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Document 62017CN0391

    Causa C-391/17: Ricorso proposto il 30 giugno 2017 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    GU C 318 del 25.9.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 318/7


    Ricorso proposto il 30 giugno 2017 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    (Causa C-391/17)

    (2017/C 318/12)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, A. Caeiros, agenti)

    Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non compensando la perdita di un importo di risorse proprie che avrebbero dovuto essere accertate e messe a disposizione del bilancio dell’Unione ai sensi degli articoli 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento 1552/1989 (1) (articoli 2, 6, 10, 12 e 13 del regolamento 609/2014 (2)) se i certificati di esportazione non fossero stati emessi in violazione dell’articolo 101, paragrafo 2, della decisione 91/482/CEE (3) per le importazioni di alluminio da Anguilla dal 1999 al 2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 5 (successivamente divenuto 10) del Trattato che istituisce la Comunità europea (oggi articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea), e

    condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Tra marzo 1999 e giugno 2000, alluminio originario di paesi terzi e inizialmente importato ad Anguilla è stato importato in Italia, dopo essere stato riesportato da Anguilla. Un’indennità di spedizione per l’esportazione pari a 25 dollari USA («USD») per tonnellata metrica (l’«aiuto al trasporto») era stata concessa dalle autorità di Anguilla per le merci in transito ad Anguilla. Tale «aiuto al trasporto» riconosciuto da Anguilla per le merci in transito e corrispondente a una restituzione dei dazi doganali priverebbe di contenuto l’esenzione doganale nell’ipotesi di successiva esportazione da Anguilla e importazione nell’Unione europea. L’articolo 101, paragrafo 2, della decisione 91/482/CEE è stato erroneamente applicato dalle autorità di Anguilla in quanto esse hanno emesso certificati di esportazione nonostante non fossero soddisfatti i requisiti necessari a tal fine. In conseguenza della violazione dell’articolo 101, paragrafo 2, della decisione 91/482/CEE derivante dal fatto che Anguilla ha erroneamente emesso certificati di esportazione, l’Italia non ha potuto riscuotere dazi doganali ai sensi dell’articolo 24 CE (oggi 29 TFUE).

    2.

    Il Regno Unito è finanziariamente responsabile per la perdita di risorse proprie tradizionali dovuta a certificati di esportazione emessi in violazione dell’articolo 101, paragrafo 2, della decisione 91/482/CEE. Le autorità del Regno Unito non hanno adottato tutte le misure adatte a proteggere gli interessi finanziari dell’Unione e a far sì che la decisione 91/482/CEE sia applicata correttamente dall’amministrazione di Anguilla. Ogni Stato membro è tenuto ad assicurare che i suoi territori d’oltremare applichino correttamente qualsiasi atto giuridico ad essi applicabile, come la decisione 91/482/CEE, al fine di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell’Unione europea.

    3.

    Qualora le azioni o omissioni delle autorità di uno Stato membro determinino la perdita di risorse proprie, all’Unione dev’essere riconosciuto un importo equivalente alle risorse proprie perdute. Di conseguenza, il Regno Unito deve compensare a favore del bilancio dell’Unione l’importo totale di risorse proprie perdute, e versare gli interessi di mora ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000 (4).


    (1)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU 1989 L 155, pag. 1).

    (2)  Regolamento (EU, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU 2014 L 168, pag. 39).

    (3)  Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità economica europea (GU 1991 L 263, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU 2000 L 130, pag. 1).


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