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Document 62018TN0001
Case T-1/18: Action brought on 8 January 2018 — Deutsche Lufthansa v Commission
Causa T-1/18: Ricorso proposto l’8 gennaio 2018 — Deutsche Lufthansa/Commissione
Causa T-1/18: Ricorso proposto l’8 gennaio 2018 — Deutsche Lufthansa/Commissione
GU C 63 del 19.2.2018, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/23 |
Ricorso proposto l’8 gennaio 2018 — Deutsche Lufthansa/Commissione
(Causa T-1/18)
(2018/C 063/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: S. Völcker e J. Ruiz Calzado, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 27 ottobre 2017 nel procedimento M. 8633 — Lufthansa/Certain Air Berlin Assets, decisione della Commissione in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e dell’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo; |
— |
in subordine, annullare il paragrafo 44, lettera c), della decisione impugnata, e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non aveva il potere, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni (1), per imporre che la Lufthansa potesse acquisire aeromobili da locatori terzi, dai medesimi locati alla NIKI o alla sua società madre, la Air Berlin, solo alla condizione che la Lufthansa rendesse tali aeromobili disponibili, alle condizioni di mercato, alla NIKI o a un altro acquirente della NIKI, (in prosieguo: la «Condizione»), nel caso in cui la transazione NIKI non fosse andata a buon fine per un qualsivoglia motivo, in quanto gli acquisti di aeromobili non costituiscono una realizzazione parziale [della pianificata acquisizione della Niki]. La ricorrente sostiene che la Commissione non aveva alcun potere di imporre la Condizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, poiché l’acquisto da parte della Lufthansa di aeromobili da terzi non era collegato alla transazione NIKI e non ha costituito una «realizzazione» parziale dell’acquisizione pianificata dalla NIKI, che avrebbe richiesto una deroga alla clausola di standstill prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, richiedendo alla Lufthansa di agevolare la vendita della NIKI a un altro acquirente, la Condizione eccede la possibile portata dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e pertanto viola il principio di proporzionalità. Secondo la ricorrente, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni sono appropriate solo nella misura in cui risultino necessarie in un determinato caso per assicurare che un impatto indebito sulla condotta della società oggetto dell’acquisizione sul mercato e le misure di implementazione di una transazione notificata possano essere annullati così da ristabilire lo status quo ante. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il criterio generico di «condizioni di mercato» e la mancanza di qualsiasi garanzia procedurale o di principi restrittivi operano in modo mirato a scapito della Lufthansa e violano pertanto i principi di proporzionalità, della certezza del diritto, il diritto di proprietà e la libertà d’impresa della Lufthansa. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione impugnata riguardo al numero di aeromobili in questione. La Lufthansa sostiene che la Commissione non ha adempiuto all’obbligo di motivazione in quanto la sua interpretazione della decisione di cui trattasi crea incertezza assoluta sulla portata della Condizione, la quale pregiudica fortemente la capacità della Lufthansa di chiedere tutela giurisdizionale, e la capacità del Tribunale di eseguire i propri doveri di controllo giurisdizionale. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di essere sentita. La Lufthansa sostiene che la Commissione non ha rispettato il diritto della Lufthansa di essere sentita e ha ignorato il procedimento provvisorio previsto all’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 802/2004 (2) della Commissione laddove adottava la decisione come «definitiva» senza aver dato alla Lufthansa la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista sulla Condizione e sul presunto pregiudizio concorrenziale a cui la Condizione avrebbe dovuto porre rimedio, né prima (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni) né dopo (articolo 18, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni) l’adozione della decisione. |
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag 1).
(2) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 133, pag. 1).