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Document 62015CA0524
Case C-524/15: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 20 March 2018 (request for a preliminary ruling from the Tribunale di Bergamo — Italy) — Criminal proceedings against Luca Menci (Reference for a preliminary ruling — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Failure to pay VAT due — Penalties — National legislation which provides for an administrative penalty and a criminal penalty for the same acts — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 50 — Ne bis in idem principle — Criminal nature of the administrative penalty — Existence of the same offence — Article 52(1) — Limitations to the ne bis in idem principle — Conditions)
Causa C-524/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo — Italia) — Procedimento penale a carico di Luca Menci (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Mancato versamento dell’IVA dovuta — Sanzioni — Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Natura penale della sanzione amministrativa — Esistenza di uno stesso reato — Articolo 52, paragrafo 1 — Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem — Presupposti)
Causa C-524/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo — Italia) — Procedimento penale a carico di Luca Menci (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Mancato versamento dell’IVA dovuta — Sanzioni — Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Natura penale della sanzione amministrativa — Esistenza di uno stesso reato — Articolo 52, paragrafo 1 — Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem — Presupposti)
GU C 166 del 14.5.2018, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo — Italia) — Procedimento penale a carico di Luca Menci
(Causa C-524/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Mancato versamento dell’IVA dovuta - Sanzioni - Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Natura penale della sanzione amministrativa - Esistenza di uno stesso reato - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Presupposti))
(2018/C 166/02)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bergamo
Imputato nella causa principale
Luca Menci
Con l’intervento di: Procura della Repubblica
Dispositivo
1) |
L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa
|
2) |
Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso. |