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Document 62015TA0262

    Causa T-262/15: Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2017 — Kiselev/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina — Congelamento dei capitali — Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri — Persona fisica che sostiene attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l’Ucraina — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Libertà di espressione — Proporzionalità — Diritti della difesa»)

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    31.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 249/23


    Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2017 — Kiselev/Consiglio

    (Causa T-262/15) (1)

    ((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina - Congelamento dei capitali - Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri - Persona fisica che sostiene attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l’Ucraina - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Libertà di espressione - Proporzionalità - Diritti della difesa»))

    (2017/C 249/35)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Dmitrii Konstantinovich Kiselev (Korolev, Russia) (rappresentanti: J. Linneker, solicitor, T. Otty, barrister, e B. Kennelly, QC)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e J.-P. Hix, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 47), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 1), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 157), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 30), in terzo luogo, della decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 37), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il sig. Dmitrii Konstantinovich Kiselev è condannato alle spese.


    (1)  GU C 294 del 7.9.2015.


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