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Document 62016CB0323

Causa C-323/16 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 dicembre 2017 — Eurallumina SpA / Repubblica italiana, Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Impugnazione incidentale — Ricevibilità — Esenzione dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina — Principio della presunzione di legittimità e dell’efficacia pratica degli atti delle istituzioni — Principio lex specialis derogat legi generali — Carattere selettivo del provvedimento — Aiuto esistente o nuovo — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera b), ii) — Principio della certezza del diritto — Principio della tutela del legittimo affidamento — Obbligo di motivazione)

GU C 63 del 19.2.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/2


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 dicembre 2017 — Eurallumina SpA / Repubblica italiana, Commissione europea

(Causa C-323/16 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Impugnazione incidentale - Ricevibilità - Esenzione dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina - Principio della presunzione di legittimità e dell’efficacia pratica degli atti delle istituzioni - Principio lex specialis derogat legi generali - Carattere selettivo del provvedimento - Aiuto esistente o nuovo - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera b), ii) - Principio della certezza del diritto - Principio della tutela del legittimo affidamento - Obbligo di motivazione))

(2018/C 063/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eurallumina SpA (rappresentanti: L. Martin Alegi, L. Philippou e A. Stratakis, Solicitors)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e R. Coesme, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Grasso, avvocato dello Stato), Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e N. Khan, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)

La Eurallumina Spa è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

3)

La Repubblica italiana è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.

4)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


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