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Document 62017TN0200

    Causa T-200/17: Ricorso proposto il 29 marzo 2017 — SB/EUIPO

    GU C 178 del 6.6.2017, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 178/29


    Ricorso proposto il 29 marzo 2017 — SB/EUIPO

    (Causa T-200/17)

    (2017/C 178/42)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: SB (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2016, con cui è stato negato alla ricorrente il secondo rinnovo del suo contratto, e il rigetto, da parte del direttore esecutivo dell’EUIPO, in data del 19 dicembre 2016, del reclamo della ricorrente del 1o settembre 2016;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dello Statuto dei funzionari nonché del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea risultante dall’applicazione delle norme interne del convenuto che equiparano i funzionari agli agenti temporanei con contratti a tempo indeterminato. Inoltre, il convenuto, distinguendo gli agenti temporanei con contratti a tempo determinato dagli agenti temporanei con contratti a tempo indeterminato, viola lo Statuto dei funzionari e, nel caso di specie, il principio della parità di trattamento.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione o sull’illegittimità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto del dovere di diligenza nei confronti del personale.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla discriminazione fondata sull’età risultante dall’applicazione, da parte del convenuto, di una politica del personale volta a ridurre l’età media del personale.


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