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Document 52017XC0629(03)
Explanatory notes to the Combined Nomenclature of the European Union
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
C/2017/4541
GU C 205 del 29.6.2017, p. 56–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 205/56 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
(2017/C 205/07)
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:
Pagina 208
il testo:
«4418 90 10 |
di legni lamellari Cfr. le note esplicative del SA, voce 4418, terzo comma. |
4418 90 80 |
altri Rientrano altresì nella presente sottovoce i pannelli cellulari in legno, descritti nelle note esplicative del SA, voce 4418, quarto comma.» |
è sostituito dal testo seguente:
«4418 99 10 |
di legni lamellari Cfr. le note esplicative del SA, voce 4418, quarto comma. |
4418 99 90 |
altri Rientrano altresì nella presente sottovoce i pannelli cellulari in legno, descritti nelle note esplicative del SA, voce 4418, quinto comma.» |
Pagina 215
il seguente testo è soppresso:
«4805 91 00 |
di peso non superiore a 150 g per m2 Rientrano in questa sottovoce la carta e il cartone fabbricati unicamente con carta da riciclate (avanzi o rifiuti), senza additivi, di cui la resistenza alla scoppio varia da 0,8 kPa incluso a 1,9 kPa inclusi. |
4805 92 00 |
di peso non superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2 Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 4805 91 00. |
4805 93 20 |
a base di carta riciclata Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 4805 91 00.» |
Pagina 342
il seguente testo è soppresso:
«8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 Questa voce non comprende i treppiedi destinati ad essere utilizzati con le telecamere della voce 8525 o del capitolo 90 (classificazione secondo la materia costitutiva).» |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.