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Document 62015CA0680

Cause riunite C-680/15 e C-681/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2017 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja (C-680/15), Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH/Vittoria Graf (C-681/15) (Rinvio pregiudiziale — Trasferimento d’impresa — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 2001/23/CE — Articolo 3 — Contratto di lavoro — Normativa di uno Stato membro che autorizza la stipulazione di clausole che rinviano a contratti collettivi di lavoro successivi alla data del trasferimento — Opponibilità al cessionario)

GU C 202 del 26.6.2017, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2017 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja (C-680/15), Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH/Vittoria Graf (C-681/15)

(Cause riunite C-680/15 e C-681/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Trasferimento d’impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 3 - Contratto di lavoro - Normativa di uno Stato membro che autorizza la stipulazione di clausole che rinviano a contratti collettivi di lavoro successivi alla data del trasferimento - Opponibilità al cessionario))

(2017/C 202/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrenti: Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH (C-680/15), Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH (C-681/15)

Convenuti: Ivan Felja (C-680/15), Vittoria Graf (C-681/15)

Dispositivo

L’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, letto in combinato disposto con l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in caso di trasferimento di stabilimento, il mantenimento dei diritti e degli obblighi derivanti in capo al cedente da un contratto di lavoro si estende alla clausola, negoziata tra il cedente e il lavoratore nell’ambito dell’autonomia privata, in virtù della quale il loro rapporto di lavoro è disciplinato non solo dal contratto collettivo vigente alla data del trasferimento, ma anche dai contratti collettivi successivi a detto trasferimento e che completano, modificano o sostituiscono il primo, qualora il diritto nazionale preveda, a favore del cessionario, la possibilità di apportare adattamenti sia consensuali che unilaterali.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


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