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Document 62017TN0230

Causa T-230/17: Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Rstudio/EUIPO — Embarcadero Technologies (RSTUDIO)

GU C 178 del 6.6.2017, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/32


Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Rstudio/EUIPO — Embarcadero Technologies (RSTUDIO)

(Causa T-230/17)

(2017/C 178/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rstudio, Inc. (Boston, Massachusetts, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e G. Smith, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Embarcadero Technologies, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea con riferimento al marchio denominativo «RSTUDIO» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 999 644

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 febbraio 2017 nel procedimento R 493/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a pagare alla ricorrente le spese generate dal presente ricorso e sorte in rapporto ad esso, nonché le spese sottoindicate; altrimenti, qualora effettivamente intervenga l’interveniente potenziale, condannare l’EUIPO e l’interveniente a rispondere individualmente e solidalmente delle spese sostenute dalla ricorrente, sorte in occasione del presente ricorso nonché delle spese sottoindicate.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha erroneamente valutato i beni per i quali era stata fornita la prova del serio uso ed è, conseguentemente, venuta meno all’obbligo di svolgere una corretto raffronto tra tali beni;

La commissione di ricorso ha erroneamente valutato la somiglianza tra i beni in esame e la somiglianza tra i marchi pertinenti ed ha, quindi, erroneamente valutato l’esistenza di un rischio di confusione.


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