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Document 62016CA0254

    Causa C-254/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Glencore Agriculture Hungary Kft., già Glencore Grain Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság [Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 183 — Principio della neutralità fiscale — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rimborso dell’eccedenza di IVA — Procedura di controllo — Ammenda irrogata al soggetto passivo nel corso di una procedura siffatta — Proroga del termine di rimborso — Esclusione del versamento degli interessi di mora]

    GU C 283 del 28.8.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 283/8


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Glencore Agriculture Hungary Kft., già Glencore Grain Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

    (Causa C-254/16) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 183 - Principio della neutralità fiscale - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Rimborso dell’eccedenza di IVA - Procedura di controllo - Ammenda irrogata al soggetto passivo nel corso di una procedura siffatta - Proroga del termine di rimborso - Esclusione del versamento degli interessi di mora])

    (2017/C 283/11)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Glencore Agriculture Hungary Kft., già Glencore Grain Hungary Kft.

    Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

    Dispositivo

    Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, quando l’amministrazione tributaria avvia una procedura di verifica fiscale ed è irrogata un’ammenda a un soggetto passivo per mancata cooperazione, la data del rimborso dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto può essere differita sino alla notifica, a tale soggetto passivo, del verbale della suddetta verifica e può essere negato il versamento degli interessi di mora, anche allorché la durata della procedura di verifica fiscale è eccessiva e non è interamente imputabile alla condotta del soggetto passivo.


    (1)  GU C 296 del 16.8.2016.


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