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Document 62017CN0377
Case C-377/17: Action brought on 23 June 2017 — European Commission v Federal Republic of Germany
Causa C-377/17: Ricorso, proposto il 23 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
Causa C-377/17: Ricorso, proposto il 23 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
GU C 269 del 14.8.2017, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 269/13 |
Ricorso, proposto il 23 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-377/17)
(2017/C 269/19)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera g), e 3, della direttiva 2006/123/CE nonché dell’articolo 49 TFUE, avendo essa continuato a prevedere onorari vincolanti per architetti e ingegneri conformemente alla Tariffa degli onorari di architetti e ingegneri (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure — HOAI); |
2. |
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento. |
Motivi del ricorso e principali argomenti
La Tariffa tedesca degli onorari di architetti e ingegneri (HOAI) prevede un regime di prezzi minimi e massimi per le prestazioni di tale categoria professionale. Detto regime renderebbe più difficile lo stabilimento di architetti e ingegneri interessati a competere con operatori già consolidati tramite offerte non rientranti nella fascia di prezzi consentita. A tali offerenti verrebbe impedito di prestare servizi di qualità identica a prezzi inferiori e servizi di qualità superiore a prezzi più elevati.
Ciò rappresenterebbe una restrizione alla libertà di stabilimento con riguardo tanto agli scopi dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera g), e 3, della direttiva 2006/123/CE, quanto agli scopi dell’articolo 49 TFUE.
Tale restrizione non sarebbe giustificata, e in particolare non troverebbe una giustificazione nell’interesse alla salvaguardia della qualità delle prestazioni di servizi, la quale infatti non sarebbe direttamente connessa con il prezzo.