Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0137

    Causa C-137/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 20 marzo 2017 — Procedimento penale a carico di Van Gennip BVBA e a.

    GU C 178 del 6.6.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 178/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 20 marzo 2017 — Procedimento penale a carico di Van Gennip BVBA e a.

    (Causa C-137/17)

    (2017/C 178/10)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

    Imputati nella causa principale

    Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se le seguenti violazioni della normativa belga sugli articoli pirotecnici siano qualificabili come «violazioni gravi», ai sensi dell’articolo 45 della direttiva 2013/29/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici:

    a)

    la vendita di articoli pirotecnici in quantità di 2,666 kg di miscela pirotecnica (abbreviata in «PTS»), configurante una violazione degli articoli 265, paragrafo 7, e 257 del regio decreto 23 settembre 1958, recante un regolamento generale sulla fabbricazione, il deposito, il possesso, la vendita, il trasporto e l’uso di esplosivi, che vieta la vendita di articoli pirotecnici in quantità superiore a 1 kg di PTS qualora il consumatore non disponga di un’autorizzazione amministrativa ottenuta individualmente a detenere una quantità superiore di articoli pirotecnici;

    b)

    il superamento del limite circoscritto del deposito e il mancato rispetto dei luoghi di deposito previsti in un’autorizzazione pirotecnica federale, mentre era già disponibile un’autorizzazione ambientale regionale per l’immagazzinamento in tali luoghi delle quantità superiori effettive di cui trattasi;

    c)

    il deposito a titolo provvisorio di quantità molto ridotte di articoli pirotecnici in luoghi diversi non specificamene autorizzati per il deposito, entro il perimetro di un negozio di articoli pirotecnici al dettaglio, che dispone sia di un’autorizzazione federale per i fuochi d’artificio che di un’autorizzazione ambientale regionale.

    2)

    Se il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici [attualmente divenuto articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/29/UE (…)], eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 della direttiva 2006/123/CE (3), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, osti ad una normativa nazionale che assoggetta i luoghi di deposito di articoli pirotecnici conformi alla direttiva, connessi al commercio al dettaglio, al duplice requisito di disporre, da un lato, di un’autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vertente sulla fabbricazione, il deposito, il possesso, la vendita, il trasporto e l’uso degli esplosivi, e, dall’altro, di un’autorizzazione rilasciata nel contesto della normativa sulle autorizzazioni ambientali per impianti nocivi, mentre entrambi i regimi di autorizzazione perseguono di fatto lo stesso obiettivo (la prevenzione di rischi per la sicurezza) e solo uno dei due regimi di autorizzazioni (nella fattispecie quello relativo agli esplosivi) prevede un limite massimo (molto) ridotto per il deposito di fuochi d’artificio per feste (fino a 50 kg di miscela pirotecnica quale sostanza attiva).

    3)

    Se il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, sancito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/29 (…) e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/23/CE (…) (eventualmente in combinato disposto con gli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in combinato disposto con il principio di proporzionalità, osti ad un regime nazionale che vieta il possesso o l’uso e la vendita a consumatori di fuochi d’artificio per feste (fuochi d’artificio di categoria 2 e 3 ai sensi della direttiva 2007/23/CE) che contengono più di 1 kg di miscela pirotecnica.


    (1)  GU 2013, L 178, pag. 27.

    (2)  GU 2007, L 154, pag. 1.

    (3)  GU 2006, L 376, pag. 36.


    Top