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Έγγραφο 52015IP0472

    Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015 sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC (2015/2114(INI))

    GU C 399 del 24.11.2017, σ. 178 έως 187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 399/178


    P8_TA(2015)0472

    Esportazioni di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC

    Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015 sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC (2015/2114(INI))

    (2017/C 399/21)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (in appresso «la posizione comune») (1),

    vista la revisione della posizione comune condotta dal gruppo di lavoro del Consiglio sulle esportazioni di armi convenzionali (COARM),

    vista la sedicesima relazione annuale del Consiglio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (2),

    vista la decisione 2012/711/PESC del Consiglio, del lunedì 19 novembre 2012, relativa al sostegno delle attività dell’UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi;

    vista la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del 9 dicembre 2003,

    vista la strategia di sicurezza europea dal titolo «Un'Europa sicura in un mondo migliore», approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

    visto il Trattato sul commercio delle armi (TCA) adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 (3),

    vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 sulla ratifica del Trattato sul commercio delle armi (4),

    vista la sua risoluzione del 21 maggio 2015 sull'impatto degli sviluppi nei mercati europei della difesa sulle capacità di sicurezza e difesa in Europa (5), in particolare i paragrafi 4, 10, 18, 19, 20 e 21,

    vista la decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (6),

    visto il regolamento (CE) n. 428/2009, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (7), come modificato dal regolamento (UE) n. 599/2014 e l'elenco dei beni e della tecnologia a duplice uso nel suo allegato I,

    vista la comunicazione della Commissione del 24 aprile 2014 al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Revisione della politica di controllo delle esportazioni: garantire la sicurezza e la competitività in un mondo che cambia» (COM(2014)0244),

    vista la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione del 12 giugno 2014 sul riesame del sistema di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso,

    viste le conclusioni del Consiglio del 21 novembre 2014 sul riesame della politica sul controllo delle esportazioni,

    vista la risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 settembre 2015, su «Diritti umani e tecnologia: impatto dei sistemi di sorveglianza e di individuazione delle intrusioni sui diritti umani nei paesi terzi» (8),

    vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (9),

    viste la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15-16 dicembre 2005e l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC,

    vista la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi (10),

    visto l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il lunedì 9 febbraio 2015,

    visto il manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari,

    vista l'intesa di Wassenaar, del 12 maggio 1996, per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, ivi compresi gli elenchi di tali prodotti, tecnologie e munizioni, aggiornati nel 2015 (11),

    viste le decisioni della 19o sessione plenaria dell'intesa di Wassenaar per il controllo sulle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, tenutasi a Vienna il 3 e 4 dicembre 2013,

    visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 28 aprile 2015, sull'agenda europea sulla sicurezza, (COM(2015)0185),

    visto il consenso europeo in materia di sviluppo, adottato il 24 febbraio 2006,

    vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637),

    visti gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, e in particolare l’obiettivo 16: obiettivo 16.4, che invita gli Stati a ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi;

    vista la decisione del Consiglio 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

    visti l'articolo 42 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    visto il Trattato sul commercio di armi delle Nazioni Unite che è entrato in vigore il 24 dicembre 2014,

    vista la risoluzione 24/35 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani dell'8 ottobre 2013 sull'impatto del trasferimento di armi sui diritti umani nei conflitti armati (12),

    visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0338/2015),

    A.

    considerando che il contesto globale della sicurezza intorno all'UE è cambiato drasticamente, in particolare nel suo vicinato meridionale e orientale;

    B.

    considerando l'esistenza del diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, conformemente all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

    C.

    considerando che, nell'interesse della stabilità internazionale, è importante prevedere strumenti di dissuasione sulla base di una valutazione caso per caso, nel pieno rispetto dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e del criterio quattro della posizione comune sulla salvaguardia della pace, della sicurezza e della stabilità regionali;

    D.

    considerando che la diffusione incontrollata delle armi costituisce un grave rischio per la pace e la sicurezza, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile; che ogni minuto nel mondo una persona muore per la violenza armata e nello stesso intervallo di tempo 15 nuove armi vengono prodotte;

    E.

    considerando che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è, per definizione, un'ambizione a livello mondiale; che l'UE deve assicurare la coerenza complessiva delle sue attività esterne nel contesto delle sue relazioni esterne, al fine di promuovere la democrazia e lo Stato di diritto, prevenire i conflitti, debellare la povertà, promuovere il dialogo interculturale e mantenere la stabilità e la sicurezza internazionali; che, nel periodo 2010-2014, gli Stati membri dell'UE hanno fornito il 25,4 % dei volumi delle forniture (13) delle principali armi convenzionali in tutto il mondo;

    F.

    considerando che, come sancito dal trattato di Lisbona, l'eliminazione della povertà è l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'UE, nonché una delle priorità della sua azione esterna finalizzata alla ricerca di un mondo più stabile e prospero; che la fornitura di armi ai paesi in conflitto, oltre a consentire di perpetrare atti di violenza su più vasta scala, ha un impatto negativo sulle possibilità di sviluppo di questi paesi come dimostrano le relazioni delle organizzazioni umanitarie che hanno quantificato detto impatto (14);

    G.

    considerando che gli Stati membri dell'UE hanno esportato armi per un valore complessivo di EUR 36,7 miliardi nel 2013 di cui EUR 26 miliardi a paesi terzi; che, a titolo comparativo, il bilancio complessivo per la strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020 è di EUR 15,4 miliardi; che gli Stati membri dell'UE forniscono il 30 % delle esportazioni totali di armi; e che difficilmente si possono ricondurre questi flussi commerciali a interessi diretti di sicurezza dell'UE;

    H.

    considerando che la posizione comune 2008/944/PESC rappresenta un quadro giuridicamente vincolante che stabilisce otto criteri per l'esportazione di armi convenzionali che gli Stati membri dell'UE devono applicare alle loro decisioni in materia di licenze; che, soprattutto nel contesto dello sviluppo di un mercato europeo della difesa e di una base tecnica ed industriale di difesa europea (EDTIB), occorre tenere debitamente conto di tale posizione comune;

    I.

    considerando che i paesi terzi Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Canada, Montenegro e Norvegia si sono ufficialmente allineati ai criteri e principi della posizione comune;

    Contesto globale della sicurezza ed esportazioni di armi

    1.

    è profondamente preoccupato per la diffusione di conflitti armati, in particolare in Ucraina, in Siria, in Iraq, in Libia e nello Yemen, nonché per tutti i conflitti internazionali, che in un mondo sempre più globalizzato generano rischi e conseguenze per la stabilità e la sicurezza internazionali ed hanno determinato un vicinato meno stabile e sicuro per l'UE;; rileva che i trasferimenti di armi agli stati in conflitto possono aver contribuito a questi conflitti;

    2.

    trova deplorevole che gli sviluppi degli ultimi due anni abbiano dimostrato che le armi finiscono talvolta nelle mani di terroristi o di regimi repressivi o di paesi in cui i bambini potrebbero essere reclutati o utilizzati nelle ostilità, o di regimi che hanno relazioni dubbie con il terrorismo internazionale o una politica nazionale e estera aggressiva, e ritiene quindi necessario adottare efficaci regimi di controllo delle esportazioni di armi; deplora l'utilizzo di armi al fine di alimentare insicurezza e conflitti armati interni ed esterni, o di sostenere la repressione interna, i conflitti regionali o gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali; trova, altresì, deplorevole che il commercio illecito di armi continui a essere una grossa attività molto redditizia;

    3.

    deplora il fatto che circa mezzo milione (15) di persone muoia ogni anno a causa della violenza armata, sia nei conflitti armati che in relazione ad attività criminali;

    4.

    ribadisce che l'adesione alla posizione comune è fondamentale per la realizzazione dei principi e dei valori dell'UE, in particolare nei settori della normativa internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e delle sue responsabilità in materia di sicurezza locale, regionale e globale;

    5.

    rileva che gli Stati membri dell'UE sono tra i principali esportatori di armi a livello mondiale, con EUR 36,711 miliardi in esportazioni mondiali nel 2013, di cui EUR 10,735 miliardi tra Stati membri ed EUR 25,976 miliardi a paesi terzi, secondo la sedicesima relazione annuale; ribadisce che, ai sensi dell'articolo 10 della posizione comune, la considerazione degli interessi economici, sociali, commerciali e industriali degli Stati membri non pregiudica l'applicazione degli otto criteri che regolamentano le esportazioni di armi;

    6.

    deplora, tuttavia, che l'articolo 10 sia spesso ignorato, soprattutto perché le società di difesa europee compensano sempre più il loro calo di fatturato in Europa con le esportazioni al di fuori dell'UE; esprime seria preoccupazione per le conseguenze che il trasferimento di conoscenza e tecnologia sensibili verso paesi terzi potrà avere sulla sicurezza e la difesa dell'UE, poiché ciò comporta un maggior rischio di dipendenza dai paesi con interessi strategici divergenti come la Russia;

    7.

    ricorda che l'industria della difesa dovrebbe essere uno strumento per attuare le politiche di difesa e sicurezza degli Stati membri garantendo una sicurezza del regime di approvvigionamento nell'UE e contribuendo al contempo anche all'attuazione di una PESC e di una PSDC rafforzate, visto che questo è importante per contribuire a garantire la stabilità e la sicurezza globali; riconosce che le esportazioni di armi sono state fondamentali in termini di rafforzamento e ulteriore sviluppo della base industriale e tecnologica della difesa europea, che è stata importante in una vasta gamma di innovazione e sviluppo tecnologico;

    8.

    riconosce la legittimità delle esportazioni che rispettano rigorosamente i criteri di cui all'articolo 4, lettera c) della posizione comune 2008/944/PESC nel rispondere a interrogazioni e petizioni dell'UE, in conformità del criterio e del diritto all'autodifesa; appoggia la fornitura di armi difensive in caso di legittima difesa; prende atto della decisione di alcuni Stati membri di fornire armi difensive ai Peshmerga nel Kurdistan iracheno e all'Ucraina; osserva che, a tale proposito, gli Stati membri non si stanno coordinando;

    9.

    sottolinea che, mentre il rifiuto o la sospensione delle licenze a seguito di embarghi o conflitti sono un segnale positivo, essi indicano che la politica delle esportazioni dell'UE ha un carattere semplicemente reattivo; ritiene che, secondo la posizione comune, prima di concedere le licenze sarebbe necessaria una valutazione più approfondita dei rischi specifici connessi con i paesi beneficiari e degli interessi di sicurezza dell'UE;

    10.

    prende atto del fatto che i rischi derivanti dalla deviazione, dal contrabbando e dallo stoccaggio di armi ed esplosivi stanno aumentando e restano una sfida da affrontare; sottolinea il rischio che le armi da paesi terzi con elevati livelli di corruzione potrebbero essere introdotte in Europa a causa di un aumento del contrabbando di armi, nonché del traffico delle stesse e dell'assenza di controlli ai punti di entrata, per esempio porti, compromettendo così la sicurezza dei cittadini, come è stato evidenziato in una recente relazione di Europol; (16)

    11.

    sottolinea che i controlli sulle esportazioni di armi costituiscono parte integrante della politica estera e di sicurezza dell'UE e devono ispirarsi ai principi sanciti dall'articolo 21 TUE, in particolare la promozione della democrazia e dello Stato di diritto e il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale; ricorda che è fondamentale garantire coerenza tra le esportazioni di armi e la credibilità dell'UE come un sostenitore globale dei diritti umani; è profondamente convinto che una più efficace attuazione degli otto criteri della posizione comune rappresenterebbe un importante contributo allo sviluppo sia della PESC che della PSDC; chiede che la nuova strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza consideri adeguatamente le questioni relative alle esportazioni di armi in vista del mutato contesto della sicurezza e dei rischi e delle minacce associati agli interessi europei in materia di sicurezza;

    12.

    deplora il fatto che trasferimenti di armi illegali, illeciti e non regolamentati continuino a compromettere la stabilità politica e ad ostacolare lo sviluppo democratico sociale e/o economico in talune parti del mondo; riconosce che un'interpretazione coerente e una efficace attuazione del criterio 8 della posizione comune 2008/944/PESC sarebbe un contributo decisivo alla coerenza delle politiche dell'UE in materia di obiettivi di sviluppo; chiede costante attenzione al criterio otto al fine di valutare il possibile impatto negativo della spesa per le armi sulle prospettive di sviluppo dei paesi beneficiari più poveri;

    Trattato sul commercio delle armi

    13.

    accoglie con favore l'entrata in vigore del TCA; si compiace delle attività di sensibilizzazione intraprese dall'UE per promuovere la ratifica e l'attuazione universali del TCA e chiede impegni costanti in questo senso, in particolare con i paesi che sono i principali commercianti di armi; esorta gli Stati membri che non hanno ratificato il TCA a farlo quanto prima; riconosce che il TCA, pur rappresentando un risultato positivo, ha ancora i suoi limiti e le sue ambiguità (concetti poco chiari, deroghe agli obblighi di comunicazione, mancanza di regime sanzionatorio);

    14.

    si compiace del successo della prima conferenza degli Stati parte tenutasi a Cancún dal 24 al 27 agosto 2015 ma evidenzia come non sia stato trovato un accordo riguardo il modello da utilizzarsi per i rapporti annuali; ritiene che il trattato avrà veramente successo solo se si riuscirà a promuoverne l'universalizzazione e se saranno stabiliti meccanismi vincolanti o sanzionatori da utilizzarsi nel caso di non applicazione delle regole stabilite;

    15.

    si compiace della prescrizione in virtù della quale gli Stati contraenti del TCA, nel processo decisionale relativo alle licenze, tengono conto del rischio che le armi da trasferire possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o gravi atti di violenza contro donne e bambini; invita gli Stati membri a rafforzare il linguaggio della posizione comune per quanto riguarda la violenza di genere o gravi atti di violenza contro donne e bambini;

    16.

    plaude al fatto che l'UE si è dotata di un quadro giuridicamente vincolante, unico al mondo, che attua un controllo sulle esportazioni di armi, anche verso le regioni di crisi e i paesi con una dubbia situazione in materia di diritti umani; accoglie con favore, al riguardo, che diversi Stati europei e paesi terzi abbiano aderito al sistema di controllo delle esportazioni di armi sulla base della posizione comune;

    17.

    accoglie con favore il fatto che Albania, Bosnia-Erzegovina, Canada, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Norvegia si sono allineati ai criteri e ai principi della posizione comune 2008/944/PESC; osserva che sin dal 2012 è in vigore un sistema specifico di scambio di informazioni tra l'UE e i paesi terzi allineati alla posizione comune;

    La posizione comune

    18.

    ricorda che la posizione comune dovrebbe portare ad un approccio coordinato al commercio delle armi che non pregiudichi il diritto degli Stati membri ad applicare politiche nazionali più restrittive, come sancito dall'articolo 3 della posizione comune; ricorda inoltre che, in ogni caso, resta di competenza esclusiva degli Stati il rifiuto di trasferire qualsiasi tecnologia militare o armamento, e che le norme comuni stabilite dalla posizione comune sono da considerarsi come lo standard minimo per la gestione del trasferimento di tecnologia militare secondo il considerando 3; sottolinea che l'armonizzazione a livello europeo non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per indebolire norme nazionali più rigorose;

    19.

    invita gli Stati membri a interpretare in modo coerente e ad applicare rigorosamente i criteri della posizione comune in tutti i casi, non lasciando che la considerazione degli interessi economici e politici prevalga nel processo decisionale; invita inoltre gli Stati membri ad annullare i contratti già stipulati ove l'accordo, a seguito di una situazione profondamente mutata, violi la posizione comune;

    20.

    ritiene che la vera problematica sia rappresentata da un'applicazione approssimativa e da un'interpretazione inconsistente della posizione comune da parte degli Stati Membri e ritiene pertanto cruciale che si persegua un'applicazione omogenea e ambiziosa degli otto criteri; rileva a questo riguardo la mancanza di meccanismi sanzionatori in caso di violazione dei criteri e ritiene opportuno prevedere modalità per eseguire verifiche indipendenti nonché meccanismi sanzionatori in caso di violazione della posizione comune;

    21.

    prende atto della revisione della posizione comune 2008/944/PESC da parte del COARM e della conclusione che essa è adeguatamente funzionale agli obiettivi fissati dal Consiglio ed è in linea con il TCA; rileva che nessun cambiamento è stato introdotto malgrado la grave situazione in Siria e in Iraq, l'aumento dell'attività terroristica e i conflitti e l'instabilità che sono diffusi in Medio oriente e nell'Africa settentrionale e che potrebbero, a loro volta, ripercuotersi sulla sicurezza dell'Unione stessa;

    22.

    prende atto dell'aggiornamento del manuale per l'uso della posizione comune del Consiglio e dell'elenco delle attrezzature militari dell'UE; auspica l'adozione di un nuovo meccanismo di condivisione delle informazioni online da parte del COARM; accoglie con favore i nuovi riferimenti ad aspetti del TCA che non sono ancora inclusi nella posizione comune e le modifiche agli orientamenti aggiuntivi al criterio 7; chiede che vengano effettuati sforzi in particolare per quanto riguarda gli orientamenti per una efficace attuazione del criterio otto;

    23.

    invita gli Stati membri ad assicurare un'applicazione più rigorosa degli otto criteri; ritiene che gli Stati membri, anche a livello europeo nel COARM, dovrebbero ampliare le loro valutazioni analizzando anche la situazione nel paese destinatario, nonché la specifica tecnologia militare in questione; invita gli Stati membri ad applicare criteri nazionali più severi;

    24.

    è preoccupato per l'effetto che le minacce, reali o percepite, di un'azione legale da parte di società in alcuni Stati membri potrebbe avere sull'esame delle domande di licenza per l'esportazione; ricorda agli Stati membri che l'applicazione rigorosa e scrupolosa degli otto criteri crea la base necessaria per il rifiuto delle licenze;

    25.

    osserva che, ai sensi del criterio 2, gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione soltanto qualora esista un «rischio evidente» che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate a fini di repressione interna; ritiene che tale criterio dia adito a un'applicazione incoerente delle norme comuni; chiede la collaborazione tra i rappresentanti del Consiglio d'Europa, dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo e delle organizzazioni per i diritti umani al fine di chiarire ulteriormente il criterio 2;

    26.

    critica le frequenti violazioni degli otto criteri da parte di vari Stati membri; deplora che non esistano meccanismi per sanzionare la violazione degli otto criteri da parte di uno Stato membro e che non vi siano progetti in tal senso; è del parere che si dovrebbero predisporre delle modalità e delle risorse per effettuare controlli indipendenti nonché meccanismi per sanzionare le violazioni della posizione comune;

    27.

    invita tutti gli Stati membri a trattare il concetto del rischio nelle procedure di concessione delle licenze per il trasferimento di armi a titolo precauzionale, com'è prassi quando si affrontano altre ambiti tra cui il terrorismo, il riciclaggio di denaro e i problemi ambientali;

    28.

    sottolinea la necessità di garantire una politica più coerente in materia di embarghi e di applicarli con effetto immediato; invita gli Stati membri a chiarire le disposizioni nazionali ed internazionali relative all'esportazione di armi «militari» e «non militari», che potrebbero consentire a piccoli trasferimenti di armi di aggirare i sistemi di regolamentazione attraverso la possibilità di essere descritti come «non militari»;

    29.

    ricorda che il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco è volto a garantire un controllo efficace dei trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile; riconosce la legittimità delle esportazioni di armi da caccia e sportive a uso civile nell'ambito di tale regolamento; accoglie con favore la revisione della legislazione dell'UE in materia di armi da fuoco (inclusi la disattivazione, le sanzioni amministrative e le armi di segnalazione) e l'intenzione di rafforzare la cooperazione di polizia con i paesi confinanti sul contrabbando di armi; invita la Commissione, in tal senso, a rafforzare le capacità di EUROPOL;

    30.

    invita gli Stati membri a includere nella posizione comune un meccanismo di sospensione automatica di licenze di esportazione di armi in paesi contro i quali è stato emesso un embargo europeo sulle armi successivamente alla concessione della licenza per l'esportazione;

    31.

    suggerisce di esplorare la possibilità di applicare ed estendere gli otto criteri anche al trasferimento di servizi collegati alle esportazioni di armi come la consulenza e alle attività in paesi terzi di imprese militari private con sede nell'UE; chiede un approccio unificato da parte dell'UE alla questione delle navi-arsenale («floating armouries»);

    32.

    invita gli Stati membri che non hanno ancora adempiuto pienamente alla posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi, a spiegare le ragioni dell'inosservanza e a indicare quali azioni intendono compiere e quando per onorare i propri obblighi ai sensi della posizione comune; esorta gli Stati membri a includere il trasporto e i servizi di finanziamento delle armi nella propria legislazione in materia d'intermediazione;

    33.

    esprime preoccupazione per le possibili deviazioni delle esportazioni e invita gli Stati membri ad istituire un sistema di controllo efficace (sistemi di monitoraggio, clausola di non-abuso nei certificati di utente finale, ispezioni in loco degli utenti finali), incluso il potenziamento del personale preposto a tal fine; ritiene che sia necessaria una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, e tra questi ultimi e Europol e Eurojust, nonché con i paesi terzi, per facilitare l'azione penale nei confronti di intermediari e contrabbandieri di armi per il trasferimento illecito di armi; invita il Consiglio ad effettuare un miglior allineamento del criterio 7 all'articolo 11 del TCA;

    34.

    esprime profonda preoccupazione per la possibilità di aggirare i controlli delle esportazioni dell'UE attraverso la produzione su licenza in paesi terzi o attraverso controllate all'estero di società con sede nell'UE; invita il COARM a esaminare approfonditamente la questione nella sua prossima relazione annuale;

    35.

    chiede un maggior coordinamento a livello operativo in seno al Consiglio e al SEAE, al fine di assicurare che si tenga debito conto degli aspetti relativi alla prevenzione dei conflitti, allo sviluppo e ai diritti umani; chiede consultazioni periodiche tra il COARM e il COHOM nonché una collaborazione tra il COARM e tutti gli attori dell'UE coinvolti, quali il Centro UE di analisi dell'Intelligence (Intcen), il Coordinatore UE per l'antiterrorismo e le delegazioni dell'UE, per migliorare la coerenza e la condivisione di informazioni potenzialmente rilevanti ai fini delle decisioni relative alle licenze per il trasferimento di armi, in particolare per quanto concerne i rischi esistenti nei paesi destinatari proposti, al fine di migliorare la qualità delle decisioni assunte nel contesto della posizione comune;

    Trasparenza

    36.

    deplora il fatto che la sedicesima relazione annuale sia stata approvata con ritardo, il maggiore registrato sinora;

    37.

    osserva che per contributi completi si intendono dati sul valore economico delle licenze per l'esportazione di armi concesse e delle reali esportazioni, ripartiti per destinazione e categoria dell'elenco delle attrezzature militari dell'UE; invita i restanti Stati membri a rispettare l'obbligo di presentare una relazione annuale e a fornire dati per la 16o relazione annuale, a posteriori, e, a tempo debito, per le prossime relazioni annuali;

    38.

    rileva che la relazione contiene informazioni standardizzate sulle licenze di esportazione rilasciate, ma non comprende informazioni complete sulle reali esportazioni di armi; esorta il Consiglio e la VP/HR a valutare come migliorare il rispetto dell'obbligo di segnalazione e aumentare la trasparenza e l'esame pubblico del quadro di controllo delle esportazioni, in particolare assicurando che gli Stati membri segnalino tutte le esportazioni di armi; chiede di rimediare a questa mancanza e che si preveda dunque una relazione annuale che evidenzi, in modo disaggregato per tipologia e destinazione, i reali dati di esportazione;

    39.

    chiede l'introduzione di una procedura standardizzata di comunicazione e presentazione, compresa una scadenza, per le informazioni sulle reali esportazioni e i dati relativi alle licenze da applicare e rispettare in modo uniforme in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a riferire integralmente sulle licenze negate, comprese le informazioni specifiche delle licenze per quanto riguarda lo stato destinatario e la specifica autorità, la descrizione e la quantità degli articoli da trasferire in relazione alle sottocategorie dell'elenco delle attrezzature militari, insieme al motivo preciso del rifiuto; propone di cambiare il formato della relazione annuale e di rilanciare la relazione come una banca dati on line pubblica, interattiva e consultabile;

    40.

    chiede consultazioni rafforzate tra gli Stati membri per quanto riguarda trasferimenti verso regioni o paesi fragili e instabili, in particolare quelli che dimostrano un atteggiamento aggressivo nei confronti del proprio vicinato; chiede una verifica approfondita e sistematica dell'applicazione del regime di sanzioni UE nei confronti della Russia per le esportazioni di armi e la vendita di tecnologie a duplice uso; invita gli Stati membri a creare un elenco di persone (comprese le persone giuridiche e gli individui) che sono state condannate per aver violato la legislazione collegata alle esportazioni di armi e per casi di comprovata deviazione, nonché di persone che, pur non essendo state condannate in ambito giudiziario, notoriamente partecipano al commercio illegale di armi o ad attività che mettono a rischio la sicurezza internazionale; invita gli Stati membri a fornire informazioni dettagliate sulle procedure per la revoca o la sospensione delle licenze concesse per quanto riguarda i paesi soggetti ad embargo;

    41.

    ritiene essenziale che i paesi candidati all'adesione all'UE si conformino alle posizioni e ai principi UE in materia di esportazione e commercio di armi;

    42.

    attraverso procedure di collaborazione tra polizie ed autorità di frontiera basate sullo scambio di informazioni e database, chiede un controllo ed una cooperazione sul traffico illecito di armi per ridurre al minimo il rischio di sicurezza per l'Unione europea ed i suoi cittadini;

    Controllo pubblico

    43.

    ricorda che i governi hanno la responsabilità politica di decidere se o meno esportare beni militari o a duplice uso; invita gli Stati membri a fornire informazioni dettagliate in merito a ciascuna delle licenze concesse per consentire di effettuare controlli, a livello europeo, al fine di garantire che i paesi non violino i criteri della posizione comune per i propri interessi economici, politici o personali; chiede al SEAE/COARM di farsi carico dell'esame delle licenze delle quali si mette in dubbio la conformità ai criteri enunciati nella posizione comune;

    44.

    è fermamente convinto che i cittadini e i parlamenti abbiano il diritto di essere informati dettagliatamente sulle decisioni in materia di esportazione di armi dei loro governi in quanto queste influenzano la sicurezza e il benessere della loro nazione e degli altri paesi, e in linea con gli interessi della trasparenza e di un maggiore controllo pubblico; chiede che le relazioni siano rese pubbliche;

    45.

    invita il Consiglio e il SEAE a migliorare anche l'accesso alle informazioni in materia di sanzioni e embargo sulle armi dell'UE, dal momento che questa informazione spesso non è aggiornata o presentata in una forma facilmente accessibile;

    46.

    chiede che il controllo parlamentare sia potenziato a livello sia nazionale che europeo attraverso relazioni annuali ai parlamenti; chiede che le esportazioni di armi europee e la politica di difesa industriale europea siano discusse in occasione della prossima Conferenza interparlamentare sulla PESC/PSDC;

    47.

    giudica con favore le consultazioni periodiche con la società civile che permettono di aumentare la trasparenza; invita la Commissione e il SEAE/COARM a continuare tale dialogo con la società civile, le ONG e i gruppi di riflessione; incoraggia la società civile e il mondo accademico ad esercitare un controllo indipendente del commercio di armi;

    Le nuove tecnologie e la questione dei beni a duplice uso

    48.

    ritiene che gli sviluppi tecnologici rendano sempre più difficile distinguere tra puro uso militare e puro uso civile, e che pertanto dovrebbe prestarsi particolare attenzione ai «beni a duplice impiego» (Dual Use List) alla luce dell'Intesa di Wassenaar; invita la VP/AR, gli Stati membri e la Commissione a garantire che non vi siano lacune a livello di intesa di Wassenaar o tra l'elenco delle attrezzature militari e gli allegati al regolamento duplice uso e a prestare particolare attenzione alle nuove tecnologie di importanza strategica, come i sistemi aerei a pilotaggio remoto, la robotica applicata e le tecnologie di sorveglianza;

    49.

    ricorda che la proliferazione a livello mondiale di alcune tecnologie di sorveglianza e individuazione delle intrusioni non è solo pregiudizievole per i diritti umani, ma può rappresentare una significativa minaccia anche per gli interessi strategici europei e per la nostra infrastruttura digitale;

    50.

    accoglie con favore l'iniziativa in corso della Commissione per la modernizzazione dei controlli delle esportazioni a duplice uso e la sua intenzione di presentare una nuova proposta legislativa nel primo semestre del 2016 per politiche intelligenti ed efficaci volte a disciplinare le esportazioni commerciali di servizi relativi all'attuazione e all'utilizzo delle tecnologie a duplice uso, comprendendo al contempo tutele efficaci al fine di evitare che tali controlli sulle esportazioni danneggino la ricerca scientifica e nel campo della sicurezza informatica; sottolinea che la proposta dovrebbe anche mirare a migliorare la coerenza e la trasparenza del regime di controllo delle esportazioni e tenere pienamente conto della natura mutevole delle sfide di sicurezza e della rapidità degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda il software e le apparecchiature di sorveglianza e d'individuazione delle intrusioni; accoglie con favore l'accordo raggiunto il 4 dicembre 2013 da parte dei paesi che partecipano all'Intesa di Wassenaar in merito all'adozione di controlli nei settori degli strumenti di sorveglianza, dell'applicazione della legge e della raccolta delle informazioni di intelligence, nonché dei sistemi di sorveglianza delle reti; ricorda la necessità urgente di affrontare le esportazioni potenzialmente nocive di prodotti e servizi TIC che possono essere utilizzati in relazione a violazioni dei diritti umani in alcuni paesi terzi, come concordato nella dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dell'aprile 2014;

    51.

    invita gli Stati membri a mettere a disposizione sufficienti risorse per applicare e attuare i controlli sulle esportazioni a duplice uso, sull'intermediazione e sul transito; giudica con favore i programmi di capacity-building in corso finanziati dall'UE a sostegno dei sistemi di controllo delle esportazioni a duplice uso dei paesi terzi; invita gli Stati membri a mobilitare le capacità di formazione anche all'interno dell'UE;

    52.

    sottolinea che la Commissione dovrebbe riuscire a fornire tempestivamente alle aziende che sono in dubbio se richiedere o meno una licenza di esportazione informazioni accurate e aggiornate in merito alla legittimità o agli effetti potenzialmente nocivi delle eventuali transazioni;

    53.

    invita la Commissione a presentare proposte per un riesame delle possibili modalità di utilizzo delle norme UE sulle TIC per la prevenzione delle ripercussioni potenzialmente nocive dell'esportazione di tali tecnologie o di altri servizi verso paesi terzi in cui concetti come l'«intercettazione legale» non possono essere considerati equivalenti a quelli dell'UE o in cui, ad esempio, i diritti umani non sono stati rispettati o in cui lo Stato di diritto non esiste;

    54.

    ribadisce che le norme dell'Unione, e in particolare quelle di cui alla Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovrebbero prevalere su altre considerazioni nella valutazione dei casi in cui le tecnologie a duplice uso vengono utilizzate secondo modalità che potrebbero limitare i diritti umani;

    55.

    deplora il fatto che talune imprese europee, come pure imprese internazionali che vendono tecnologie a duplice uso, cooperino attivamente con regimi le cui azioni violano i diritti umani in circostanze in cui sono consapevoli degli effetti negativi sui diritti umani derivanti da tale commercio;

    56.

    sollecita la Commissione a escludere pubblicamente le imprese che svolgono tali attività dalle procedure di aggiudicazione degli appalti UE, dai finanziamenti alla ricerca e allo sviluppo e da qualunque altra forma di sostegno finanziario;

    o

    o o

    57.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla vicepresidente/Alto rappresentante e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

    (2)  GU C 103 del 27.3.2015, pag. 1.

    (3)  Trattato sul commercio di armi, UN, 13-27217.

    (4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0081.

    (5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0215.

    (6)  GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56.

    (7)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

    (8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0288.

    (9)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

    (10)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79.

    (11)  http://www.wassenaar.org/controllists/, «elenco di beni e tecnologie a duplice uso e munizioni», l'intesa di Wassenaar, del 25 marzo 2015, per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso

    (12)  A/HRC/RES/24/35

    (13)  Trends in International Arms Transfers, 2014, SIPRI Fact Sheet, marzo 2015.

    (14)  (IANSA, Oxfam International e Saferworld, «Africa's missing billions; International arms flows and the cost of conflict» (I miliardi persi dell'Africa; il flusso internazionale di armi e il costo dei conflitti), (2007)

    (15)  Peso globale della violenza armata 2015: Ogni corpo conta, una relazione della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo

    (16)  Esplorando la criminalità organizzata di domani, Europol (2015)


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