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Document 62015TA0619

Causa T-619/15: Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Badica e Kardiam/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana — Congelamento dei capitali — Decisione di iscrizione iniziale — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inclusione dei nomi dei ricorrenti — Attuazione di una risoluzione dell’ONU — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Presunzione d’innocenza — Errore manifesto di valutazione»)

GU C 283 del 28.8.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/34


Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Badica e Kardiam/Consiglio

(Causa T-619/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana - Congelamento dei capitali - Decisione di iscrizione iniziale - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inclusione dei nomi dei ricorrenti - Attuazione di una risoluzione dell’ONU - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Presunzione d’innocenza - Errore manifesto di valutazione»))

(2017/C 283/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) (Bangui, Repubblica centrafricana) e Kardiam (Anversa, Belgio) (rappresentanti: D. Luff e L. Defalque, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e P. Mahnič Bruni, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1485 del Consiglio, del 2 settembre 2015, che attua l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU 2015, L 229, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) e la Kardiam sono condannati alle spese.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


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