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Document 52016IR4438

Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi

GU C 185 del 9.6.2017, p. 55–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/55


Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi

(2017/C 185/08)

Relatore:

Karl VANLOUWE (BE/AE), membro del Parlamento fiammingo e senatore delle entità federate designato dal Parlamento fiammingo

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi

COM(2016) 377 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Contesto generale e principi fondamentali

1.

accoglie con favore il piano d’azione presentato dalla Commissione europea in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi (1) nel contesto di una sempre più crescente diversificazione della società europea e della necessità di integrare pienamente questi cittadini nelle nostre società; evidenzia l’importanza dell’integrazione, un processo bidirezionale che coinvolge sia i cittadini dei paesi terzi sia la comunità di accoglienza;

2.

ritiene che l’integrazione debba essere intesa come un processo dinamico, interattivo e temporaneo che consente ai cittadini di paesi terzi di diventare parte integrante della comunità di accoglienza e di adoperarsi per raggiungere una condizione di autonomia; incoraggia l’interazione con la comunità di accoglienza e la partecipazione alla sua vita;

3.

sottolinea che l’integrazione è una competenza degli Stati membri, come sancito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (2), la quale permette di stabilire a livello europeo misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; chiede un impegno costante volto a monitorare il principio di sussidiarietà e ricorda che le azioni degli Stati membri in questo campo devono essere conformi all’acquis dell’UE, anche per quanto riguarda i principi fondamentali comuni per l’integrazione degli immigrati nell’UE;

4.

ricorda che la politica di integrazione vera e propria viene principalmente messa in atto ai livelli istituzionali più vicini ai cittadini. L’approccio più indicato è pertanto quello della governance multilivello, naturalmente con un’attenzione particolare agli enti locali e regionali, in quanto essi sono più direttamente esposti alle sfide e alle opportunità collegate all’integrazione;

5.

richiama l’attenzione del dibattito politico sull’importanza di utilizzare la terminologia corretta in relazione alle diverse categorie di neoarrivati. Il piano d’azione si riferisce soltanto ai neoarrivati (migranti, profughi e beneficiari di protezione sussidiaria) che sono cittadini di un paese terzo e risiedono legalmente nell’UE. Il piano d’azione non riguarda pertanto i cittadini degli Stati membri dell’UE provenienti da un contesto migratorio per discendenza da genitori o nonni giunti da un paese terzo, né i cittadini dell’UE che si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione e i loro familiari;

6.

fa presente che l’integrazione non può essere un ambito politico del tutto a se stante e anzi, per definizione, si intreccia con i vari settori di intervento tradizionali, quali l’istruzione, l’occupazione, la protezione sociale, la sanità, gli alloggi ecc., e che quindi le politiche di integrazione dovrebbero idealmente essere applicate in maniera orizzontale, garantendo che in ogni ambito politico si presti attenzione alle sfide e alle opportunità legate all’integrazione;

7.

sottolinea che l’integrazione è un processo biunivoco che deve inserirsi in un discorso di diritti e doveri, e questo vale sia per il cittadino di paesi terzi che per la comunità di accoglienza, i quali devono entrambi assumersi la propria responsabilità;

8.

fa presente che l’integrazione deve essere idealmente il risultato di una politica di asilo e di migrazione, e che il piano d’azione non deve pertanto essere disgiunto, tra l’altro, dalle proposte della Commissione europea riguardanti il sistema europeo comune di asilo (3) e il nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione (4);

9.

ravvisa, riconoscendo che il lavoro fornisce un contributo essenziale all’integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi, un nesso anche con la «Carta blu» di cui alla proposta sulla migrazione legale della Commissione con la revisione della direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati (5).

Sfide e opportunità dell’integrazione

10.

conviene con l’analisi della Commissione secondo cui la non integrazione rappresenterebbe un’enorme perdita sia per i cittadini di paesi terzi che per la comunità di accoglienza, il costo economico e sociale della non integrazione potrebbe essere superiore a quello degli investimenti nelle politiche di integrazione e del potenziale che ne deriverebbe;

11.

è convinto che una politica di integrazione efficace sia una delle condizioni necessarie per migliorare i risultati relativamente scarsi ottenuti dai cittadini di paesi terzi in relazione al mercato del lavoro, all’istruzione, al reddito, all’alloggio, alla salute, all’impegno civico e alla coesione sociale, come mostrano gli indicatori OCSE (6);

12.

sottoscrive l’appello della Commissione a rafforzare l’approccio mirato ed è convinto che le politiche di integrazione debbano tenere maggiormente conto della notevole diversità esistente all’interno dei vari gruppi di cittadini di paesi terzi e delle loro diverse esigenze. Una buona politica di integrazione deve essere fondata su un approccio mirato e non essere invece incentrata su un criterio valido per tutti («one size fits all»). Occorre prendere in considerazione, tra l’altro, le conoscenze linguistiche, il contesto culturale di provenienza, il livello di istruzione, la durata prevista del soggiorno, le motivazioni alla base della migrazione, le competenze, l’esperienza lavorativa, di eventuali traumi sofferti e così via. Gli enti locali e regionali sono nella posizione idonea per tenere conto della notevole diversità esistente tra i cittadini di paesi terzi e venire incontro alle loro esigenze specifiche, e possono offrire un forum in cui scambiare conoscenze ed esperienze. In tale contesto, il Comitato fa presenti le buone pratiche basate su una prospettiva individuale con percorsi di integrazione generale e civica che sono impostati per rispondere alle esigenze dei cittadini di paesi terzi;

13.

accoglie con favore l’opinione della Commissione e del Parlamento europeo (7) secondo cui le politiche di integrazione in generale e, in particolare, l’integrazione dei profughi nel mercato del lavoro, non devono essere attuate a scapito di quelle rivolte ad altre categorie vulnerabili della comunità di accoglienza.

Costruire società coese

14.

sottolinea che la nostra società europea si basa su norme e valori fondamentali quali la democrazia, lo Stato di diritto, la libertà di espressione, la libertà di religione, l’uguaglianza di genere, i diritti umani, la solidarietà, la tolleranza ecc.; accoglie con favore il fatto che il legame tra l’integrazione e tali norme e valori sia stato discusso nella riunione del Consiglio europeo Affari Generali del 24 maggio 2016 (8) sullo Stato di diritto, ed esorta le future presidenze dell’UE (Malta ed Estonia) a portare avanti tale dialogo al fine di migliorare la comprensione tra gli Stati membri, le istituzioni dell’UE, gli enti locali e regionali e la società civile per quanto riguarda la tutela di tali norme e valori e il modo in cui essi possono diventare un elemento di integrazione;

15.

è convinto che per la riuscita dell’integrazione sia essenziale che tali norme e valori europei siano compresi e accettati, sia tra i cittadini di paesi terzi che nella comunità ospitante. Questa convinzione collima con l’idea che le politiche di integrazione dovrebbero anche essere collegate all’integrazione civica e alla creazione di uno spirito comunitario, e che pertanto occorra sviluppare e sostenere a diversi livelli gli strumenti appropriati, compresa l’educazione civica sia attraverso corsi classici che mediante forme d’insegnamento innovative, per costruire, con l’adeguato sostegno da parte del livello europeo, un contesto di comprensione reciproca;

16.

sottolinea la necessità di sviluppare meccanismi volti a rafforzare, da un lato, la solidarietà e la cooperazione tra tutte le regioni europee e, dall’altro, la collaborazione tra le varie amministrazioni e gli agenti specializzati. Sensibilizzare i governi degli Stati membri competenti in materia di asilo rappresenta una sfida cruciale;

17.

fa presenti, a questo proposito, le buone pratiche di integrazione civica consistenti nell’offrire ai cittadini di paesi terzi corsi di orientamento sociale, in modo da consentire loro di familiarizzare in maniera interattiva con le norme e i valori europei, come anche con il modo di vita della comunità ospitante. Lo scopo è quello di sostenere questi nuovi cittadini affinché acquisiscano gli strumenti necessari per diventare soggetti pienamente partecipanti alla vita della società;

18.

invita a individuare le iniziative intraprese in diversi Stati membri dell’UE che richiedono ai cittadini di paesi terzi di sottoscrivere una dichiarazione di impegno o di partecipazione attiva in relazione, tra l’altro, alle norme e ai valori fondamentali, studiando in che modo tali iniziative influenzino la società in questione e condividendo i risultati e le esperienze maturate nel quadro di tali programmi per consentire agli enti locali e regionali di beneficiarne; sottolinea altresì che non solo i cittadini di paesi terzi ma anche la popolazione locale dovrebbe impegnarsi attivamente per rispettare queste norme e valori fondamentali;

19.

ricorda che l’integrazione è un processo biunivoco nel quale spetta svolgere un ruolo anche al paese ospitante. In questo contesto la comunità di accoglienza deve far partecipare attivamente i cittadini di paesi terzi alla vita civica eliminando le barriere, garantendo l’accesso ai servizi di base e offrendo loro opportunità di integrazione affinché possano orientarsi nella società in cui vivono. In particolare, nel caso della migrazione familiare, un ruolo importante nel processo di integrazione può essere svolto dalla comunità di accoglienza, ossia, in primo luogo, dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali, ma anche le organizzazioni non governative, la società civile, il settore privato, le comunità religiose e le comunità di minoranze etniche all’interno della comunità ospitante sono partner importanti nelle politiche di integrazione;

20.

ricorda inoltre la responsabilità di tutti questi diversi soggetti nel preparare la comunità di accoglienza all’arrivo di cittadini provenienti da paesi terzi e nel promuovere l’accettazione, e sottolinea a tal riguardo l’importanza di una corretta informazione indirizzata alla comunità di accoglienza.

Priorità politiche a sostegno dell’integrazione

Misure precedenti la partenza/l’arrivo

21.

è convinto che il processo di integrazione debba iniziare, se possibile, al più presto, e addirittura quando la persona si trova ancora nel suo paese d’origine;

22.

fa presente che la conoscenza della lingua del paese di accoglienza è una condizione indispensabile per potersi integrare adeguatamente, e che l’apprendimento di una nuova lingua richiede spesso un certo periodo di tempo. Diversi Stati membri dell’UE organizzano ormai corsi o prove di lingua prima che le persone arrivino nel paese di accoglienza. In tal modo i cittadini di paesi terzi, una volta giunti nel paese di accoglienza, sono in grado di comunicare nella lingua locale nel più breve tempo possibile se non addirittura subito, il che agevola l’interazione con la comunità di accoglienza locale. Naturalmente, ciò non deve costituire una condizione per concedere la protezione ai profughi e ai beneficiari di protezione sussidiaria;

23.

sottolinea che, per mettere in atto a un approccio mirato, i colloqui preliminari con il cittadino di paesi terzi costituiscono uno strumento necessario per avere una visione più chiara delle aspettative sue e della comunità di accoglienza. Tali colloqui dovrebbero, se possibile, avvenire in parte già nel paese di origine, in modo che l’aspirante possa concentrarsi pienamente sul processo di integrazione vero e proprio fin dal suo arrivo nella comunità di accoglienza;

24.

sottolinea l’importanza di misure di accompagnamento nel quadro dell’informazione della comunità di accoglienza prima dell’arrivo stesso, in particolare nelle comunità nelle quali vengono reinsediati dei profughi.

Istruzione

25.

accoglie con favore l’importanza attribuita dalla Commissione all’istruzione quale uno degli ambiti strategici fondamentali per la buona riuscita delle politiche di integrazione, e chiede, in tale contesto, di continuare a vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà;

26.

sottolinea che l’apprendimento della lingua della comunità di accoglienza deve essere un obiettivo prioritario affinché i cittadini di paesi terzi e i loro figli possano essere in grado quanto prima di interagire con la comunità di accoglienza, esercitare i loro diritti e adempiere ai loro doveri. È importante, anche in questo caso, puntare su un’istruzione mirata in funzione del profilo del cittadino di paesi terzi e delle sue esigenze specifiche;

27.

rimanda alle buone pratiche in materia di corsi di accoglienza per cittadini di paesi terzi di altre lingue nella scuola primaria e secondaria, consistenti nell’offrire a questi nuovi cittadini lezioni mirate in una classe distinta, sostegno aggiuntivo nelle classi regolari o formule miste (9);

28.

richiama l’attenzione sulle buone pratiche in materia di misure di sostegno linguistico, quali ad esempio il ricorso a traduttori e interpreti comunitari, nelle scuole per aiutare gli insegnanti e i tutor a far in modo che i cittadini di paesi terzi che non padroneggiano ancora la lingua del paese di accoglienza possano interagire attivamente con gli istituti di istruzione frequentati dai loro figli;

29.

accoglie con favore la proposta della Commissione di esaminare ulteriormente la questione dell’introduzione di corsi di orientamento sociale nelle scuole secondarie, vista la necessità di far sì che tutti siano informati della legge, della cultura, dei valori e delle norme della comunità; propone di attuare iniziative analoghe anche nel quadro della formazione degli adulti e della formazione professionale;

30.

chiede di rivolgere maggiore attenzione alla categoria dei cittadini di paesi terzi nella fascia di età tra i 16 e i 18 anni, che spesso sono prossimi a completare l’obbligo scolastico ma in molti casi non dispongono ancora degli strumenti adeguati per iniziare una formazione professionale oppure gli studi superiori o per inserirsi con successo nel mercato del lavoro.

Integrazione nel mercato del lavoro e accesso alla formazione professionale

31.

accoglie con favore il fatto che la Commissione presenti l’integrazione nel mercato del lavoro quale una delle priorità per offrire ai cittadini di paesi terzi la possibilità di stabilirsi nella società e di parteciparvi, visto il problema posto dai loro tassi di occupazione generalmente più bassi, in particolare per quanto riguarda le donne, rispetto ai cittadini nati nel paese ospitante (10);

32.

chiede sistemi che consentano ai cittadini di paesi terzi di accedere al più presto al mercato del lavoro, eventualmente attraverso possibilità di tirocinio, nonché attraverso servizi di orientamento e assistenza giuridica. Ciò consente loro di esercitarsi nell’uso della lingua grazie al contatto con i colleghi di lavoro e quindi di creare delle reti che possono portare a un posto di lavoro e alla possibilità di mantenersi;

33.

accoglie con favore, nel contesto del sistema di formazione e dell’integrazione nel mercato del lavoro, le misure rivolte ai cittadini di paesi terzi non più in età scolare che offrano loro un’altra opportunità per acquisire una formazione professionale di base e migliorare la loro disponibilità alla formazione;

34.

è convinto che una migrazione economica mirata possa contribuire ad affrontare le sfide in termini di invecchiamento della popolazione attiva, di talune carenze specifiche di manodopera e di pressione che grava sui nostri sistemi di sicurezza sociale, ma sottolinea che l’accoglienza e la relativa integrazione dei profughi, come anche il principio del ricongiungimento familiare, devono essere visti in primo luogo come interventi nell’interesse sia della comunità di accoglienza che del migrante, e devono essere basati sui diritti fondamentali e sugli obblighi internazionali, mentre non possono essere prospettati, erroneamente, come soluzione dei problemi del nostro mercato del lavoro;

35.

riconosce la necessità di valutare e convalidare correttamente e in tempi rapidi le competenze e le qualifiche accademiche e formative dei cittadini di paesi terzi, in quanto si tratta di una priorità per consentire loro di partecipare al mercato del lavoro o di prepararsi attraverso la formazione professionale. Attende, pertanto, con interesse, in particolare, l’elaborazione delle proposte della Commissione nel quadro della nuova agenda per le competenze per l’Europa (11);

36.

sottolinea, nell’ambito della revisione della direttiva sulla Carta blu (12), che per le economie europee è essenziale attrarre lavoratori altamente qualificati per coprire i posti effettivamente vacanti;

37.

accoglie con favore la riunione del vertice sociale trilaterale del 16 marzo 2016 sulla crisi dei rifugiati, ma esorta a tenere conto anche del contributo del mondo dell’istruzione in quanto rappresenta un partner importante che può concorrere a far avanzare il dibattito sull’integrazione (nel mercato del lavoro).

Accesso ai servizi di base

38.

ribadisce che occorre operare una chiara distinzione tra migranti (economici) e profughi o beneficiari di protezione sussidiaria, soprattutto nel dibattito politico sull’accesso ai servizi di base, dato che le diverse categorie possono avere esigenze diverse che richiedono quindi approcci sostanzialmente differenti; sottolinea, tuttavia, che la necessità di consentire un’integrazione riuscita riguarda tutti i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’UE;

39.

sottolinea che spetta agli Stati membri organizzare i loro sistemi previdenziali, e prende atto del dibattito politico in corso in diversi Stati membri nel quale si mette in evidenza il principio dell’assicurazione e si opta quindi per un aumento graduale di taluni diritti sociali, anche per i cittadini di paesi terzi, sulla base dei contributi versati;

40.

chiede che, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, si presti una maggiore attenzione all’aspetto della salute mentale, il quale può essere particolarmente importante per l’accoglienza e l’integrazione di profughi, specie bambini e giovani, che hanno vissuto situazioni di guerra o altre esperienze traumatizzanti;

41.

è cosciente del fatto che gli Stati membri hanno il diritto di chiedere ai migranti che non hanno diritto alla protezione ai sensi del diritto internazionale che, quando arrivano nella comunità di accoglienza, debbano essere in grado di provvedere a sé stessi, senza quindi dover fare ricorso al sistema previdenziale;

42.

fa presente che deve essere prestata sempre sufficiente attenzione all’edilizia popolare, fermo restando il fatto che l’abitante, che si tratti o meno di un cittadino di un paese terzo, dovrebbe infine diventare autonomo, il che gli consentirebbe di trovare un alloggio sul mercato privato;

43.

si compiace del fatto che la Commissione sostenga la posizione secondo cui le politiche di integrazione non debbano essere attuate a scapito delle misure a favore di altre categorie vulnerabili della società di accoglienza.

Partecipazione attiva e inclusione sociale

44.

accoglie con favore il fatto che la Commissione, inserendo questo capitolo nel suo piano d’azione, privilegi la cittadinanza attiva, per cui i cittadini di paesi terzi non rimangano per sempre neoarrivati ma entrino al più presto a far parte della comunità di accoglienza, indipendentemente dalla loro nazionalità, e incoraggia quindi non soltanto le politiche di integrazione in generale, ma anche l’integrazione civica e la creazione di uno spirito comunitario;

45.

concorda con la Commissione sul fatto che l’integrazione non consiste soltanto nell’apprendere la lingua e trovare un posto di lavoro, ma anche nel partecipare attivamente alla vita della comunità e della società civile. Anche per questo motivo è molto importante che l’integrazione dei cittadini di paesi terzi non sia offerta o imposta soltanto dalla politica, ma che sia coinvolta anche la società civile;

46.

ritiene che, oltre all’apprendimento formale delle lingue ufficiali della comunità di accoglienza attraverso l’istruzione, l’interazione con la società civile offra ai cittadini di paesi terzi un necessario contesto informale in cui utilizzare le nuove lingue ed esercitarsi, riuscendo così ad acquisire familiarità con esse in maniera molto concreta;

47.

è dell’avviso, insieme alla Commissione, che la partecipazione attiva dei cittadini di paesi terzi alla società civile della comunità di accoglienza favorisca il dialogo e la comprensione reciproca tra le due parti, migliori l’accettazione da parte della società di accoglienza e riduca la discriminazione e il razzismo;

48.

sostiene l’appello rivolto dalla Commissione agli Stati membri a garantire l’osservanza dei diritti in materia di tutela contro la discriminazione e il razzismo, e chiede di attuare una politica attiva di pari opportunità e di non discriminazione al fine di rafforzare lo spirito di cittadinanza comune.

Strumenti politici a favore dell’integrazione

Coordinamento delle politiche

49.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a trasformare l’attuale rete dei punti nazionali di contatto per l’integrazione in una rete europea sull’integrazione e a rafforzarne l’utilizzo per la condivisione delle buone pratiche, in particolare nella cooperazione con la società civile e gli enti locali e regionali;

50.

chiede alla Commissione di far sì che la rete europea sull’integrazione divenga una piattaforma per incoraggiare e sostenere l’azione dei diversi livelli (statale, regionale e locale) basata sulla cooperazione e la corresponsabilità e volta a definire le politiche di integrazione e a coordinare la ripartizione delle competenze (13).

Finanziamenti

51.

deplora, fermo restando che ciò rientra nelle loro competenze, il fatto che gli Stati membri abbiamo stanziato a favore dell’integrazione una minore quantità di risorse nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 attraverso i loro programmi nazionali a titolo del Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF), mentre il fabbisogno è invece aumentato, soprattutto in seguito all’attuale crisi migratoria, dell’asilo e umanitaria;

52.

si compiace del fatto che la Commissione intenda accrescere il sostegno finanziario dell’UE destinato agli Stati membri per le politiche di integrazione attraverso l’AMIF nel quadro del progetto di bilancio per il 2017;

53.

è convinto che debbano essere trovate sinergie tra i vari fondi europei in grado di sostenere le politiche di integrazione. In primo luogo si tratta naturalmente dell’AMIF, ma determinati progetti di integrazione devono essere realizzabili anche nel quadro del Fondo sicurezza interna (ISF), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) (14);

54.

esorta la Commissione europea a considerare l’introduzione di uno specifico obiettivo tematico sull’integrazione nel quadro della politica di coesione post-2020 per garantire una concentrazione più efficiente e mirata delle risorse SIE su progetti di integrazione. Per quel che riguarda la programmazione 2014-2020, dovrebbero essere fornite alle autorità di gestione ulteriori linee guida, il più possibile chiare e dettagliate, sulle azioni in materia di integrazione finanziabili a titolo dei fondi SIE;

55.

chiede di garantire che per gli Stati membri, gli enti locali e regionali e la società civile sia il più semplice possibile presentare proposte per i programmi nazionali nel quadro dei diversi fondi, e accoglie quindi con favore, tra l’altro, il proposito della Commissione di incoraggiare il ricorso ai meccanismi di partenariato per l’attuazione dei fondi dell’UE;

56.

sollecita un impiego più ampio e mirato di Interreg a sostegno di progetti di integrazione, anche attraverso una rimodulazione delle regole e delle priorità dei relativi programmi operativi. Sottolinea il ruolo centrale che la cooperazione territoriale europea può giocare sul miglioramento delle politiche di integrazione, specialmente a livello locale, favorendo le sinergie e lo scambio di buone pratiche;

57.

invita la Commissione a ridurre l’eccesso di amministrazione e di burocrazia nei sistemi di controlli dei diversi fondi europei utilizzati per i progetti di integrazione, in modo che tutte le energie degli Stati membri e degli enti locali e regionali possano essere effettivamente investite nelle politiche di integrazione sul campo, senza che vengano meno i legittimi controlli rigorosi intesi a garantire l’impiego efficiente del denaro pubblico;

58.

invita la Commissione a inserire l’approccio mirato richiesto dalle politiche di integrazione anche nei meccanismi di controllo dei diversi fondi europei impiegati per i progetti in materia di integrazione, senza rinunciare ai legittimi controlli rigorosi volti a garantire l’utilizzo efficiente dei fondi pubblici.

Il ruolo degli enti locali e regionali

59.

ribadisce che le politiche di integrazione vere e proprie vengono messe in atto soprattutto a livello locale e regionale e che gli enti locali e regionali sono quelli più direttamente esposti alle sfide e alle opportunità collegate all’integrazione;

60.

chiede pertanto alla Commissione di tenere conto delle esigenze specifiche degli enti locali e regionali e di sostenerli e coinvolgerli in maniera più estesa rispetto al passato nelle politiche di integrazione elaborate, attuate o promosse a livello europeo;

61.

esorta la Commissione a incoraggiare e sostenere finanziariamente gli Stati membri e le regioni nell’attuazione degli interventi in favore dell’integrazione, con riguardo in particolare ai percorsi di istruzione e formazione professionale, di inserimento nel mercato del lavoro e dell’alloggio e a favorire lo scambio delle buone pratiche già avviate dalle regioni che hanno attuato misure di integrazione, quali l’accoglienza diffusa;

62.

invita la Commissione, in tale contesto, a vedere nel Comitato europeo delle regioni un partner privilegiato, in quanto organo consultivo dell’UE composto dai rappresentanti degli enti regionali e locali d’Europa, ma a incoraggiare anche altre forme di cooperazione con gli enti locali e regionali, le loro associazioni o altre partnership, reti e piattaforme (quali ad esempio l’Assemblea regionale e locale euromediterranea, la Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale, i comitati consultivi misti, i gruppi di lavoro, la Conferenza delle regioni periferiche e marittime, il Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa ecc.) allo scopo di ottenere il maggiore contributo possibile da questo livello di governo;

63.

invita la Commissione a coinvolgere attivamente il Comitato europeo delle regioni nel sostegno delle buone pratiche e nella loro condivisione tra gli enti locali e regionali per quanto riguarda, nello specifico, le politiche di integrazione precedenti la partenza o l’arrivo e quelle relative all’istruzione, al mercato del lavoro e alla formazione professionale, all’accesso ai servizi di base, alla partecipazione attiva e all’inclusione sociale; in tale contesto rimanda, tra l’altro, a uno studio comparativo sulle politiche di integrazione svolto per conto del Comitato europeo delle regioni (15);

64.

invita la Commissione a continuare a occuparsi della questione dei minori non accompagnati nel processo di migrazione, la cui gestione è di competenza di talune regioni, e le chiede di promuovere presso gli Stati membri una condivisione basata sulla solidarietà degli oneri e delle responsabilità tra i livelli europeo, nazionale e regionale. Pertanto, attende con interesse la nuova strategia globale della Commissione, che sarà elaborata a complemento del piano d’azione sui minori non accompagnati (2010-2014), affinché si tenga conto della situazione dei minori scomparsi o non accompagnati;

65.

accoglie con favore il riferimento specifico della Commissione alla rete SHARE e allo «Share City Curriculum» (16) che consentono agli enti locali e regionali di accedere a un kit di strumenti che li aiutano nell’applicazione delle misure di integrazione all’interno della comunità di accoglienza nel quadro del reinsediamento dei profughi;

66.

esorta la Commissione a coinvolgere attivamente il Comitato europeo delle regioni nella nuova rete europea sull’integrazione, nel Forum europeo delle migrazioni, nel partenariato per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nel quadro dell’agenda urbana per l’UE (17), nella valutazione e nel successivo monitoraggio dei cosiddetti indicatori di integrazione.

Bruxelles, 8 dicembre 2016

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  COM(2016) 377 final.

(2)  Articolo 79, paragrafo 4 del TFUE.

(3)  COM(2016) 272 final, COM(2016) 270 final e COM(2016) 271 final.

(4)  COM(2016) 385 final.

(5)  COM(2016) 378 final.

(6)  OCSE, Indicators of immigrant integration 2015 [Indicatori dell’integrazione degli immigrati 2015], 2015.

(7)  Integrare i rifugiati, non ai danni dei più vulnerabili, comunicato stampa del Parlamento europeo, rif.: 20160530STO29645, 2016.

(8)  Documento informale della presidenza per il Consiglio (Affari generali) del 24 maggio 2016 — Dialogo sullo Stato di diritto (13 maggio 2016).

(9)  http://www.flanderstoday.eu/education/okan-schools-help-youngsters-feel-home-flanders

(10)  Eurostat: Migrant integration in the EU labour market, 2016.

(11)  COM(2016) 381 final.

(12)  Cfr. nota 5.

(13)  Articolo 79, paragrafo 4 del TFUE.

(14)  Commissione europea, Synergies between the Asylum Migration and Integration Fund and other EU financial instruments in relation to asylum seekers and other migrants (Sinergie tra il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e altri strumenti finanziari dell’UE in relazione ai richiedenti asilo e altri migranti), 2015.

(15)  Unione europea, Regulatory Framework on Employment and Funding for Migration and Integration Policies in the EU (Quadro normativo sull’occupazione e i finanziamenti per le politiche dell’UE in materia di migrazione e integrazione), 2016.

(16)  http://resettlement.eu/sites/icmc.tttp.eu/files/Introduction%20City%20Curriculum.pdf

(17)  http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/inclusion-of-migrants-and-refugees/.


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