This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015TA0619
Case T-619/15: Judgment of the General Court of 20 July 2017 — Badica and Kardiam v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted against certain persons and entities in view of the situation in the Central African Republic — Freezing of funds — Initial decision to list — List of persons and entities covered by the freezing of funds and economic resources — Inclusion of the applicants’ names — Implementation of a UN resolution — Obligation to state reasons — Rights of defence — Presumption of innocence — Manifest error of assessment)
Causa T-619/15: Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Badica e Kardiam/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana — Congelamento dei capitali — Decisione di iscrizione iniziale — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inclusione dei nomi dei ricorrenti — Attuazione di una risoluzione dell’ONU — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Presunzione d’innocenza — Errore manifesto di valutazione»)
Causa T-619/15: Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Badica e Kardiam/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana — Congelamento dei capitali — Decisione di iscrizione iniziale — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inclusione dei nomi dei ricorrenti — Attuazione di una risoluzione dell’ONU — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Presunzione d’innocenza — Errore manifesto di valutazione»)
GU C 283 del 28.8.2017, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/34 |
Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2017 — Badica e Kardiam/Consiglio
(Causa T-619/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana - Congelamento dei capitali - Decisione di iscrizione iniziale - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inclusione dei nomi dei ricorrenti - Attuazione di una risoluzione dell’ONU - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Presunzione d’innocenza - Errore manifesto di valutazione»))
(2017/C 283/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) (Bangui, Repubblica centrafricana) e Kardiam (Anversa, Belgio) (rappresentanti: D. Luff e L. Defalque, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e P. Mahnič Bruni, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1485 del Consiglio, del 2 settembre 2015, che attua l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU 2015, L 229, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) e la Kardiam sono condannati alle spese. |