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Document 62017TN0827

Causa T-827/17: Ricorso proposto il 27 dicembre 2017 — Aeris Invest / BCE

GU C 63 del 19.2.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/18


Ricorso proposto il 27 dicembre 2017 — Aeris Invest / BCE

(Causa T-827/17)

(2018/C 063/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 e LS/MD/17/419 della Banca Centrale Europea del 7 novembre 2017; e

condannare la Banca Centrale Europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Conformemente all’articolo 263 TFUE e all’articolo 8, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3 della Banca Centrale Europea del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea, il presente ricorso ha ad oggetto l’annullamento delle decisioni della Banca Centrale Europea LS/MD/17/405, LS/PT/17/406, LS/MD/17/419, del 7 novembre 2017, relative alle richieste di conferma per l’accesso a documenti della Banca Centrale Europea.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

1.

Primo motivo: le decisioni LS/MD/17/405, LS/PT/17/406 e LS/MD/17/419 violano l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione di accesso, nella misura in cui negano alla ricorrente l’accesso alle informazioni per il motivo che i documenti sarebbero coperti, in tutto o in parte, da una presunzione generale di inaccessibilità, essendo documenti riservati coperti dal segreto professionale applicabile alle istituzioni.

2.

Secondo motivo: la decisione LS/PT/17/406 viola l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e sesto trattino, della decisione di accesso, nella misura in cui afferma che la divulgazione dell’utilizzo di ELA da parte del Banco Popular nei giorni precedenti alla sua risoluzione nonché delle informazioni sulla situazione di liquidità e i coefficienti patrimoniali potrebbe effettivamente pregiudicare, in particolare, l’efficacia della politica monetaria e la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno Stato membro.

3.

Terzo motivo: la decisione LS/PT/17/406 e la decisione LS/MD/17/419 violano l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della decisione di accesso, in quanto in essa si afferma che i documenti e le informazioni richieste riguarderebbero informazioni commercialmente riservate che potrebbero pregiudicare gli interessi commerciali del Banco Popular e del Banco Santander.

4.

Quarto motivo: la Banca Centrale Europea ha violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, avendo negato alla ricorrente l’accesso ai documenti su cui detta istituzione si è basata per dichiarare la risoluzione del Banco Popular.


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