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Document 62016TN0884

    Causa T-884/16: Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — Multiconnect/Commissione

    GU C 38 del 6.2.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/53


    Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — Multiconnect/Commissione

    (Causa T-884/16)

    (2017/C 038/69)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Multiconnect GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: J.-M. Schultze, S. Pautke e C. Ehlenz, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare gli atti della Commissione posti in essere dalla sua Direzione generale della Concorrenza — Servizio controllo delle fusioni, nell’ambito dell’implementazione della terza condizione («impegno non-MNO») stabilita dalla decisione M.7018, e in particolare l’affermazione enunciata da detta istituzione nei messaggi di posta elettronica dell’11 ottobre 2016 e del 29 ottobre 2016, la quale limita l’impegno non-MNO ai meri prestatori di servizi, con esclusione dei MVNO (mobile virtual network operators) come la ricorrente;

    in via subordinata, annullare la decisione C(2014) 4443 final nel caso M.7018;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo: violazione dei Trattati o di una regola di diritto relativa alla loro applicazione

    La ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare e applicare la decisione C(2014) 4443 final nel caso M.7018 unitamente ai relativi impegni assunti, in quanto essa in sostanza limiterebbe il cosiddetto «impegno non-MNO» — con il quale la società Telefónica ha assunto l’obbligo di concedere a terzi l’accesso ai servizi 4G sul mercato all’ingrosso della telefonia mobile — ai terzi che seguono il modello operativo di un fornitore di servizi, e non farebbe in modo che la società Telefónica, conformemente all’«impegno non-MNO», conceda a terzi l’accesso ai servizi 4G nell’ambito di un modello operativo MVNO.

    2.

    Secondo motivo dedotto in subordine: violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione nonché errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione, in quanto nella decisione C(2014) 4443 final si riterrebbe erroneamente che gli impegni assunti dalla Telefónica possano far venir meno qualunque perplessità in materia di concorrenza.


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