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Document 62016TN0883

    Causa T-883/16: Ricorso proposto il 16 dicembre 2016 — Polonia/Commissione

    GU C 38 del 6.2.2017, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/52


    Ricorso proposto il 16 dicembre 2016 — Polonia/Commissione

    (Causa T-883/16)

    (2017/C 038/68)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione europea del 28 ottobre 2016, relativa alla modifica delle condizioni di deroga del gasdotto Opal all’obbligo di applicazione del principio di accesso dei terzi (TPA) e alla regolamentazione delle tariffe, condizioni consentite in forza della direttiva 2033/55/CE;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, in combinato disposto con l’articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE, nonché del principio di solidarietà, a causa della concessione di una nuova deroga regolamentare a vantaggio del gasdotto Opal, benché detta deroga comprometta la sicurezza nell’approvvigionamento di gas.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione e su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73/CE, a causa della concessione di una nuova deroga a vantaggio del gasdotto Opal, benché detto gasdotto non costituisca un «interconnettore».

    3.

    Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, a causa della concessione di una nuova deroga regolamentare a vantaggio del gasdotto Opal, malgrado l’assenza di un rischio che l’investimento non sia realizzato senza la concessione di detta deroga.

    4.

    Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva 2009/73/CE, a causa della concessione di una nuova deroga regolamentare a vantaggio del gasdotto Opal, malgrado l’effetto negativo di una deroga siffatta sulla concorrenza.

    5.

    Quinto motivo, vertente su una violazione delle convenzioni internazionali che vincolano l’Unione europea, e precisamente il trattato sulla carta dell’energia, il trattato che istituisce la comunità dell’energia nonché l’accordo di associazione con l’Ucraina.


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