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Document 62017CN0544

Causa C-544/17 P: Impugnazione proposta il 18 settembre 2017 dalla BPC Lux 2 Sàrl e altri avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 luglio 2017, causa T-812/14, BPC Lux 2 Sàrl e altri/Commissione europea

GU C 402 del 27.11.2017, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/15


Impugnazione proposta il 18 settembre 2017 dalla BPC Lux 2 Sàrl e altri avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 luglio 2017, causa T-812/14, BPC Lux 2 Sàrl e altri/Commissione europea

(Causa C-544/17 P)

(2017/C 402/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BPC Lux 2 Sàrl e altri (rappresentanti: K. Bacon QC, B. Woogar, barrister, J. Webber, M. Steenson, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica portoghese

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale;

rinviare la causa al Tribunale per un’ulteriore udienza sul merito;

condannare la Commissione alle spese dei ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione ha ad oggetto l’ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 relativa alla causa T-812/14 BPC Lux 2 Sàrl/Commissione europea EU:T:2017:560 (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso dei ricorrenti volto all’annullamento della decisione C(2014) 5682 final della Commissione relativa all’aiuto di Stato SA.39250 — Risoluzione del Banco Espírito Santo (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha considerato d’ufficio che i ricorrenti non avevano interesse all’annullamento e che, pertanto, il loro ricorso era irricevibile. I ricorrenti propongono ora un’impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia fondata sul motivo unico vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe manifestamento snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi al medesimo.

Segnatamente, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che l’annullamento della decisione controversa non potesse avere alcun effetto sul procedimento nazionale poiché quest’ultimo riguardava questioni di diritto interno, mentre il presente procedimento verte su aspetti di diritto dell’Unione. Infatti, come di seguito indicato, tramite il loro avvocato portoghese i ricorrenti avevano fornito la prova, non contestata dalla Commissione né dalla Repubblica portoghese, che l’annullamento della decisione controversa avrebbe sostanzialmente aumentato la probabilità di successo nel ricorso giurisdizionale nazionale, con la conseguenza di attribuire loro il diritto all’annullamento della risoluzione del BES o al risarcimento dei danni. Nel giungere alla conclusione opposta e, dunque, negando ai giudici portoghesi la possibilità di esaminare direttamente la questione, il Tribunale avrebbe indebitamente sostituito il proprio apprezzamento dell’interpretazione del diritto nazionale a quello dei giudici portoghesi, e/o manifestamente snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso.


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