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Document 52017XC0616(01)

    Comunicazione della Commissione — Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio — Regole in materia di proprietà e controllo dei vettori aerei dell’UE

    C/2017/3711

    GU C 191 del 16.6.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 191/1


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

    Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio — Regole in materia di proprietà e controllo dei vettori aerei dell’UE

    (2017/C 191/01)

    Indice

    1.

    Introduzione 1

    2.

    Gli aspetti procedurali 3

    3.

    Onere della prova 4

    4.

    Nazionalità 4

    5.

    Proprietà 4

    5.1.

    Approccio generale 4

    5.2.

    Problemi relativi alla proprietà nel caso di imprese quotate in borsa e di investimenti istituzionali 6

    6.

    Controllo effettivo 6

    6.1.

    Approccio generale 6

    6.2.

    Criteri di valutazione 7

    6.2.1.

    Governo societario 7

    6.2.2.

    Diritti degli azionisti 8

    6.2.3.

    Legami finanziari tra l’impresa e l’azionista del paese terzo 10

    6.2.4.

    Cooperazione commerciale 10

    7.

    Controllo e possibili misure 11

    1.   INTRODUZIONE

    1.

    Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1) (in prosieguo il «regolamento») è l’atto giuridico di base che disciplina il mercato interno dell’aviazione (2). Il regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari e la determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari.

    2.

    Il regolamento stabilisce il concetto di «vettore aereo comunitario» (in prosieguo il «vettore dell’UE»), che è definito come «vettore aereo in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata da un’autorità competente per il rilascio delle licenze a norma del capo II» (articolo 2, paragrafo 11, del regolamento). I vettori dell’UE hanno la facoltà di prestare servizi aerei intra-UE (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento), in particolare servizi di trasporto di passeggeri, di merci e di posta senza ulteriori autorizzazioni.

    3.

    Il regolamento fissa le condizioni alle quali i vettori dell’UE possono ottenere una licenza di esercizio, tra cui un requisito in materia di nazionalità. L’articolo 4 del regolamento stabilisce che «[l’]autorità competente per il rilascio delle licenze di uno Stato membro rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che […] f) gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa e la controllino di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente».

    4.

    I due criteri, ovvero il possesso di una quota superiore al 50 % e il controllo di fatto da parte degli Stati membri o dei loro cittadini sono distinti e cumulativi, ovvero devono sempre essere entrambi soddisfatti.

    5.

    I paesi terzi e i loro cittadini non possono detenere una partecipazione di maggioranza nei vettori dell’UE né esercitare il controllo di fatto su di essi, salvo quanto diversamente concordato tra l’Unione e il paese terzo interessato, ovvero mediante un corrispondente allentamento (generalmente reciproco) dei requisiti in materia di proprietà e controllo. Nel caso in cui gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri non detengano più oltre il 50 % del vettore aereo o non lo controllino più di fatto, il vettore in questione non potrà più detenere una licenza e dunque non potrà più trarre vantaggio dalla liberalizzazione del mercato dell’aviazione dell’UE.

    6.

    Il compito di valutare il rispetto delle disposizioni in materia di proprietà e di controllo spetta in primo luogo all’autorità competente per il rilascio delle licenze, ovvero l’autorità che ha la facoltà di rilasciare, rifiutare, revocare o sospendere le licenze d’esercizio conformemente alle disposizioni del capo II del regolamento (articolo 2, paragrafo 2). Tuttavia anche la Commissione ha la possibilità di effettuare una propria valutazione sulla base delle informazioni ottenute e potrà decidere di chiedere all’autorità competente per il rilascio delle licenze di adottare le misure correttive appropriate o di sospendere o revocare la licenza d’esercizio (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento).

    7.

    Le prescrizioni in materia di proprietà e controllo ai fini dell’ottenimento di una licenza d’esercizio, basate su criteri di nazionalità, costituiscono una caratteristica comune nel settore dell’aviazione internazionale e si riscontrano in altre normative al di fuori dell’Unione. Inoltre requisiti di questo tipo sono generalmente inclusi anche negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei quale condizione per la concessione di diritti di traffico. Attualmente tali prescrizioni sono principalmente finalizzate a garantire che i diritti di traffico scambiati nel quadro di tali accordi siano efficacemente esercitati a beneficio delle parti partecipanti e non siano esercitati, direttamente o tramite controllate, da imprese (3) di paesi che non hanno stipulato gli accordi in questione. Esse inoltre impediscono a tali imprese di prestare servizi interamente nel territorio di uno Stato o gruppo di Stati tramite società controllate aventi sede in tale Stato o gruppo di Stati.

    8.

    Il 7 dicembre 2015 la Commissione ha adottato una strategia per l’aviazione in Europa, intesa a garantire che il settore dell’aviazione dell’UE resti competitivo e possa godere dei benefici derivanti da un mercato dell’aviazione e da un’economia globali in via di sviluppo e in rapido mutamento (4).

    9.

    La strategia per l’aviazione ha individuato la necessità di fare maggiore chiarezza, a vantaggio di investitori e compagnie aeree, in merito all’applicazione del regolamento per quanto riguarda le disposizioni in materia di proprietà e di controllo. La Commissione, assecondando la volontà espressa in più occasioni dagli Stati membri e da altre parti interessate, ha deciso di adottare orientamenti interpretativi relativi all’applicazione di tali disposizioni.

    10.

    Negli ultimi anni la Commissione ha condotto varie indagini in relazione a casi nei quali un investitore di un paese terzo (ovvero esterno all’Unione) acquisisce una partecipazione non trascurabile in un vettore dell’UE, al fine di stabilire la conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, lettera f), del regolamento.

    11.

    La Commissione ha adottato una sola decisione formale sull’ottemperanza alle disposizioni in materia di proprietà e controllo a seguito dell’investimento effettuato da Swiss Air nella Sabena (in prosieguo «decisione Swissair/Sabena» (5)). Tale decisione è stata adottata sulla base del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (in prosieguo il «regolamento n. 2407/92» (6)), che ha preceduto il regolamento (CE) n. 1008/2008. La Commissione ha concluso che, nell’ambito dell’accordo tra lo Stato belga e la Swissair, la Sabena ha ottemperato alle disposizioni in materia di proprietà e controllo di cui al regolamento n. 2407/92. La Commissione ha ritenuto che i criteri in materia di proprietà e di controllo effettivo debbano essere interpretati ed applicati nel contesto globale del regolamento n. 2407/92. In particolare, ogni singolo caso va valutato in funzione dell’obiettivo di salvaguardare gli interessi del settore del trasporto aereo dell’Unione, il che segnatamente fa sì che non si debba consentire alle società di paesi terzi di trarre pieno vantaggio, su base unilaterale, dalla liberalizzazione del mercato interno del trasporto aereo dell’Unione. In altre parole, la possibilità per dette imprese di approfittare dei vantaggi derivanti dal mercato interno acquisendo una partecipazione in un vettore dell’UE resta soggetta ai limiti di proprietà e controllo stabiliti nel regolamento.

    12.

    La Commissione ha inoltre dichiarato «che qualsiasi valutazione di un cospicuo investimento di un vettore aereo di un paese terzo in un vettore comunitario debba tener conto anche del più ampio contesto in cui l’investimento suddetto ha luogo e, in particolare, delle relazioni esistenti nel campo dell’aviazione civile tra la Comunità ed il paese terzo in questione» (7). Nel caso specifico il più ampio contesto era contrassegnato dai negoziati in corso tra la Comunità e la Svizzera finalizzati all’abrogazione su base reciproca delle restrizioni esistenti in fatto di titolarità economica e giuridica. Considerato questo contesto più ampio, la Commissione ha osservato che gli accordi tra lo Stato belga e la Swissair «appaiono di natura sostanzialmente transitoria» (8).

    13.

    I presenti orientamenti sono intesi a fornire indicazioni per la valutazione dell’ottemperanza alle disposizioni in materia di proprietà e controllo di cui al regolamento da parte di un’impresa che richiede o detiene una licenza di esercizio; tali orientamenti sono basati sull’esperienza acquisita dalla Commissione nella valutazione di singoli casi. Essi tengono conto altresì dell’analisi svolta nella decisione Swissair/Sabena, nonché delle migliori prassi elaborate a livello nazionale dalle autorità competenti per il rilascio delle licenze. I presenti orientamenti illustrano il modo in cui la Commissione interpreta il regolamento a tale riguardo e il modo in cui esso dovrebbe essere applicato. Non introducono nuovi obblighi giuridici e lasciano impregiudicata la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea quanto all’interpretazione vincolante del regolamento.

    2.   GLI ASPETTI PROCEDURALI

    14.

    Il capo II del regolamento contiene disposizioni sulla licenza di esercizio. L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che «[l’]autorità competente per il rilascio delle licenze non rilascia né mantiene in vigore le licenze d’esercizio nei casi in cui non siano osservate le prescrizioni del presente capo». La proprietà e il controllo effettivo da parte degli Stati membri o dei loro cittadini sono due dei requisiti che devono essere soddisfatti perché la licenza possa essere rilasciata e mantenuta in vigore. La responsabilità primaria di valutare se tale requisito (nelle sue due componenti) sia soddisfatto ricade sull’autorità competente per il rilascio delle licenze che rilascia la licenza d’esercizio al vettore aereo.

    15.

    A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento «[l’]autorità competente per il rilascio delle licenze vigila attentamente sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente capo». A norma dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento «[l’]autorità competente per il rilascio delle licenze decide se le licenze d’esercizio che ha rilasciato a vettori aerei comunitari debbano formare oggetto di una richiesta di conferma nel caso di cambiamenti di uno o più elementi che influiscono sulla situazione giuridica di un vettore comunitario e, in particolare, in caso di fusione o acquisizione». Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, i vettori aerei dell’UE devono notificare in anticipo tali cambiamenti all’autorità competente per il rilascio delle licenze.

    16.

    Potrebbe accadere che un’autorità competente per il rilascio delle licenze riceva una domanda di licenza (o debba esaminare una licenza esistente) in circostanze nelle quali un’altra impresa, appartenente al medesimo gruppo di cui fa parte l’impresa interessata, detenga già una licenza di esercizio rilasciata da un’altra autorità competente per il rilascio delle licenze. L’autorità investita del caso dovrà tenere conto della valutazione effettuata dall’altra autorità, in particolare quando l’assetto proprietario pertinente è lo stesso, ma è comunque tenuta ad effettuare una valutazione di merito, conformemente alle disposizioni del capo II del regolamento. Come norma di buona pratica, un’autorità che nutra dubbi o perplessità in relazione alla valutazione precedente deve contattare l’altra autorità intervenuta al fine di acquisire maggiori informazioni o di esaminare la questione.

    17.

    L’eventuale esame da parte della Commissione è previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, e dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento.

    18.

    In base all’articolo 15, paragrafo 3, «[q]ualora la Commissione riscontri […] che la licenza d’esercizio rilasciata a un vettore aereo comunitario non sia conforme ai requisiti del presente regolamento, essa trasmette i suoi rilievi all’autorità competente che ha rilasciato la licenza, la quale trasmette le sue osservazioni alla Commissione entro quindici giorni lavorativi.

    Qualora la Commissione, dopo aver esaminato le osservazioni dell’autorità competente per il rilascio delle licenze, confermi la non conformità della licenza d’esercizio oppure non abbia ricevuto osservazioni da tale autorità, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, essa adotta la decisione di chiedere all’autorità competente per il rilascio delle licenze di adottare le misure correttive appropriate o di sospendere o revocare la licenza d’esercizio. La decisione fissa la data entro cui le misure o azioni correttive dell’autorità competente per il rilascio delle licenze devono essere attuate. Se le misure o azioni correttive non sono state attuate entro tale data, il vettore aereo comunitario non ha la facoltà di […] [prestare servizi aerei intra-UE]».

    19.

    L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento dispone che «la Commissione può acquisire tutte le informazioni necessarie dagli Stati membri, i quali rendono anche più agevole la fornitura di informazioni da parte di vettori aerei attraverso le autorità competenti che hanno rilasciato la licenza».

    3.   ONERE DELLA PROVA

    20.

    Come precisato all’articolo 8, paragrafo 1, secondo capoverso, incombe alle imprese che richiedono il rilascio di una licenza l’onere di provare la conformità al disposto dell’articolo 4, lettera f), e alle altre prescrizioni del regolamento. Lo stesso vale nei casi in cui, dopo il rilascio della licenza, l’autorità competente per il rilascio delle licenze abbia motivo di accertare se tali prescrizioni continuano ad essere osservate.

    21.

    Spetta all’impresa interessata far sì che siano messe a disposizione dell’autorità competente per il rilascio delle licenze prove sufficienti. In tale contesto, occorre tenere presente che a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, tale autorità è tenuta a decidere «sulla richiesta quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data in cui sono state fornite tutte le informazioni necessarie, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio disponibili». Ciò significa che, fermo restando l’obbligo per l’autorità di espletare la procedura in buona fede, un’impresa ha tutto l’interesse a fornire al più presto gli elementi di prova di cui è in possesso, giacché in caso contrario la sua domanda di licenza potrebbe essere respinta.

    4.   NAZIONALITÀ

    22.

    Soltanto le persone fisiche possono avere la nazionalità di uno Stato membro. Nel caso di un’impresa detenuta e/o controllata di fatto, interamente o in parte, da uno o più soggetti intermedi che non siano persone fisiche, la Commissione ritiene che il requisito relativo alla nazionalità di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento debba essere inteso come riferito alle persone fisiche che detengono e/o controllano di fatto tali soggetti al livello ultimo della linea di proprietà e di controllo.

    23.

    Il regolamento dispone, all’articolo 4, lettera f), che «[…] i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa e la controllino di fatto […]».

    24.

    Potrebbero sorgere difficoltà quando le persone in questione hanno più di una nazionalità e la nazionalità di uno Stato membro non è legata all’origine. In linea di massima spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per l’acquisizione e la perdita della nazionalità. Tuttavia, come confermato nella giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea (9), nell’esercizio della loro competenza in materia di cittadinanza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione. In altri termini, i requisiti e le procedure per l’acquisto e la perdita della cittadinanza degli Stati membri sono disciplinati dal diritto nazionale dei singoli Stati membri, fatto salvo il rispetto del diritto unionale.

    25.

    Gli Stati membri devono ricorrere alle proprie prerogative per concedere la cittadinanza in uno spirito di leale cooperazione con gli altri Stati membri e con l’UE (articolo 4, paragrafo 3, del TUE). Occorre tener conto delle norme e degli obblighi cui gli Stati membri sono soggetti ai sensi del diritto internazionale e dei criteri sui quali essi tradizionalmente basano le loro leggi in materia di cittadinanza. Tali criteri prevedono in particolare l’esistenza di un collegamento reale tra il richiedente e il paese o i suoi cittadini.

    5.   PROPRIETÀ

    5.1.   Approccio generale

    26.

    Per quanto riguarda la proprietà, l’articolo 4, lettera f), del regolamento dispone che l’autorità competente per il rilascio delle licenze rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che «gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa».

    27.

    La Commissione ritiene che tale requisito inerente alla titolarità giuridica di un’impresa sia soddisfatto se gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono una quota del capitale dell’impresa in questione pari almeno al 50 % delle azioni più una.

    28.

    In tale contesto la Commissione intende il capitale come capitale proprio dell’impresa. Pertanto, ai fini della valutazione della conformità al requisito della titolarità giuridica è essenziale stabilire quale capitale dell’impresa possa qualificarsi come capitale proprio.

    29.

    Nella decisione Swissair/Sabena la Commissione ha ritenuto che al quesito se un particolare tipo di capitale possa qualificarsi come capitale proprio possa venir data risposta soltanto in base ad un’analisi caso per caso e alla luce di tutte le circostanze pertinenti. Se tuttavia il capitale non conferisce in misura apprezzabile ai suoi detentori nessuno dei due diritti menzionati di seguito, non deve in linea di massima essere preso in considerazione ai fini della determinazione della proprietà di un’impresa ai sensi dell’articolo 4, lettera f):

    a.

    il diritto di partecipare alle decisioni che influiscono sulle operazioni dell’impresa; e

    b.

    il diritto di partecipare alla suddivisione dei profitti residui ovvero, in caso di liquidazione, delle attività residue dell’impresa una volta soddisfatti tutti gli altri obblighi (in altri termini le quote azionarie riflettono i rischi e i vantaggi della normale attività operativa).

    30.

    Se da un lato l’autorità competente per il rilascio delle licenze dovrà sempre analizzare in dettaglio gli assetti complessi, dall’altro lato la Commissione ritiene che un’analisi particolareggiata sia necessaria soprattutto qualora emergano i seguenti problemi:

    a.

    esistenza di varie categorie di azioni con valori e caratteristiche diversi;

    b.

    esistenza di warrant o opzioni che rischiano di inficiare la qualificazione di una categoria di azioni come «capitale proprio» (10);

    c.

    esistenza di investitori istituzionali il cui beneficiario finale effettivo, in linea con il punto 44, non è immediatamente individuabile.

    31.

    Come emerge dal suddetto punto 22, la Commissione ritiene che la proprietà di un’impresa le cui azioni siano detenute da un altro soggetto (diverso da una persona fisica, in prosieguo il «soggetto intermedio») debba essere valutata alla luce della nazionalità dei soggetti (o dell’identità degli Stati) che detengono partecipazioni azionarie in tale altro soggetto.

    32.

    In tale contesto, le considerazioni di cui ai suddetti punti da 22 a 24 si applicano, in maniera analoga, per quanto riguarda le azioni detenute nel soggetto intermedio.

    33.

    Potrebbero sorgere particolari problemi laddove sia la partecipazione degli azionisti UE nel soggetto intermedio sia la quota detenuta da quest’ultimo nel vettore aereo rappresentino meno del 100 % del capitale azionario rispettivo.

    34.

    Si consideri, a titolo di esempio, il seguente caso: azionisti UE detengono il 55 % della società A (la rimanente quota è detenuta da paesi terzi o cittadini di paesi terzi, in prosieguo «azionisti di paesi terzi») e la società A a sua volta detiene il 60 % del vettore B, mentre il rimanente 40 % è di proprietà di azionisti di paesi terzi.

    35.

    Si pone dunque la questione di stabilire se gli azionisti UE «detengano oltre il 50 % dell’impresa».

    36.

    Come illustrato al suddetto punto 28, la «proprietà» si traduce nel diritto di partecipare alle decisioni che influiscono sull’attività dell’impresa e in diritti pecuniari, ovvero il diritto di partecipare alla suddivisione dei profitti residui o, in caso di liquidazione, delle attività residue dell’impresa una volta soddisfatti tutti gli altri obblighi.

    37.

    Per quanto riguarda il diritto di partecipare alle decisioni che influiscono sull’attività dell’impresa, una situazione quale quella descritta sopra dovrebbe essere considerata, di norma, conforme all’articolo 4, lettera f), del regolamento, supponendo che tutte le azioni in questione comportino gli stessi diritti di voto e che non esistano accordi specifici che impediscano agli azionisti UE di controllare i diritti di voto che la società A esercita in relazione al vettore B grazie alla sua partecipazione di maggioranza.

    38.

    Per quanto riguarda i diritti pecuniari, occorre tenere presente che, anche laddove la partecipazione pertinente nel vettore sia detenuta dagli azionisti UE direttamente e non attraverso un soggetto intermedio, tali diritti possono essere oggetto di specifici accordi interni, ad esempio riguardanti il conferimento di privilegi agli azionisti di paesi terzi rispetto agli azionisti UE. Come spiegato nella decisione Swissair/Sabena, non necessariamente tali situazioni risultano non rispondenti al requisito di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento, a condizione che i diritti (pecuniari) in questione siano conferiti «in misura apprezzabile» all’azionista UE.

    39.

    Dovrebbero applicarsi gli stessi principi quando sui diritti pecuniari incide il fatto che la partecipazione degli azionisti UE nel vettore si realizza attraverso un soggetto intermedio e che tale partecipazione rappresenta ad ogni stadio meno del 100 % del capitale azionario.

    40.

    Nell’esempio di cui sopra, qualora gli utili distribuiti dal vettore B e i proventi derivanti dalle attività residue in caso di liquidazione del vettore B andassero a vantaggio degli azionisti UE in proporzione alle «azioni diluite» (quando tutte le azioni detenute nella società A e nel vettore B appartengono alla medesima categoria), i diritti pecuniari potrebbero comunque essere considerati sufficienti ai fini dell’articolo 4, lettera f), del regolamento.

    41.

    Casi di questo tipo dovranno tuttavia essere esaminati singolarmente, tenendo conto di tutte le circostanze e, in particolare, di tutti gli accordi che incidono sui diritti e sulle obbligazioni pertinenti.

    42.

    Ai fini della suddetta valutazione, i titolari di una licenza o coloro che ne fanno richiesta dovranno fornire all’autorità competente per il rilascio delle licenze elementi che comprovino i diritti associati alle diverse categorie di azioni e il titolare effettivo finale delle azioni stesse.

    5.2.   Problemi relativi alla proprietà nel caso di imprese quotate in borsa e di investimenti istituzionali

    43.

    La valutazione del requisito della titolarità giuridica potrebbe porre particolari difficoltà nel caso di imprese quotate in borsa o di proprietà di organismi di investimento, in quanto la composizione delle partecipazioni potrebbe variare da un giorno all’altro e potrebbero configurarsi vari stadi dell’assetto proprietario. L’impresa dovrebbe, ad ogni stadio, essere in grado di dimostrare che la maggioranza del capitale azionario è detenuta da azionisti UE.

    44.

    Quando le azioni sono detenute da un azionista fiduciario, un trust, un fondo o altri investitori istituzionali, il requisito della titolarità giuridica potrebbe essere soddisfatto laddove l’azionista fiduciario o il trustee o altro proprietario registrato sia uno Stato membro o un cittadino di uno Stato membro. Si dovrà dunque tenere conto di tutti gli elementi da cui si possa desumere che il proprietario sotto il profilo economico sia un soggetto diverso, ovvero il beneficiario finale dei diritti summenzionati. Ciò dipenderà in particolare dagli accordi o dalle altre pattuizioni che coinvolgono gli investitori istituzionali in questione.

    6.   CONTROLLO EFFETTIVO

    6.1.   Approccio generale

    45.

    L’articolo 4, lettera f), del regolamento stabilisce che l’autorità competente per il rilascio delle licenze rilascia una licenza di esercizio a un’impresa a condizione che «gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengano oltre il 50 % dell’impresa».

    46.

    All’articolo 2, punto 9, del regolamento il concetto di controllo effettivo è definito come segue:

    «un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un’influenza determinante su un’impresa, per mezzo, in particolare:

    a)

    del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un’impresa;

    b)

    dei diritti o dei contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un’impresa oppure conferiscono un’influenza determinante sulla gestione delle attività dell’impresa».

    47.

    Come spiegato nella decisione Swissair/Sabena, alla luce di tale disposizione occorre valutare la posizione degli Stati membri e/o dei loro cittadini per stabilire se, nel complesso, essi abbiano un’influenza determinante sulla gestione dell’impresa in questione che va oltre l’influenza esercitata dagli azionisti di paesi terzi. Ai fini di tale analisi si terrà conto delle possibilità di cui gli azionisti UE dispongono per influenzare concretamente le decisioni commerciali strategiche dell’impresa.

    48.

    Le decisioni commerciali strategiche riguardano in particolare la nomina dei dirigenti di alto livello, l’adozione del bilancio e/o del piano economico nonché gli investimenti di grande entità o diritti specificamente attinenti al mercato.

    49.

    In tale contesto si dovrebbe in primo luogo stabilire a che livello e a quali condizioni tali decisioni sono adottate. Ciò presuppone un’analisi del governo societario dell’impresa, che dovrà essere svolta nel contesto globale del funzionamento dell’impresa stessa.

    50.

    In una seconda fase dovranno essere considerati altri aspetti in grado di influire sul processo decisionale riguardante importanti questioni commerciali strategiche. Tali aspetti sono i diritti degli azionisti, i legami finanziari e la cooperazione commerciale tra l’impresa ed eventuali azionisti di paesi terzi. Di seguito sono fornite indicazioni più dettagliate riguardo a questi criteri di valutazione. Tuttavia è impossibile stilare un elenco esaustivo degli elementi potenzialmente pertinenti a tale analisi nei singoli casi. Pertanto in base alle circostanze del caso esaminato potranno essere pertinenti anche altri elementi oltre a quelli menzionati in questa sede.

    51.

    Come illustrato nella decisione Swissair/Sabena, il controllo effettivo deve essere esercitato esclusivamente da Stati membri o da loro cittadini. È evidente che tale condizione non sarebbe soddisfatta nel caso in cui gli Stati membri o i loro cittadini avessero semplicemente diritti di veto e non disponessero di diritti attraverso i quali potere influenzare concretamente la gestione dell’impresa in questione.

    52.

    Vari fattori possono contribuire a conferire agli azionisti UE un’influenza concreta, ad esempio poteri di iniziativa oppure meccanismi di accesso rapido o privilegiato alle informazioni in seno all’impresa.

    53.

    I principi generali di cui sopra devono essere applicati tenendo presenti tutte le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso. È necessaria una valutazione specifica caso per caso.

    54.

    Spesso l’analisi volta ad accertare il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento comporta anche l’applicazione del disposto del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (11) (il «regolamento sulle concentrazioni»). Poiché le definizioni di controllo nei rispettivi regolamenti presentano alcune analogie, è utile fornire i chiarimenti di cui in appresso.

    55.

    In primo luogo è importante rilevare che, per quanto riguarda gli azionisti UE, il «controllo comune» ai fini del regolamento sulle concentrazioni e il «controllo effettivo» ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 non si escludono a vicenda, come emerge dalla decisione Swissair/Sabena.

    56.

    In secondo luogo il requisito del controllo di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento non è soddisfatto quando l’azionista del paese terzo detiene il controllo esclusivo dell’impresa (12). In tale caso l’impresa non può, per definizione, essere controllata di fatto dagli azionisti UE ai sensi del regolamento.

    57.

    Poiché le questioni poste dal regolamento sulle concentrazioni, da un lato, e dall’altro lato i requisiti in tema di proprietà e controllo previsti dal regolamento (CE) n. 1008/2008 presentano una serie di analogie, indipendentemente dalle differenze esistenti tra le due discipline, ove pertinente la Commissione valuta i casi parallelamente nel quadro di entrambi i regolamenti, assicurando ovviamente una stretta collaborazione tra i suoi servizi.

    6.2.   Criteri di valutazione

    58.

    Nessun documento orientativo è in grado di prevedere tutte le possibile varianti dell’assetto di controllo di un’impresa, tenuto conto anche delle differenze esistenti tra le normative nazionali in materia di governo societario. Qualunque valutazione deve pertanto essere svolta caso per caso, tenendo conto delle singole circostanze di fatto e di diritto pertinenti.

    59.

    In tale contesto i presenti orientamenti forniscono alcuni principi generali per la valutazione e evidenziano alcuni aspetti potenzialmente problematici che esigono un’analisi più approfondita sulla base del criterio del controllo effettivo (13).

    6.2.1.   Governo societario

    60.

    La prima fase della valutazione del controllo effettivo consiste nell’analisi del governo societario dell’impresa. In questo contesto per governo societario si intende l’insieme dei processi e delle procedure attraverso le quali l’impresa adotta decisioni pertinenti per lo svolgimento delle proprie attività.

    61.

    L’analisi del governo societario dovrà tenere conto degli elementi di fatto e di diritto del singolo caso.

    62.

    Essa dovrà individuare gli organi decisionali dell’impresa, le relative competenze e composizione, le norme pertinenti in materia di nomina, elezione, remunerazione e destituzione, la natura delle decisioni che essi adottano, le procedure decisionali, compresi i requisiti in materia di quorum e le regole di voto (maggioranza, unanimità), eventuali prerogative concesse ad altri organi (per quanto riguarda, ad esempio, proposte, designazioni, consultazione, pareri vincolanti e non vincolanti, raccomandazioni, consenso).

    63.

    Tale analisi dovrà riguardare tutti gli organi decisionali, in particolare l’assemblea degli azionisti, l’organo esecutivo (ad esempio il consiglio di amministrazione, il consiglio di gestione), gli organi di controllo (ad esempio il consiglio di vigilanza), il personale chiave (personale direttivo autorizzato ad adottare decisioni pertinenti per lo svolgimento delle attività) e i comitati interni (consultivi o non consultivi).

    64.

    L’analisi dovrà valutare in che modo gli Stati membri e/o i loro cittadini sono rappresentati in seno agli organi decisionali e in che modo essi possono determinare le decisioni strategiche esercitando i diritti loro conferiti in tale contesto; a tale riguardo si dovrà tenere conto della procedura con la quale tali decisioni devono essere adottate. In tale contesto si dovrà anche prendere in esame il quorum necessario per l’adozione delle decisioni.

    65.

    Per quanto riguarda il processo decisionale, l’analisi dei diritti di veto di eventuali azionisti di paesi terzi riveste particolare importanza. Il conferimento a tali azionisti di ampi poteri di veto su questioni importanti per la gestione delle attività potrebbe incidere sulla capacità degli azionisti UE di esercitare il controllo effettivo sull’impresa. Pertanto sarà necessario eseguire caso per caso una valutazione globale più approfondita dei diritti conferiti agli azionisti UE e agli azionisti di paesi terzi.

    66.

    La possibilità che un dato azionista opponga il veto a talune decisioni non implica necessariamente che detto azionista eserciti il controllo di fatto. Sarà necessario verificare se tali diritti di veto riguardano soltanto talune decisioni di importanza limitata o se invece possono essere esercitati con riguardo alle principali decisioni strategiche. Si tratta di stabilire se, in una valutazione globale dei diritti dei vari azionisti, gli Stati membri o i loro cittadini abbiano un’influenza determinante sulle decisioni commerciali strategiche, come spiegato al suddetto punto 47. Tale valutazione globale, basata su una molteplicità di fattori, dovrà essere effettuata caso per caso.

    67.

    L’azionista di un paese terzo può disporre di diritti di veto senza che ciò comporti necessariamente per l’azionista UE la perdita del controllo effettivo.

    68.

    Uno dei possibili scenari è quello in cui i diritti di veto degli azionisti di paesi terzi sono necessari e proporzionati rispetto all’obiettivo di proteggere il valore dell’investimento di minoranza. In genere tale diritto di veto riguarderà le modifiche dell’atto costitutivo o di un documento costitutivo analogo, l’aumento o la riduzione del capitale, l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, una modifica dei diritti inerenti alle azioni, la quotazione in borsa o l’offerta pubblica, la distribuzione dei dividendi, la cessazione di attività o una modifica sostanziale delle attività dell’impresa nonché le decisioni in materia di fusione, scissione o liquidazione. Di per sé ciò non implica che gli azionisti UE non detengano il controllo di fatto.

    69.

    Potrebbe essere necessaria una valutazione più approfondita nei casi in cui i diritti di veto degli azionisti di paesi terzi riguardano altri aspetti, in particolare decisioni che potrebbero influenzare in maniera determinante o impedire lo svolgimento delle attività dell’impresa, ad esempio l’acquisizione di attivi, gli investimenti, l’estensione o l’accettazione di strumenti finanziari quali garanzie o prestiti, contratti, transazioni commerciali con soggetti collegati all’impresa o ad uno degli azionisti.

    70.

    Gli elementi che potrebbero rendere necessaria tale analisi approfondita, a seconda dell’oggetto della decisione da adottare, sono ad esempio l’espressione del voto, le decisioni da adottare all’unanimità, il diritto degli azionisti di paesi terzi di designare alcune persone per taluni incarichi (importanti), l’obbligo di subordinare le decisioni (importanti) alla formulazione di proposte o raccomandazioni da parte di tali azionisti, la possibilità di non procedere alla votazione su richiesta di tali azionisti, la votazione in blocco ecc.

    71.

    Per quanto riguarda le decisioni adottate in sede di assemblea degli azionisti dell’impresa, occorrerà tenere conto dell’assetto azionario, della partecipazione alle assemblee e dei comportamenti di voto in tali assemblee. Se la proprietà dell’impresa è frammentata tra una molteplicità di soggetti e un azionista di un paese terzo è tra i maggiori azionisti, tale azionista potrebbe essere nella posizione di far votare le sue proposte, anche quando la sua quota sia notevolmente inferiore al 50 %. Potrà dunque essere necessario valutare il tasso di partecipazione degli azionisti degli Stati membri alle assemblee e i loro comportamenti di voto, al fine di stabilire se, di fatto, essi detengano il controllo effettivo dell’impresa.

    72.

    In particolare, una valutazione approfondita da parte dell’autorità competente per il rilascio delle licenze potrà essere necessaria, in linea generale, nel caso in cui un paese terzo o un cittadino di un paese terzo detenga una partecipazione nell’impresa superiore al 30 %. Se la proprietà dell’impresa è frammentata tra più soggetti e un azionista di un paese terzo è uno dei maggiori azionisti, potrà essere necessaria una valutazione anche ove la partecipazione detenuta sia di minore entità.

    73.

    In tale contesto potrà inoltre essere opportuno esaminare se soggetti che occupano posizioni chiave in seno all’impresa siano collegati all’azionista del paese terzo. Tuttavia non valgono le stesse considerazioni per quanto riguarda la nazionalità di tali soggetti. La loro nazionalità non ha di per sé alcun valore indicativo al fine di stabilire se l’impresa sia sottoposta al controllo effettivo di Stati membri e/o dei loro cittadini, soprattutto in un settore globale quale quello dell’aviazione. Potrà essere pertinente il solo fatto di stabilire se gli Stati membri e/o i loro cittadini esercitano il controllo sui processi che conducono all’adozione di decisioni importanti, quali la nomina e la destituzione di membri chiave del personale.

    6.2.2.   Diritti degli azionisti

    74.

    Una valutazione dei diritti degli azionisti nel contesto della valutazione del controllo effettivo è necessaria, in quanto il conferimento di ampi diritti agli azionisti di paesi terzi potrebbe condurre, di fatto, a una situazione nella quale sono questi ultimi, e non l’azionista o gli azionisti dell’UE, a detenere il controllo effettivo dell’impresa, eventualmente attraverso l’influenza che essi esercitano sugli azionisti UE. Ad esempio potrebbero essere in grado di ottenere concessioni su questioni che, apparentemente, e tenuto conto del governo societario definito, sono poste sotto il controllo dell’azionista o degli azionisti UE.

    75.

    Di seguito sono forniti alcuni esempi di diritti detenuti dagli azionisti che, in genere, meritano un esame più approfondito.

    6.2.2.1.   Diritto di opporre il veto a un trasferimento di azioni

    76.

    Il diritto di un azionista di un paese terzo di opporre il veto al trasferimento di azioni dell’impresa detenute dall’azionista di uno Stato membro deve essere oggetto di un esame accurato. Di norma, dopo l’investimento effettuato da un azionista di un paese terzo, vi è un periodo nel quale il trasferimento di pacchetti azionari ad opera di una parte non è consentito o è subordinato all’accordo dell’altra parte. Finché tale periodo è in linea con le pratiche usuali del settore, si può in genere ritenere che costituisca una garanzia per la stabilità dell’investimento e che pertanto non incida sul controllo effettivo. Anche in questi casi, tuttavia, potrebbe essere necessario esaminare in maniera più approfondita le circostanze specifiche. In particolare se la limitazione si applica soltanto a favore dell’azionista del paese terzo, ciò potrebbe essere indice di uno squilibrio, nel senso che gli azionisti UE potrebbero dipendere in misura rilevante dall’azionista del paese terzo, mentre potrebbe non essere vero il contrario.

    6.2.2.2.   Diritti di opzione

    77.

    Il diritto di opzione è il diritto in virtù del quale un azionista esistente acquisisce la prelazione per l’acquisto delle azioni che l’altro azionista intende vendere. I diritti di opzione sono una prassi commerciale diffusa e, se esercitati nei limiti di quanto necessario alla tutela dell’investimento degli azionisti, non pongono particolari problemi in ordine al controllo effettivo. Tuttavia alcune forme di diritti di opzione potrebbero avere un effetto analogo a un diritto di veto per quanto riguarda i trasferimenti di azioni. È quanto potrebbe accadere nel caso in cui l’azionista del paese terzo abbia il diritto di fissare il prezzo di vendita delle azioni in questione.

    6.2.2.3.   Diritto dell’azionista del paese terzo di vendere le proprie azioni

    78.

    Per tutelare il valore del proprio investimento e proteggere la propria influenza in seno all’impresa da una possibile diluizione, spesso gli azionisti di minoranza negoziano una qualche forma di opzione di vendita. Tale opzione di vendita conferisce all’azionista di minoranza in questione il diritto di rivendere le proprie azioni all’impresa (il vettore aereo) o di venderle agli altri azionisti a un determinato prezzo al verificarsi di un determinato evento. In tali casi la valutazione globale del controllo effettivo dovrà tenere conto di questi diritti di opzione.

    79.

    Laddove l’opzione di vendita sia esercitabile da un azionista di un paese terzo, essa potrebbe incidere sul controllo effettivo da parte dell’azionista o degli azionisti UE, in quanto l’uscita dell’azionista del paese terzo potrebbe destabilizzare l’impresa sul piano finanziario e commerciale. Ne potrebbe derivare una situazione in cui l’azionista del paese terzo avrebbe un’influenza tale sull’azionista o sugli azionisti UE da compromettere il controllo effettivo da parte di questi ultimi.

    80.

    L’impatto dell’opzione di vendita dipenderà dalle condizioni applicabili, che pertanto dovranno essere esaminate con attenzione. Se l’opzione di vendita è di portata assai ampia e può essere esercitata dall’azionista del paese terzo in numerose circostanze, quest’ultimo potrebbe ottenere concessioni dall’impresa o dagli altri azionisti su questioni in merito alle quali di norma non può decidere o opporre un veto. Non sorgono particolari problemi quando l’opzione di vendita è limitata a quanto strettamente necessario e proporzionato alla tutela dell’azionista del paese terzo contro la diluizione delle proprie azioni; altri casi, invece, richiederanno un esame più approfondito.

    6.2.2.4.   Diritto di acquistare ulteriori azioni

    81.

    Le opzioni di acquisto (opzioni call) e le opzioni di conversione consentono all’azionista del paese terzo di acquistare ulteriori azioni dell’impresa o di convertire in azioni il debito o il quasi-equity. Gli ulteriori diritti di voto o di altro tipo che tale azionista acquisirebbe per effetto dell’esercizio di un’opzione di acquisto o di un’opzione di conversione dovranno essere esaminati affinché si possa valutarne il potenziale impatto sul controllo effettivo dell’impresa.

    6.2.2.5.   Condizioni per l’investimento

    82.

    Qualora un azionista di un paese terzo effettui il suo investimento subordinatamente a determinate condizioni, potrà essere necessario esaminare tali condizioni in maniera approfondita per valutarne l’impatto sul controllo effettivo. Non sorgono particolari problemi se le condizioni sono necessarie e proporzionate alla tutela del valore dell’investimento ma altre condizioni potrebbero richiedere un esame più approfondito.

    83.

    Per quanto riguarda le condizioni relative all’autorizzazione regolamentare o ad altre questioni che possono essere considerate come rientranti nella competenza dei poteri pubblici, esse di norma non incidono sul controllo effettivo.

    84.

    Le condizioni imposte dall’azionista del paese terzo in relazione alle questioni finanziarie che riguardano l’impresa, quali la revisione dei conti annuali, la solvibilità, la ristrutturazione del debito o la consultazione su questioni essenziali prima della realizzazione dell’investimento, non dovrebbero, di norma, ripercuotersi sul controllo effettivo, giacché riguardano la situazione finanziaria dell’impresa anteriormente all’investimento e dunque il valore dell’investimento per l’azionista del paese terzo.

    85.

    Le condizioni per l’investimento relative, in particolare, al piano economico dell’impresa, alla nomina del personale chiave o alla conclusione di un accordo di cooperazione potrebbero limitare, interamente o in parte, di diritto o di fatto, i poteri degli organi decisionali dell’impresa. Nella valutazione complessiva del controllo effettivo sarà necessario tenere conto delle condizioni imposte. Possono esservi casi in cui l’azionista del paese terzo subordina il proprio investimento all’adozione di importanti decisioni strategiche, cosicché l’influenza che gli azionisti UE possono costantemente esercitare in seno agli organi decisionali dell’impresa in virtù degli accordi sottoscritti è privata di ogni effetto utile. Questo aspetto deve essere considerato nel contesto generale, in particolare alla luce dei mezzi e delle procedure attraverso i quali l’azionista UE ha la facoltà di esercitare la propria influenza in seno all’impresa.

    6.2.3.   Legami finanziari tra l’impresa e l’azionista del paese terzo

    86.

    La questione se il contributo finanziario dell’azionista del paese terzo determini l’assenza di un controllo effettivo da parte degli azionisti degli Stati membri deve essere valutata alla luce della dipendenza finanziaria che tale contributo comporta nel caso concreto. A causa di tale dipendenza l’azionista UE potrebbe, ad esempio, ritrovarsi di fatto privato, interamente o in parte, della capacità di influenzare la gestione dell’impresa attraverso i suoi organi decisionali. Tale situazione ricorre, in genere, nei casi in cui, a causa della dipendenza dell’impresa dai finanziamenti erogati o mantenuti dall’azionista del paese terzo, quest’ultimo è nella posizione di ottenere concessioni in ambiti strategici, anche se, sotto il profilo giuridico, l’azionista UE avrebbe gli strumenti per negare tali concessioni.

    87.

    Per valutare il grado di dipendenza finanziaria, occorrerà innanzitutto stabilire se l’azionista del paese terzo abbia contribuito al finanziamento dell’impresa in proporzione alla sua partecipazione azionaria (14). In questo caso, e salvo circostanze particolari, si potrebbe ritenere che l’azionista del paese terzo abbia acquisito un’influenza sulle attività dell’impresa non superiore a quella associata ai diritti di cui gode in relazione alla gestione dell’impresa per effetto delle azioni acquistate e degli accordi stipulati.

    88.

    Nell’ambito di tale valutazione il livello del contributo dell’azionista del paese terzo dovrà essere confrontato con il contributo fornito dagli altri azionisti e da fonti esterne all’impresa. Si dovrà tenere conto di tutte le modalità di finanziamento nel senso più ampio possibile, ad esempio aumento di capitale, prestiti, garanzie, obbligazioni, rinunce al credito, cauzioni (15) e sovvenzioni. Occorrerà tenere conto non soltanto dei contributi forniti dall’azionista del paese terzo successivamente all’investimento effettuato ma anche dei contributi che gli azionisti esistenti e le fonti esterne hanno fornito in vista della vendita delle azioni dell’impresa (la vendita che ha determinato l’entrata dell’azionista del paese terzo).

    89.

    Se l’azionista del paese terzo ha contributo al finanziamento dell’impresa in misura superiore alla propria partecipazione, per la valutazione globale se ne dovrà tenere conto.

    6.2.4.   Cooperazione commerciale

    90.

    La cooperazione commerciale può consistere in una collaborazione operativa tra due imprese (vettori aerei), ad esempio il code sharing, oppure realizzarsi sotto forma di impresa comune o attraverso l’acquisto e la vendita di beni e servizi tra l’azionista del paese terzo e l’impresa.

    91.

    Nella misura in cui l’impresa dipende da tale cooperazione con l’azionista del paese terzo, quest’ultimo acquisirà un’influenza corrispondente sull’impresa. Pertanto, in presenza di tale cooperazione occorrerà valutare se la dipendenza che ne consegue è tale che l’azionista UE può essere costretto a sostenere le decisioni strategiche assunte dal partner del paese terzo.

    92.

    Alcuni accordi di cooperazione possono contemplare specifici processi decisionali attraverso i quali le due imprese adottano decisioni riguardo a tale cooperazione, in particolare nel caso di imprese comuni.

    93.

    Qualora la cooperazione commerciale sia una condizione per l’investimento da parte dell’azionista del paese terzo, tale condizionalità dovrà essere valutata alla luce delle considerazioni di cui sopra.

    94.

    Se la risoluzione o la violazione dell’accordo di cooperazione commerciale può determinare l’uscita dell’azionista del paese terzo, tale diritto dell’azionista dovrà parimenti essere valutato con le modalità descritte sopra.

    7.   CONTROLLO E POSSIBILI MISURE

    95.

    Per quanto riguarda il controllo dell’osservanza delle prescrizioni da parte delle imprese, gli obblighi giuridici minimi a carico delle autorità competenti per il rilascio delle licenze sono precisati all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento. Oltre a tali obblighi, le autorità potranno ritenere opportuno verificare l’assetto azionario con maggiore frequenza, ad esempio con cadenza mensile o trimestrale o persino ad intervalli più brevi, a seconda dell’entità della partecipazione degli azionisti di paesi terzi.

    96.

    In tale contesto le imprese che sono quotate in borsa o che sono di proprietà di organismi d’investimento, in particolare, devono assicurare che l’autorità competente per il rilascio delle licenze disponga di informazioni sufficienti per appurare se tali imprese soddisfino il requisito di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento. A tale scopo le imprese potranno mantenere traccia, nella misura del possibile, delle vendite e degli acquisti di azioni. Nell’atto costitutivo o nello statuto delle imprese potrebbero essere inserite disposizioni che consentano agli amministratori di controllare la nazionalità degli azionisti e di esigere che gli azionisti di rilievo forniscano dichiarazioni attestanti la nazionalità.

    97.

    Spetta all’azionista del paese terzo mettere a disposizione dell’autorità competente per il rilascio delle licenze tutte le informazioni richieste durante la valutazione della licenza al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento (cfr. la sezione 3).

    98.

    L’autorità competente per il rilascio delle licenze deve garantire la riservatezza di tutti i segreti commerciali di cui venga a conoscenza durante la valutazione.

    99.

    Per quanto riguarda, più in particolare, il «controllo effettivo», valgono le seguenti considerazioni aggiuntive.

    100.

    Nel corso delle sue attività, l’autorità competente per il rilascio delle licenze potrebbe giungere alla conclusione che taluni elementi rilevati non comportano la perdita del controllo effettivo da parte degli Stati membri o dei loro cittadini ma che eventuali sviluppi futuri correlati a tali elementi potrebbero produrre tale effetto. In tali casi l’autorità competente per il rilascio delle licenze potrebbe avere la necessità di controllare l’evoluzione di tali elementi, nell’ambito della sua normale attività volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni del regolamento da parte dell’impresa. Ciò le consentirà di venire a conoscenza al più presto di qualsiasi situazione nella quale l’azionista o gli azionisti UE non detengano più il controllo effettivo e i requisiti del regolamento non siano pertanto più soddisfatti.

    101.

    Qualora nutra dubbi di questo tipo, l’autorità per il rilascio delle licenze dovrà adoperarsi per fare chiarezza ed eventualmente, qualora non possa dissipare in altro modo le sue perplessità, potrà sottoporle all’attenzione dell’impresa interessata.

    102.

    Qualora l’impresa decida di attuare determinati cambiamenti a livello di governo societario o di altri aspetti pertinenti, potrà essere necessaria una notifica o una nuova notifica secondo le disposizioni del regolamento sulle concentrazioni.


    (1)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

    (2)  Il regolamento è applicabile ai paesi terzi ove integrato in accordi conclusi con l’Unione. Gli accordi di tale tipo finora stipulati sono l’accordo SEE (che riguarda l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) e l’accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo (GU L 114 del 30.4.2002). In futuro potranno essere negoziati/essere applicabili altri accordi analoghi. Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 4, lettera f), fornita nei presenti orientamenti, la Svizzera, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein sono equiparati agli Stati membri dell’Unione e i rispettivi cittadini sono equiparati ai cittadini degli Stati membri dell’Unione.

    (3)  Nei presenti orientamenti la Commissione utilizza il termine “imprese” nell’accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento.

    (4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni [COM(2015) 598 final del 7.12.2015].

    (5)  Decisione della Commissione 95/404/CE, del 19 luglio 1995, relativa ad un procedimento pertinente all’applicazione del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio (Swissair/Sabena) (GU L 239 del 7.10.1995, pag. 19).

    (6)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

    (7)  Cfr. il punto XI, pag. 27, della decisione Swissair/Sabena.

    (8)  Decisione Swissair/Sabena, punto XI.

    (9)  Sentenza del 2.3.2010 nella causa C-135/08, Rottmann, punti 39, 45, 48.

    (10)  L’esistenza di opzioni o warrant che, in un dato momento futuro, potrebbero alterare l’equilibrio dell’assetto azionario non sarà pertinente ai fini della valutazione della titolarità giuridica attuale. Tuttavia potrebbero esistere strutture complesse nelle quali l’esistenza di opzioni rischia di inficiare la qualificazione di una categoria di azioni come “capitale proprio”. Situazioni di questo tipo meritano un esame approfondito. In ogni caso le opzioni potrebbero costituire un aspetto problematico nell’immediato per quanto riguarda il controllo dell’impresa se la loro esistenza conferisce a un azionista di minoranza la capacità di imporre le proprie richieste all’impresa.

    (11)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

    (12)  Tale situazione si configura quando, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, soltanto “una” persona acquisisce il controllo dell’impresa.

    (13)  Per la valutazione del controllo comune ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, sono pertinenti le disposizioni della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

    (14)  Si consideri il seguente esempio: un’impresa ha un capitale azionario complessivo di 100 milioni di EUR, di cui gli azionisti UE detengono una quota pari a 60 milioni di EUR e gli azionisti di paesi terzi la rimanente quota pari a 40 milioni di EUR. Gli azionisti UE hanno concesso all’impresa un prestito a lungo termine a condizioni di mercato del valore di 6 milioni di EUR, pari al 10 % della propria quota di partecipazione azionaria. Al fine di mantenere equilibrati i legami finanziari, gli azionisti dei paesi terzi potranno dunque contribuire soltanto con un finanziamento supplementare (in aggiunta alla loro quota di partecipazione al capitale azionario) pari al 10 % della loro partecipazione (ovvero 4 milioni di EUR).

    (15)  Ad esempio quando una banca è disposta a concedere un prestito dietro rilascio di una garanzia da parte dell’investitore.


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