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Document 62017CN0137
Case C-137/17: Request for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) lodged on 20 March 2017 — Criminal proceedings against Van Gennip BVBA and Others
Causa C-137/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 20 marzo 2017 — Procedimento penale a carico di Van Gennip BVBA e a.
Causa C-137/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 20 marzo 2017 — Procedimento penale a carico di Van Gennip BVBA e a.
GU C 178 del 6.6.2017, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 178/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 20 marzo 2017 — Procedimento penale a carico di Van Gennip BVBA e a.
(Causa C-137/17)
(2017/C 178/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Imputati nella causa principale
Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le seguenti violazioni della normativa belga sugli articoli pirotecnici siano qualificabili come «violazioni gravi», ai sensi dell’articolo 45 della direttiva 2013/29/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici:
|
2) |
Se il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici [attualmente divenuto articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/29/UE (…)], eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 della direttiva 2006/123/CE (3), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, osti ad una normativa nazionale che assoggetta i luoghi di deposito di articoli pirotecnici conformi alla direttiva, connessi al commercio al dettaglio, al duplice requisito di disporre, da un lato, di un’autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vertente sulla fabbricazione, il deposito, il possesso, la vendita, il trasporto e l’uso degli esplosivi, e, dall’altro, di un’autorizzazione rilasciata nel contesto della normativa sulle autorizzazioni ambientali per impianti nocivi, mentre entrambi i regimi di autorizzazione perseguono di fatto lo stesso obiettivo (la prevenzione di rischi per la sicurezza) e solo uno dei due regimi di autorizzazioni (nella fattispecie quello relativo agli esplosivi) prevede un limite massimo (molto) ridotto per il deposito di fuochi d’artificio per feste (fino a 50 kg di miscela pirotecnica quale sostanza attiva). |
3) |
Se il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, sancito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/29 (…) e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/23/CE (…) (eventualmente in combinato disposto con gli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in combinato disposto con il principio di proporzionalità, osti ad un regime nazionale che vieta il possesso o l’uso e la vendita a consumatori di fuochi d’artificio per feste (fuochi d’artificio di categoria 2 e 3 ai sensi della direttiva 2007/23/CE) che contengono più di 1 kg di miscela pirotecnica. |