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Document 62017CN0381
Case C-381/17: Action brought on 26 June 2017 — European Commission v Republic of Croatia
Causa C-381/17: Ricorso proposto il 26 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica di Croazia
Causa C-381/17: Ricorso proposto il 26 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica di Croazia
GU C 283 del 28.8.2017, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/27 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica di Croazia
(Causa C-381/17)
(2017/C 283/37)
Lingua processuale: il croato
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Mataija, T. Scharf, G. von Rintelen, agenti)
Convenuta: Repubblica di Croazia
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
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dichiarare che la Repubblica di Croazia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34), avendo essa omesso di adottare, entro il 21 marzo 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva o avendo comunque omesso di comunicare tali disposizioni alla Commissione; |
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condannare la Repubblica di Croazia, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di EUR 9 865,40 al giorno, a partire dalla data di pronuncia della sentenza con la quale viene constatato l’inadempimento dell’obbligo di notifica delle misure di trasposizione della direttiva 2014/17/UE; |
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condannare la Repubblica di Croazia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Croazia ha violato l’obbligo ad essa incombente di informare in merito all’adozione delle misure di trasposizione della direttiva 2014/17/UE entro il termine stabilito dall’articolo 42, paragrafo 1, di tale direttiva.