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Document 62017TN0361

    Causa T-361/17: Ricorso proposto il 6 giugno 2017 — Eco-Bat Technologies e a./Commissione

    GU C 318 del 25.9.2017, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 318/13


    Ricorso proposto il 6 giugno 2017 — Eco-Bat Technologies e a./Commissione

    (Causa T-361/17)

    (2017/C 318/18)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Eco-Bat Technologies Ltd (Matlock, Regno Unito), Berzelius Metall GmbH (Braubach, Germania) e Société Traitements Chimiques des Métaux (STCM) (Bazoches-les-Gallerandes, Francia) (rappresentanti: M. Brealey, QC, I. Vandenborre e S. Dionnet, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione C(2017) 900 final della Commissione, come modificata il 6 aprile 2017 dalla decisione C(2017)2223 final, del 6 aprile 2017, caso AT.40018 — riciclaggio delle batterie per autoveicoli, e ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti onde prendere in considerazione un valore rappresentativo degli acquisti durante il periodo dell’infrazione e l’esatta durata della partecipazione delle ricorrenti alle condotte costitutive dell’infrazione in Francia, nonché eliminare il 10 % dell’incremento in applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende (1), e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa delle ricorrenti, avendo individuato per la prima volta nella decisione impugnata il valore degli acquisti delle ricorrenti da utilizzare come base per la determinazione dell’ammenda.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di proporzionalità, avendo utilizzato il valore degli acquisti nel 2011 della ricorrente come riferimento nella determinazione dell’ammenda.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi di responsabilità personale, parità di trattamento e proporzionalità nonché dell’obbligo di motivazione, non avendo preso in considerazione la partecipazione più limitata delle ricorrenti alle condotte del cartello in Francia.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di motivazione e dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, avendo omesso di motivare adeguatamente l’applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e l’esatto incremento dell’ammenda applicato.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, avendo considerato diversamente i cartelli di acquisto e i cartelli di vendita.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa delle ricorrenti, avendo applicato un incremento dell’ammenda, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, senza indicarlo nella comunicazione aggiuntiva degli addebiti e non avendo predisposto un’ulteriore comunicazione aggiuntiva degli addebiti né organizzato un’udienza.

    7.

    Settimo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione, non avendo manifestato in una fase precedente del procedimento amministrativo la propria intenzione di applicare il punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.


    (1)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


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