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Document 52017XC0322(02)
Summary of Commission Decision of 26 July 2016 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement (Case AT.39317 — E.ON Gas) (notified under document C(2016) 4764)
Sintesi della decisione della Commissione, del 26 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso AT.39317 — E.ON Gas) [notificata con il numero C(2016) 4764]
Sintesi della decisione della Commissione, del 26 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso AT.39317 — E.ON Gas) [notificata con il numero C(2016) 4764]
GU C 89 del 22.3.2017, p. 24–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 89/24 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 26 luglio 2016
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE
(Caso AT.39317 — E.ON Gas)
[notificata con il numero C(2016) 4764]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2017/C 89/07)
Il 26 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
Il 26 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione («la decisione») che pone fine agli impegni resi obbligatori dalla decisione della Commissione del 4 maggio 2010. Sono destinatari della decisione E.ON SE («E.ON») e la sua controllata indiretta Uniper Global Commodities SE [«UGC», che appartiene alla controllata diretta di E.ON Uniper SE («Uniper»)] e Open Grid Europe GmbH («OGE»). |
(2) |
Il 4 maggio 2010, la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 (di seguito «la decisione del 2010»), indirizzata a E.ON (all’epoca E.ON AG) e alle sue controllate E.ON Ruhrgas AG («E.ON Ruhrgas», in seguito rinominata E.ON Global Commodities e successivamente UGC) e E.ON Gastransport GmbH («EGT», in seguito rinominata OGE) e in tal modo ha reso giuridicamente vincolanti gli impegni offerti da E.ON («gli impegni») al fine di eliminare le riserve in materia di concorrenza della Commissione riguardanti il comportamento di E.ON sui mercati del gas in Germania (2). |
(3) |
Secondo l’analisi preliminare della Commissione di cui nella decisione del 2010, le massicce prenotazioni di capacità di trasporto di gas a lungo termine sul sistema di trasmissione del gas potrebbero essere considerate come un rifiuto di consentire l’accesso ad un’infrastruttura essenziale, e comportare una preclusione dei concorrenti sui mercati della fornitura di gas. Ciò potrebbe configurare un’infrazione all’articolo 102 del TFUE. In una prima fase, gli impegni prevedevano la riduzione delle prenotazioni, da parte di E.ON, di capacità di trasporto a lungo termine sul sistema di trasmissione del gas sulla rete detenuta all’epoca da E.ON nell’ambito di una misura una tantum in cui veniva annullata una certa percentuale di prenotazioni. In una seconda fase, E.ON si è impegnata a ridurre ulteriormente la sua quota globale di prenotazioni al di sotto di una determinata soglia al più tardi entro il 1o ottobre 2015. Si è inoltre impegnata a rimanere al di sotto di tale soglia per un ulteriore periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui ha raggiunto per la prima volta tale soglia. |
(4) |
Dato che la soglia a lungo termine fissata nella seconda fase degli impegni è stata raggiunta da E.ON per la prima volta il 1o aprile 2011, gli impegni dovrebbero restare in vigore fino al 1o aprile 2021. |
(5) |
Lo scopo principale degli impegni era di consentire l’ingresso di terzi sui mercati tedeschi della fornitura di gas — fino ad allora caratterizzati da un sistema di fornitura monopolistico — liberando capacità di trasporto del gas precedentemente bloccate e aprendo i mercati della fornitura di gas alla concorrenza. |
(6) |
Nel 2011 l’azienda ha informato la Commissione della prevista cessione di EGT, che è stata ribattezzata Open Grid Europe (OGE). Inoltre, E.ON ha annunciato di recente la propria intenzione di scorporare la propria attività all’ingrosso e di compravendita di gas, che era all’origine delle prenotazioni di capacità, per costituire una nuova impresa denominata Uniper. |
2. PROCEDIMENTO
(7) |
Con lettera del 24 giugno 2016, E.ON ha chiesto la cessazione degli impegni, sostenendo che si era verificata una modifica sostanziale dei fatti su cui si fondava la decisione del 2010, la quale imponeva una riapertura del procedimento a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Inoltre, la situazione di mercato era cambiata in una misura tale da rendere gli impegni superflui in futuro e da giustificare la cessazione degli impegni. Il fiduciario responsabile ha presentato un parere in cui avallava la domanda di E.ON. |
(8) |
Il paragrafo 24 degli impegni fa riferimento all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 relativo a una riapertura del procedimento. Secondo l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento, «[la] Commissione, su domanda o d’ufficio, può riaprire il procedimento se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione». |
(9) |
Come illustrato qui di seguito, i fatti pertinenti su cui si fondava la decisione del 2010 sono cambiati in modo significativo. Inoltre, la Commissione riconosce che il cambiamento significativo della situazione di mercato è tale da giustificare la cessazione degli impegni. |
3. MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO E CIRCOSTANZE DI MERCATO
(10) |
Rispetto all’epoca in cui è stata adottata la decisione del 2010, i principali cambiamenti riguardano la definizione dei mercati rilevanti, la posizione di mercato di E.ON su tali mercati, le quote di prenotazione di E.ON e l’ammontare delle capacità di trasporto disponibili nonché le modifiche normative e i cambiamenti osservati nel comportamento degli operatori del mercato. |
Definizione del mercato
(11) |
Dal 2010 i mercati tedeschi di gas all’ingrosso e al dettaglio hanno registrato notevoli modifiche che consentono di ampliare la definizione dei rispettivi mercati del prodotto rilevanti e dei mercati geografici rilevanti. Per quanto riguarda il mercato geografico, i segmenti di mercato precedentemente distinti in Germania sono stati fusi per formare, in definitiva, due grandi aree di mercato. Inoltre, non vi sono strozzature rilevanti tra i due segmenti di mercato per cui in recenti decisioni è stato definito un mercato nazionale sia per il mercato all’ingrosso a valle che per il mercato al dettaglio per la fornitura a grossi clienti industriali. Per quanto riguarda la definizione del mercato del prodotto, il principale cambiamento riguarda la fusione delle reti di gas di tipo L e H, che ha consentito di revocare tale distinzione anche sui mercati della fornitura di gas definiti dall’autorità tedesca garante della concorrenza nel 2014. |
Posizione dominante
(12) |
Questi cambiamenti nei mercati della fornitura di gas e l’attuazione complementare degli impegni hanno portato a un significativo ridimensionamento della posizione di mercato globale di E.ON sui mercati della fornitura di gas. La quota di mercato di E.ON sul mercato nazionale all’ingrosso a valle è stimata al [25-35] % e sul mercato nazionale al dettaglio per la fornitura di clienti industriali al [15-25] %. Sembra poco probabile che E.ON possa ancora essere considerata in posizione dominante su questi mercati. |
(13) |
Dopo la cessione di EGT, E.ON non detiene né controlla più alcuna infrastruttura di trasporto del gas. Di conseguenza, E.ON non detiene più una posizione dominante per quanto riguarda la fornitura di capacità di trasporto di gas. |
Nessun rischio di abuso che giustifichi il mantenimento degli impegni
(14) |
Si può escludere il rischio di eventuali abusi futuri del tipo descritto nella decisione del 2010. Ciò è dovuto sia al rispetto degli impegni da parte di E.ON, sia all’evoluzione del mercato, che rendono improbabile in futuro un tale comportamento da parte di E.ON o di Uniper con la sua controllata UGC. |
(15) |
E.ON non è restata vicina alla soglia del 54 % (per il gas di tipo H e L), ma nel tempo le sue prenotazioni sono scese ben al di sotto. Non vi sono indicazioni secondo cui E.ON si avvicinerebbe nuovamente a tale soglia nei prossimi anni. |
(16) |
Inoltre, sono state introdotte modifiche normative e il principio «primo arrivato, primo servito» per le prenotazioni di capacità è stato sostituito dall’obbligo di indire procedure d’asta. Qualsiasi prenotazione supplementare di capacità sarebbe quindi il risultato di una procedura di asta competitiva. Inoltre, la normativa limita la quota di prenotazioni a lungo termine, dando vita a maggiori opportunità per i concorrenti rispetto alla situazione esistente nel 2010. |
(17) |
Inoltre, i partecipanti al mercato hanno sempre preferito prenotazioni a breve termine e sussistono notevoli capacità di trasporto inutilizzate. |
4. CONCLUSIONE
(18) |
Per le ragioni sopra esposte, nei prossimi anni il rischio di una futura preclusione del mercato da parte di E.ON attraverso massicce prenotazioni di capacità di trasporto a lungo termine, di cui nella decisione del 2010, può essere escluso. Inoltre non è chiaro che E.ON detenga ancora una posizione dominante sui pertinenti mercati della fornitura di gas. I mercati tedeschi della fornitura di gas sono stati aperti negli ultimi anni e non potrebbero essere nuovamente preclusi a causa di comportamento abusivo da parte di E.ON come quello descritto nella decisione del 2010. Pertanto, gli impegni non hanno più ragione d’essere. |
(19) |
La valutazione globale dimostra pertanto che i mutamenti significativi avvenuti nei mercati del gas e nella struttura societaria di E.ON sono assimilati dalla Commissione a una modifica della situazione di fatto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e consentono quindi una riapertura del procedimento. Inoltre, la Commissione riconosce che la situazione di mercato è cambiata in misura tale da giustificare la cessazione degli impegni. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Decisione COMP/39.317 della Commissione nel caso E.ON gas del 4 maggio 2010.