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Document 62015TA0262
Case T-262/15: Judgment of the General Court of 15 June 2017 — Kiselev v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures in respect of actions undermining or threatening Ukraine — Freezing of funds — Restrictions on entry into the territories of the Member States — Natural person actively supporting or implementing actions undermining or threatening Ukraine — Obligation to state reasons — Manifest error of assessment — Freedom of expression — Proportionality — Rights of defence)
Causa T-262/15: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2017 — Kiselev/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina — Congelamento dei capitali — Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri — Persona fisica che sostiene attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l’Ucraina — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Libertà di espressione — Proporzionalità — Diritti della difesa»)
Causa T-262/15: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2017 — Kiselev/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina — Congelamento dei capitali — Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri — Persona fisica che sostiene attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l’Ucraina — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Libertà di espressione — Proporzionalità — Diritti della difesa»)
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(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 249/23 |
Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2017 — Kiselev/Consiglio
(Causa T-262/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina - Congelamento dei capitali - Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri - Persona fisica che sostiene attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l’Ucraina - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Libertà di espressione - Proporzionalità - Diritti della difesa»))
(2017/C 249/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dmitrii Konstantinovich Kiselev (Korolev, Russia) (rappresentanti: J. Linneker, solicitor, T. Otty, barrister, e B. Kennelly, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e J.-P. Hix, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 47), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 1), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 157), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 30), in terzo luogo, della decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 37), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Dmitrii Konstantinovich Kiselev è condannato alle spese. |