) e utilizzato per alimentare la mandria nei mesi in cui il pascolo è povero.

La flora è costituita principalmente da sulla, lepturo, gramigna, orzo, avena, trifoglio e loglio.

La proprietà rurale è divisa in llocs, ovvero aziende agricole di norma condotte dalla famiglia che abita nella casa, coltiva la terra e alleva il bestiame secondo pratiche tradizionali.

Il paesaggio minorchino è caratterizzato per buona parte dell’anno da una combinazione di varie tonalità di verde, a seconda delle coltivazioni, dei prati o delle masse arboree, e dalla presenza di una fitta rete di muretti di pietra, legata alla particolare specializzazione dell’allevamento sull’isola e dovuta alla ridotta profondità dei terreni e agli abbondanti affioramenti rocciosi. Si stima che vi siano oltre 15 000 km di muretti di pietra che, fungendo da recinzioni o «cisterne», facilitano la razionalizzazione del pascolo e permettono di risparmiare sulla manodopera per la custodia del bestiame.

5.2.   Specificità del prodotto

Il formaggio «Mahón-Menorca» ha la forma di un parallelepipedo a base quadrata con bordi e angoli arrotondati e una crosta di colore variabile dal giallo al giallo-marrone. Al gusto presenta leggere note di acidità, lieve aroma lattico e un sapore piccante predominante nei formaggi stagionati, che è tanto più pronunciato quanto più lunga è la stagionatura.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP)

L’ambiente fisico dell’isola risente principalmente del clima mediterraneo. Le precipitazioni medie annue, leggermente superiori a 600 mm, e l’abbondante rugiada causata dalla forte umidità relativa dovuta alla vicinanza del mare permettono una produzione foraggera di grande qualità, che conferisce al latte e al formaggio, ottenuti da animali alimentati principalmente con questo foraggio, caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche distintive, tipiche di questo formaggio.

La forma particolare è frutto della tradizionale formatura della cagliata, che è avvolta in un tessuto quadrato di cotone chiamato fogasser appeso per i quattro angoli.

Un’altra particolarità della produzione del formaggio «Mahón-Menorca Artesano» è costituita dal trattamento superficiale della crosta durante la stagionatura, che consiste nel cospargerla di grasso di manzo, olio di oliva o una mistura di olio di oliva e paprica. Quest’operazione, ripetuta più volte durante la stagionatura, impedisce l’asciugatura repentina della crosta dei formaggi conferendo loro il colore e l’aspetto esteriore tipici.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.caib.es/sites/qualitatagroalimentaria/es/formatge_mahon-menorca-46241


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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