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Document 52015IP0389

    Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (2015/2820(RSP))

    GU C 355 del 20.10.2017, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 355/59


    P8_TA(2015)0389

    Raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro

    Risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (2015/2820(RSP))

    (2017/C 355/08)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione, del 17 settembre 2015, relativa a una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (COM(2015)0462),

    vista la comunicazione della Commissione, del 28 novembre 2014, sull'analisi annuale della crescita 2015 (COM(2014)0902),

    vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 (1),

    viste le conclusioni del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO), del 9 marzo 2015, sul tema «Analisi annuale della crescita 2015 e relazione comune sull'occupazione: orientamenti politici per le politiche occupazionali e sociali» (2),

    vista la sua posizione dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (3),

    vista la relazione speciale n. 3/2015 della Corte dei conti europea dal titolo «La Garanzia per i giovani nell'UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi di attuazione»,

    vista la relazione della Rete europea per la politica sociale (ESPN) dal titolo «Integrated support for the long-term unemployed: A study of national policies — 2015» (Sostegno integrato per i disoccupati di lungo periodo: uno studio sulle politiche nazionali — 2015),

    vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale al Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (O-000121/2015 — B8-1102/2015),

    vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

    visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che, a causa della crisi economica e delle sue conseguenze, la disoccupazione di lungo periodo è raddoppiata rispetto al 2007 e rappresenta la metà della disoccupazione totale, colpendo oltre 12 milioni di persone, pari al 5 % della popolazione attiva dell'UE; che nel 2014 oltre il 60 % dei disoccupati di lungo periodo era senza lavoro da almeno due anni consecutivi;

    B.

    considerando che il tasso di disoccupazione di lungo periodo varia sensibilmente tra gli Stati membri, passando dall'1,5 % in Austria al 19,5 % in Grecia; che gli Stati membri che presentano i tassi di disoccupazione di lungo periodo più elevati sono l'Italia, il Portogallo, la Slovacchia, la Croazia, la Spagna e la Grecia; che la ripresa economica deve acquisire nuovo slancio, in quanto attualmente non fornisce un impulso sufficiente per consentire una riduzione significativa degli elevati tassi di disoccupazione strutturale;

    C.

    considerando che la mancata registrazione di una gran parte dei disoccupati di lungo periodo e le carenze metodologiche nella raccolta dei dati fanno sì che le statistiche ufficiali sottovalutino la situazione;

    D.

    considerando che la disoccupazione di lungo periodo è spesso causa di povertà, disuguaglianze ed esclusione sociale e si ripercuote in modo sproporzionato sulle persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata sul mercato del lavoro;

    E.

    considerando che la disoccupazione di lungo periodo allontana progressivamente le persone dal mercato del lavoro a causa dell'erosione delle competenze e delle reti professionali nonché della perdita del ritmo di lavoro e può produrre una spirale di disimpegno rispetto alla società, tensioni domestiche e senso di alienazione; che ogni anno un quinto dei disoccupati di lungo periodo si scoraggia e diventa inattivo perché la ricerca di un lavoro resta senza frutti;

    F.

    considerando che le conseguenze della disoccupazione di lungo periodo sono particolarmente gravi nelle famiglie di disoccupati e includono spesso bassi livelli di istruzione, estraniazione dal «mondo del lavoro», aumento dei problemi fisici e mentali, esclusione sociale e, nei casi peggiori, trasmissione della povertà alla generazione successiva;

    G.

    considerando che i periodi di disoccupazione di lungo periodo hanno spesso un impatto negativo a lungo termine sulle prospettive occupazionali, l'avanzamento di carriera, i profili retributivi e le pensioni («effetti permanenti»);

    H.

    considerando che la disoccupazione di lungo periodo ha costi elevatissimi per la società a causa dello spreco delle competenze e dell'aumento della spesa sociale, oltre ai costi non monetari collegati al gran numero di persone che perdono la fiducia in sé e non realizzano il proprio potenziale personale, cui si aggiunge una perdita di coesione sociale;

    I.

    considerando che i livelli costantemente elevati di disoccupazione di lungo periodo stanno pregiudicando gli sforzi intesi al conseguimento degli obiettivi principali della strategia Europa 2020, vale a dire il raggiungimento di un tasso di occupazione del 75 % per le persone di età compresa fra i 20 e i 64 anni e la riduzione di almeno 20 milioni del numero delle persone che si trovano in una situazione di povertà ed esclusione sociale o che sono esposte a tale rischio;

    J.

    considerando che il mantenimento delle competenze in caso di perdita del lavoro come pure l'istruzione, la formazione e la riqualificazione volte ad anticipare le future esigenze in termini di competenze sono fattori importanti per evitare e combattere la disoccupazione di lungo periodo;

    K.

    considerando che la raccomandazione in esame presenta analogie con la Garanzia per i giovani; che è opportuno trarre insegnamenti dalle prime esperienze maturate nell'attuazione della Garanzia per i giovani;

    1.

    accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di proporre una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro; sottolinea che una pubblicazione più tempestiva della proposta e il raggiungimento di un accordo in sede di Consiglio avrebbero potuto evitare in parte la disoccupazione di lungo periodo attualmente registrata; esprime la preoccupazione che una raccomandazione del Consiglio possa non essere sufficiente per porre rapidamente rimedio alla situazione dei disoccupati di lungo periodo e incoraggia gli Stati membri a prendere provvedimenti concreti;

    2.

    appoggia le tre componenti principali della proposta, vale a dire i) intensificare in modo ambizioso la registrazione dei disoccupati di lungo periodo presso i servizi per l'impiego, puntando a una copertura completa, ii) valutare le singole esigenze e potenzialità così come le preferenze lavorative dei disoccupati di lungo periodo prima che siano trascorsi 18 mesi dall'inizio del periodo di disoccupazione, e iii) offrire un «accordo di inserimento lavorativo» personalizzato, equilibrato e comprensibile tra i disoccupati di lungo periodo e i servizi interessati, al più tardi al raggiungimento dei 18 mesi di disoccupazione; sottolinea, tuttavia, che la valutazione individuale dovrebbe aver luogo prima che siano trascorsi 12 mesi di disoccupazione, in modo da garantire che l'accordo di inserimento lavorativo sia concluso prima del raggiungimento dei 18 mesi di disoccupazione; insiste sul fatto che, se del caso, l'approccio in tre fasi non dovrebbe mancare di integrare nell'intero processo attori non statali quali le ONG del settore sociale che lavorano con i disoccupati di lungo periodo;

    3.

    sottolinea la necessità di rivolgersi a tutti i disoccupati di lungo periodo, compresi quelli non registrati, e non solo alle persone che sono disoccupate da 18 mesi o più; ritiene essenziale che le politiche degli Stati membri destinate a contrastare la disoccupazione di breve periodo (meno di dodici mesi) e la disoccupazione giovanile (tra cui figura la Garanzia per i giovani) siano perfettamente in linea con le politiche volte a lottare contro la disoccupazione di lungo periodo;

    4.

    appoggia l'invito a una stretta cooperazione e a un efficace coordinamento fra tutte le parti interessate ai fini del reinserimento professionale dei disoccupati di lungo periodo (comprese, se del caso, le organizzazioni della società civile), nonché alla creazione di sportelli unici che prevedano per la persona disoccupata la presenza di un professionista responsabile del caso («punto di contatto unico»), senza che questo sforzo di reinserimento professionale sia pregiudicato qualora intervenga un cambiamento nel regime di sussidi per la persona disoccupata;

    5.

    sottolinea la necessità che si segua un approccio individuale che rispetti i diritti esistenti in sede di valutazione delle capacità e delle esigenze dei disoccupati di lungo periodo per quanto riguarda il loro reinserimento nel mercato del lavoro, tenendo anche conto della loro situazione personale generale e di eventuali bisogni correlati; evidenzia che occorre disporre di personale sufficiente e altamente qualificato, in grado di offrire un approccio personalizzato al gruppo eterogeneo di disoccupati di lungo periodo;

    6.

    prende atto della raccomandazione di introdurre un «accordo di inserimento lavorativo», scritto e comprensibile, che enunci i rispettivi diritti e le rispettive responsabilità delle persone disoccupate e delle autorità rappresentate dal responsabile del caso, definisca in tal modo precise aspettative per tutte le parti interessate e sia giusto nei confronti dei disoccupati nonché rispettoso delle loro qualifiche personali e dei loro diritti in quanto lavoratori; esorta ad aggiornare periodicamente tale accordo;

    7.

    ritiene fondamentale che i programmi di reinserimento professionale dei disoccupati di lungo periodo siano orientati alle esigenze del mercato del lavoro nonché elaborati in stretta collaborazione con le parti sociali; invita gli Stati membri a incoraggiare i datori di lavoro, anche in uno spirito di responsabilità sociale d'impresa, a impegnarsi attivamente per offrire opportunità di lavoro ai disoccupati di lungo periodo e, se necessario, a designare tutor che agevolino il reinserimento professionale dei suddetti disoccupati; chiede ai servizi per l'impiego degli Stati membri di assistere le PMI nell'agevolare tali forme di tutoraggio; ricorda che i disoccupati di lungo periodo non necessitano soltanto di un posto di lavoro bensì anche di un'ampia consulenza e preparazione ai fini di un positivo reinserimento nel mercato del lavoro;

    8.

    invita gli Stati membri a integrare i finanziamenti dell'Unione (in particolare quelli a titolo del Fondo sociale europeo) in favore delle politiche nazionali finalizzate a contrastare la disoccupazione di lungo periodo con finanziamenti nazionali adeguati; sottolinea che i vincoli di bilancio cui sono confrontati alcuni Stati membri (in particolare quelli oggetto di programmi di aggiustamento economico) non devono impedire la rapida attuazione della raccomandazione; invita la Commissione a vagliare le possibilità per garantire un rapido accesso ai finanziamenti dell'UE e, ove possibile, a mobilitare risorse aggiuntive, come è avvenuto nel caso dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile; evidenzia che in un certo numero di Stati membri occorre destinare sufficienti finanziamenti al potenziamento delle capacità amministrative dei servizi per l'impiego;

    9.

    chiede, in particolare, il potenziamento delle capacità finanziarie e amministrative dei servizi pubblici per l'impiego, onde assicurare che essi possano svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione della proposta;

    10.

    invita la Commissione e gli Stati membri a valutare in che modo sia possibile sostenere specifici programmi di formazione sul lavoro nonché piani di sviluppo delle imprese e d'investimento che hanno creato posti di lavoro di qualità e sostenibili per i disoccupati di lungo periodo;

    11.

    pone l'accento sul fatto che, ai fini di un'efficace attuazione della raccomandazione, è essenziale una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e, a livello nazionale, tra le parti sociali (settoriali), le organizzazioni della società civile in rappresentanza dei disoccupati, le autorità locali e regionali, i servizi per l'impiego pubblici e privati, i prestatori di servizi sociali e di assistenza sanitaria e gli istituti di istruzione e formazione locali e regionali; ritiene che a tal fine sia altrettanto fondamentale un coinvolgimento attivo dei datori di lavoro in modo da comprendere al meglio i requisiti e le esigenze delle imprese;

    12.

    ricorda la sua posizione sulla decisione del Consiglio concernente gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, nella quale si insiste sulla necessità di adottare misure specifiche volte a tutelare i disoccupati di lungo periodo dall'esclusione sociale e a reinserirli nel mercato del lavoro, rispettando nel contempo i trattati;

    13.

    invita gli Stati membri a tenere conto delle differenze regionali, comprese quelle fra zone urbane e rurali, in sede di definizione dell'approccio nazionale per contrastare la disoccupazione di lungo periodo;

    14.

    accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di istituire, attraverso il semestre europeo e il comitato per l'occupazione, una vigilanza multilaterale dell'attuazione della raccomandazione; pone l'accento sulla necessità che tale vigilanza sia accurata e, ove del caso, sia accompagnata da istruzioni all'interno delle raccomandazioni specifiche per paese degli Stati membri; invita la Commissione a favorire processi di apprendimento reciproco che mettano in contatto gli Stati membri con elevati tassi di disoccupazione di lungo periodo con quelli in grado di reinserire con successo e rapidità i disoccupati (di lungo periodo) nel loro mercato del lavoro;

    15.

    invita i ministri del Lavoro e degli affari sociali a prendere in esame il contributo del Parlamento prima di raggiungere un accordo sulla raccomandazione;

    16.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.


    (1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0068.

    (2)  Documento del Consiglio 6147/15.

    (3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0261.


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