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Document 52016AR5690

Parere del Comitato europeo delle regioni — FEIS 2.0

GU C 185 del 9.6.2017, p. 62-74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/62


Parere del Comitato europeo delle regioni — FEIS 2.0

(2017/C 185/09)

Relatore generale:

Wim VAN DE DONK (NL/PPE), presidente del consiglio e della giunta provinciali del Brabante settentrionale

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

COM(2016) 597 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2016) 597 final

Nuovi visti prima del considerando 1:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Vista la valutazione della Commissione europea sull’impiego della garanzia dell’UE e il funzionamento del fondo di garanzia del FEIS nel quadro della proposta legislativa sull’estensione del FEIS;

Vista la prima relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) sul tema Valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici, pubblicata il 6 ottobre 2016;

Vista la valutazione indipendente sull’applicazione del regolamento sul FEIS che — conformemente all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2015/1017 — è stata condotta da esperti esterni;

Visto il parere n. 2/2016 della Corte dei conti europea intitolato EFSI: an early proposal to extend and expand («FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione») e pubblicato l’11 novembre 2016;

Motivazione

Occorre fare riferimento sia ai lavori di valutazione svolti dalle istituzioni europee che alla valutazione indipendente dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/1017.

[Questi nuovi «visto» vanno inseriti dopo le parole «visto il parere del Comitato delle regioni,»].

Emendamento 2

COM(2016) 597 final

Nuovo considerando dopo il considerando 4:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

L’articolo 18, paragrafi 6 e 7, del regolamento sul FEIS prevede che entro il 5 luglio 2018 sia presentata una proposta volta a modificare il suddetto regolamento, e precisa che tale proposta dovrebbe essere accompagnata da una valutazione indipendente sull’efficacia del FEIS nel conseguimento dei suoi obiettivi e sull’opportunità di mantenere un regime di sostegno degli investimenti. Tale valutazione indipendente dell’applicazione del regolamento FEIS realizzata da esperti esterni è stata pubblicata solo dopo la presentazione, da parte della Commissione, della proposta sull’estensione del FEIS stesso.

Emendamento 3

COM(2016) 597 final

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell’Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell’Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all’efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade , salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi . Benché i progetti nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell’Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell’Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) , nonché alle misure di attuazione decise alla COP22; inoltre, i progetti finanziati dal FEIS devono garantire la resistenza alle catastrofi . È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all’efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare i progetti di trasporto ad alta intensità di carbonio e le energie fossili, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto. Benché i progetti nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

Motivazione

I progetti riguardanti i trasporti sono fondamentali per attrarre gli investimenti privati e non dovrebbero essere limitati ai paesi beneficiari del Fondo di coesione. Inoltre, il regolamento FEIS dovrebbe tenere conto dei risultati della recente conferenza di Marrakech sui cambiamenti climatici (COP 22).

Emendamento 4

COM(2016) 597 final

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

La prima relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) sulla «Valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici», pubblicata il 6 ottobre 2016, evidenzia la necessità di affrontare la questione dello squilibrio geografico del sostegno del FEIS attraverso misure quali l’ampliamento della gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS e il rafforzamento del ruolo del Polo europeo di consulenza sugli investimenti.

Emendamento 5

COM(2016) 597 final

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell’UE a carico del bilancio generale dell’Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l’Europa (MCE) a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) . Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all’efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell’MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

 

Emendamento 6

COM(2016) 597 final

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l’importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35 % delle obbligazioni totali di garanzia dell’Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

L’esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l’importo-obiettivo del fondo di garanzia al 33 % delle obbligazioni totali di garanzia dell’Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

Emendamento 7

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

2)     all’articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si considera che anche le attività speciali della BEI quali definite all’articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito, sostenute dal FEIS, assicurino addizionalità, purché risulti da documenti pubblici che esse fanno fronte a carenze del mercato o a situazioni di investimento subottimali, e che non sarebbe stato possibile realizzarle senza il sostegno del FEIS nello stesso periodo della BEI, del FEI o nell’ambito degli attuali strumenti finanziari dell’Unione,»

Motivazione

Il profilo di rischio più alto di un’operazione non costituisce l’unico criterio di addizionalità. Inoltre, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS devono essere sottoposte ai requisiti in materia di trasparenza e documentazione.

Emendamento 8

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 2:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

all’articolo 5, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

all’articolo 5, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell’allegato II.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l’impiego della garanzia dell’Unione per garantire l’addizionalità quale definita al primo comma.

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull’estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri» ;

«Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, nonché a forme di carenza a livello statale (ad esempio, situazioni di investimento subottimali dovute a barriere generate dalle frontiere/regolamentazioni nazionali), le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell’allegato II.

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti di cooperazione transfrontaliera e quelli di cooperazione interregionale, in particolare tra regioni funzionali» ;

Motivazione

Bisognerebbe considerare automaticamente che i progetti di cooperazione transfrontaliera, per effetto del loro elevato valore aggiunto e indipendentemente dalle loro caratteristiche, soddisfano il criterio dell’addizionalità. Nel primo anno di operatività il FEIS non ha finanziato alcun progetto transfrontaliero. L’importanza delle regioni funzionali è evidente.

Emendamento 9

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 4, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

al paragrafo 12, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

al paragrafo 12, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Le decisioni che autorizzano l’impiego della garanzia dell’Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell’addizionalità. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l’ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI»;

«Le decisioni che autorizzano l’impiego della garanzia dell’Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell’addizionalità. Il quadro di indicatori utilizzato per valutare le operazioni è reso pubblico non appena è sottoscritta un’operazione coperta dalla garanzia dell’Unione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili. Il comitato per gli investimenti decide con l’ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI»;

Motivazione

L’emendamento è in linea con il considerando 18 della proposta legislativa.

Emendamento 10

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Punto 5, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all’azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all’azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Inoltre, tutte le infrastrutture finanziate dovranno garantire la resistenza alle catastrofi. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.»;

Emendamento 11

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 8, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell’Unione (“importo-obiettivo”). L’importo-obiettivo è fissato al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell’Unione»;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell’Unione (“importo-obiettivo”). L’importo-obiettivo è fissato al 33 % degli obblighi totali di garanzia dell’Unione»;

Motivazione

Il CdR deplora l’incoerenza tra, da un lato, il rafforzamento del CEF-Trasporti proposto dal documento di accompagnamento della revisione intermedia del QFP e, dall’altro, la diminuzione di 500 milioni di EUR nella dotazione di bilancio del Meccanismo per collegare l’Europa prevista dalla proposta legislativa in esame. Questa riduzione di risorse finanziarie inutilizzate per gli strumenti finanziari nel quadro del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) mostra chiaramente che i progetti del CEF vengono esclusi dai progetti finanziati dal FEIS. Il CdR esprime la sua contrarietà a questa riduzione e propone di ridurre l’importo-obiettivo dal 35 % al 33 %, perché in questo modo non vi sarebbe alcuna necessità di ridurre la dotazione del CEF di 500 milioni di EUR.

Emendamento 12

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 9, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

il paragrafo 2 è così modificato:

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l’Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell’obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all’allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni»;

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

lo sfruttamento delle conoscenze regionali e locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l’Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell’obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all’allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la fornitura di sostegno proattivo per l’istituzione di piattaforme di investimento»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la fornitura di sostegno proattivo per l’istituzione di piattaforme di investimento»;

iii)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell’Unione (quali i fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l’Europa) con il FEIS»;

iii)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell’Unione (quali i fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l’Europa) con il FEIS» al fine di consentire la massima integrazione e sinergia degli investimenti nell’ottica della programmazione unitaria degli interventi derivanti dalla politica di coesione ;

Motivazione

Con l’emendamento si chiede un coinvolgimento più stretto degli enti locali e regionali nei servizi di consulenza del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI). Bisognerebbe tener conto delle conoscenze a livello sia regionale che locale. La diversificazione settoriale e geografica dovrebbe essere presa in considerazione dal comitato direttivo e non dal PECI, come indicato nell’allegato II, punto 8.

Emendamento 13

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 9, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   “Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei»;

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   “Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello regionale e locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei»;

Motivazione

Bisognerebbe tener conto delle conoscenze a livello sia regionale che locale.

Emendamento 14

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 9, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

10)     all’articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     A cadenza annuale la BEI presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni — ove opportuno in collaborazione con il FEI — una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento di cui al presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, riporta:»

Motivazione

Con l’emendamento si chiede un coinvolgimento più stretto del CdR nelle attività di monitoraggio del FEIS.

Emendamento 15

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 9, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

all’articolo 16, dopo il paragrafo 6 è aggiunto un nuovo paragrafo del seguente tenore:

«7.     La BEI elabora, ai fini della relazione, una serie di indicatori di risultato per ciascuna operazione, allo scopo di fornire una base affidabile per analizzare il valore aggiunto del finanziamento dell’UE. Questa metodologia deve essere approvata dal comitato direttivo».

Motivazione

Bisognerebbe sviluppare una serie di indicatori in modo da poter comparare differenti insiemi di strumenti, nella prima fase tra i fondi SIE e il FEIS.

Emendamento 16

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 10, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per il 30 giugno 2018 e per il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell’applicazione del presente regolamento»;

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per il 30 giugno 2018 e per il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio , alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato europeo delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti una relazione contenente una valutazione indipendente dell’applicazione del presente regolamento»;

Motivazione

Con il presente emendamento si garantisce che le informazioni siano trasmesse alle stesse istituzioni pertinenti indicate nella comunicazione Potenziare gli investimenti per la crescita e l’occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni, pubblicata il 14 settembre 2016.

Emendamento 17

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

15.     All’articolo 16, il paragrafo 2, lettera f) è sostituito dal seguente:

«una descrizione dei progetti nei quali il sostegno proveniente da altre fonti di finanziamento dell’Unione (come i fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l’Europa) è combinato con il sostegno del FEIS, nonché l’ammontare totale dei contributi provenienti da ogni fonte»;

Motivazione

Sostituendo l’articolo 16, paragrafo 2, lettera f), del regolamento con quanto proposto nel presente emendamento, il testo sarà in linea con la modifica proposta dalla Commissione europea per l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in esame.

Emendamento 18

COM(2016) 597 final

Articolo 2

Sopprimere l’articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

 

1)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 29 992 259 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:

a)

settore dei trasporti: 23 895 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

b)

settore delle telecomunicazioni: 1 091 602 000 EUR;

c)

settore dell’energia: 5 005 075 000 EUR.

Tali importi non pregiudicano l’applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio  (*1) ”.

 

Motivazione

Cfr. l’emendamento 5: non c’è alcuna necessità di ridurre la dotazione del CEF.

Emendamento 19

Allegato 1 del COM(2016) 597 final

Inserire un nuovo punto prima del punto 1, lettera a):

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

a)

alla lettera a), quinto trattino, il testo è sostituito dal seguente:

«enti del settore pubblico (territoriali o meno, escludendo tuttavia le operazioni con tali enti che comportano un rischio diretto per uno Stato membro) ed enti della tipologia del settore pubblico. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 sui GECT  (*2) , è considerato un ente che non comporta un rischio diretto per uno Stato membro”.

Motivazione

Il GECT esegue misure oppure attua la cooperazione territoriale, con o senza un finanziamento dell’UE. Tuttavia, poiché i membri di un GECT possono essere autorità nazionali o enti locali e regionali, oppure loro associazioni, il loro accesso agli strumenti finanziari forniti dalla BEI è limitato. Pertanto, non bisognerebbe considerare i GECT connessi a un rischio diretto per gli Stati membri.

Emendamento 20

Allegato 1 del COM(2016) 597 final

Modificare il punto 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

alla lettera b), è aggiunto un secondo paragrafo:

«Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi» ;

alla lettera b), è aggiunto un secondo paragrafo:

«Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto»;

Motivazione

I progetti di trasporto transfrontalieri in quanto tali dovrebbero essere considerati in linea con il criterio dell’addizionalità e, pertanto, non andrebbero vincolati al coinvolgimento di almeno un paese beneficiario del Fondo di coesione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

osserva che gli enti locali e regionali hanno un ruolo cruciale da svolgere nell’individuazione, nella pianificazione e nell’accompagnamento dei nuovi investimenti che promuoveranno l’innovazione, la crescita e l’occupazione nei loro territori;

2.

riconosce che il FEIS è uno degli elementi principali del piano d’investimenti per l’Europa e accoglie pertanto con favore, in linea di principio, la proposta di estenderlo in termini sia di durata che di capacità finanziaria. Ritiene inoltre che, per rendere più efficace il FEIS, andrebbero ulteriormente chiarite e rafforzate le sinergie con la politica europea di coesione attraverso i fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE). In effetti, il FEIS e i fondi SIE non dovrebbero competere sul piano dello stanziamento di risorse dal bilancio dell’UE, né su quello delle norme contabili applicabili al cofinanziamento nazionale;

3.

rileva che il Fondo europeo per gli investimenti strategici è operativo da un anno e, benché stia conseguendo dei risultati in termini di numero e valore dei progetti approvati, la ripartizione geografica di tali progetti non è uniforme;

4.

accoglie favorevolmente l’occasione di presentare modifiche legislative e raccomandazioni strategiche basate sulle prime esperienze maturate dalle città e dalle regioni in rapporto al FEIS, assicurando in questo modo un seguito al primo parere del CdR sul FEIS che era stato elaborato dal relatore generale Claude Gewerc nell’aprile 2015;

5.

ricorda che l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, del regolamento sul FEIS prevede che entro il 5 luglio 2018 sia presentata una proposta volta a modificare il suddetto regolamento, e precisa che tale proposta dovrebbe essere accompagnata da una valutazione indipendente sull’efficacia del FEIS nel conseguimento dei suoi obiettivi e sull’opportunità di mantenere un regime di sostegno degli investimenti. Tale valutazione indipendente dell’applicazione del regolamento (UE) n. 2015/1017, realizzata da esperti esterni, era ancora in corso quando la Commissione ha pubblicato la sua proposta di estensione del FEIS, ed è stata presentata solo il 14 novembre 2016. Rileva, inoltre, che la Commissione ha preso in considerazione tutte e tre le valutazioni nella sua comunicazione, del 29 novembre 2016, in cui concorda sul successo del FEIS e del PECI. Si rammarica, tuttavia, che la proposta non fosse accompagnata da una valutazione d’impatto, come previsto dall’agenda «Legiferare meglio» (COM(2015) 215, 19 maggio 2015), o dalle valutazioni ex ante per i programmi finanziari previste dagli articoli 30 e 140 del regolamento finanziario;

6.

vista la relazione della Corte dei conti europea EFSI: an early proposal to extend and expand, in particolare le osservazioni di cui ai paragrafi 61 e 62, condivide che venga chiarita l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato per i progetti che combinano finanziamenti provenienti dall’FEIS e dai fondi strutturali e chiede per coerenza di prevedere anche per questi ultimi l’esclusione dagli aiuti di Stato;

7.

prende atto sia dell’interdipendenza tra la proposta e la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) che della necessità di mettere a disposizione risorse finanziarie nel quadro della revisione intermedia, senza pregiudicare i diversi programmi di finanziamento già esistenti, come Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l’Europa. Si oppone pertanto allo storno di risorse finanziarie dalla dotazione del meccanismo per collegare l’Europa;

8.

richiama l’attenzione sul fatto che la proroga del FEIS non deve puntare, a lungo termine, a sostituire le sovvenzioni europee esistenti;

9.

si rallegra che una percentuale maggiore del FEIS sia rivolta ad aumentare l’accesso delle PMI ai finanziamenti e mette in evidenza che anche i progetti locali di piccole dimensioni possono beneficiare del sostegno del FEIS; a questo proposito, l’assistenza tecnica e la consulenza per gli enti locali sono fondamentali;

10.

si rallegra che i criteri di ammissibilità per i progetti riguardanti l’azione per il clima (COP21), l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura siano stati rafforzati e chiariti;

11.

raccomanda alla BEI di fare riferimento al regolamento sull’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1) quando prepara relazioni sulle regioni. Inoltre, il CdR raccomanda vivamente che le relazioni sugli indicatori chiave di prestazione (ICP) e di monitoraggio (ICM) siano suddivise per beneficiario e regione a livello NUTS II;

12.

accoglie con favore la proposta di accrescere la trasparenza nella selezione delle operazioni divulgando, attraverso il quadro di valutazione degli indicatori, informazioni non riservate sulle operazioni sottoscritte; ritiene che questa misura debba riguardare sia la parte infrastrutture e innovazione che la parte PMI; chiede altresì che il comitato per gli investimenti, incaricato della selezione dei progetti, consulti gli enti locali e regionali in merito ai progetti pertinenti alle loro competenze;

13.

chiede di essere più strettamente coinvolto nei processi di rendicontazione e monitoraggio, in modo da poter esprimere il proprio punto di vista e la propria valutazione sulle operazioni del FEIS, sulle attività del PECI e sulla cooperazione con gli enti locali e regionali;

14.

evidenzia che il FEIS dovrebbe essere considerato uno strumento per affrontare le forme di fallimento del mercato e le carenze a livello statale (per esempio, situazioni di investimento subottimali dovute a barriere generate dalle frontiere/regolamentazioni nazionali); il FEIS non dovrebbe essere percepito come uno strumento per finanziare progetti insostenibili;

15.

prende atto delle questioni relative alla definizione di addizionalità e propone sia di chiarire la corrispondente definizione che di affinare il concetto di profilo ad alto rischio di un’operazione quale criterio di addizionalità;

16.

prende atto della relazione della Corte dei conti europea secondo cui l’addizionalità dei progetti FEIS deve essere salvaguardata e, pertanto, evidenzia che l’obiettivo del FEIS dovrebbe essere il sostegno agli investimenti che non avrebbero potuto essere realizzati dalla BEI senza il sostegno del FEIS stesso;

17.

sottolinea che i progetti del FEIS devono rispettare il criterio dell’addizionalità. A questo proposito, dovrebbe essere di aiuto la divulgazione di informazioni tramite il quadro di valutazione degli indicatori dopo la firma dei progetti;

18.

osserva che bisognerebbe automaticamente considerare che i progetti transfrontalieri, visto il loro elevato valore aggiunto per l’Unione europea, soddisfano il criterio dell’addizionalità;

19.

riconosce la rilevanza di combinare il FEIS con altri fondi dell’UE — ad esempio, i fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l’Europa — e ribadisce l’importanza di un coordinamento strategico in tal senso e di un accompagnamento particolare per incentivare sinergie tra i diversi dispositivi; al riguardo è importante che i vari servizi dell’UE, e in particolare quelli della Commissione che gestiscono i programmi, siano non solo al corrente di questa possibilità, ma facciano anche comprendere ai cittadini, in generale, e in particolare alle PMI e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri, siano esse a livello regionale o locale, l’importanza di sfruttare al massimo le sinergie esistenti ed i modi per farlo;

20.

mette in evidenza che gli enti locali e regionali hanno bisogno di più chiarezza e di maggiori orientamenti su come combinare il FEIS con altri fondi dell’UE, in particolare per quanto riguarda l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e il divieto di doppio finanziamento;

21.

evidenzia che il FEIS e gli altri fondi dell’UE, compresi i fondi SIE, dovrebbero essere utilizzati per obiettivi complementari;

22.

rinnova la propria richiesta affinché gli investimenti realizzati dagli enti locali con il finanziamento del FEIS e della BEI siano esclusi dal computo del debito e del deficit di bilancio degli Stati membri dell’Unione europea;

23.

riconosce che le banche di promozione nazionali e le piattaforme di investimento svolgono un ruolo cruciale nell’attuazione del FEIS, in particolare per quanto riguarda la cooperazione con gli enti regionali e locali;

24.

invita la BEI a fornire informazioni sui progetti FEIS a livello locale e regionale, allo scopo di associare strettamente gli enti locali e regionali nella definizione e promozione di tali progetti;

25.

auspica in ogni caso che si proceda già nella fase di programmazione 2014-2020 ad assicurare la massima sinergia ed integrazione funzionale degli interventi del FEIS nell’ambito della politica di coesione, anche al fine di consentire un opportuno equilibrio territoriale in favore dei territori più svantaggiati;

26.

auspica di collaborare con la Commissione europea e la BEI per migliorare ulteriormente la comunicazione sul piano di investimenti per l’Europa e accoglie pertanto favorevolmente l’approccio dello «sportello unico» che è stato lanciato durante l’edizione 2016 della Settimana europea delle regioni e delle città. Anche se gli enti locali e regionali hanno un ruolo cruciale da svolgere per la riuscita attuazione del FEIS, occorre migliorare la consapevolezza;

27.

prende atto della proposta volta ad affrontare gli squilibri geografici e settoriali delle operazioni del FEIS attraverso un ampliamento dell’elenco delle operazioni ammissibili e un potenziamento del ruolo del polo europeo di consulenza sugli investimenti. Lo sviluppo di capacità, la consulenza proattiva e una stretta cooperazione con gli enti locali e regionali nel promuovere e generare progetti sono fondamentali per assicurare una distribuzione proporzionale delle operazioni del FEIS; nel livello di accesso dei possibili beneficiari si deve tener conto della rispettiva realtà nazionale o regionale, in modo da non alimentare o consolidare le disuguaglianze;

28.

sottolinea che i limiti di concentrazione geografica e settoriale fissati nell’indirizzo strategico del FEIS dopo il periodo iniziale di investimento devono rimanere validi soltanto a fini di orientamento, e non devono in alcun modo essere vincolanti per la selezione delle operazioni;

29.

chiede che gli investimenti infrastrutturali del FEIS siano resistenti alle catastrofi, in modo da garantire la durabilità a lungo termine dell’infrastruttura e da non mettere in pericolo la vita dei cittadini;

30.

osserva che la proposta legislativa è compatibile con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)   Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).


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