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Document 62015CA0524

Causa C-524/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo — Italia) — Procedimento penale a carico di Luca Menci (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Mancato versamento dell’IVA dovuta — Sanzioni — Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Natura penale della sanzione amministrativa — Esistenza di uno stesso reato — Articolo 52, paragrafo 1 — Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem — Presupposti)

GU C 166 del 14.5.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 166/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo — Italia) — Procedimento penale a carico di Luca Menci

(Causa C-524/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Mancato versamento dell’IVA dovuta - Sanzioni - Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Natura penale della sanzione amministrativa - Esistenza di uno stesso reato - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Presupposti))

(2018/C 166/02)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bergamo

Imputato nella causa principale

Luca Menci

Con l’intervento di: Procura della Repubblica

Dispositivo

1)

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa

sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari,

contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e

preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti.

2)

Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso.


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


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