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Document 52018XG0109(01)

    Avviso all’attenzione delle persone e dell’entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    GU C 6 del 9.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 6/1


    Avviso all’attenzione delle persone e dell’entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    (2018/C 6/01)

    Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dell’entità che figurano nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio (2), e nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

    Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso con la risoluzione 2397 (2017) di aggiungere sedici persone e un’entità all’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure previste dalla risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

    Gli interessati possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco dell’ONU. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

    United Nations – Focal point for delisting

    Security Council Subsidiary Organs Branch

    Room S-3055 E

    New York, NY 10017

    UNITED STATES OF AMERICA

    Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718

    Facendo seguito alla decisione dell’ONU, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di inserire le persone e l’entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione (PESC) 2016/849 e nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

    Si richiama l’attenzione delle persone e dell’entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1509, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).

    Le persone e l’entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

    Consiglio dell’Unione europea

    Segretariato generale

    DG C 1C - Questioni orizzontali

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

    Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


    (1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

    (2)  GU L 4 del 9.1.2018, pag. 16.

    (3)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

    (4)  GU L 4 del 9.1.2018, pag. 1.


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