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Document 52018XG0130(02)

    Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/137, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

    GU C 33 del 30.1.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 33/3


    Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/137, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

    (2018/C 33/04)

    Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

    La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/137 (3).

    Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

    Consiglio dell’Unione europea

    Segretariato generale

    DG C 1C

    Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

    Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/137.

    Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

    I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

    I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

    Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).

    I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

    Gli interessati possono rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


    (1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.

    (3)  GU L 25 del 30.1.2018, pag. 1.

    (4)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


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