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Document 62016CN0659

    Causa C-659/16: Ricorso proposto il 20 dicembre 2016 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

    GU C 38 del 6.2.2017, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/20


    Ricorso proposto il 20 dicembre 2016 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

    (Causa C-659/16)

    (2017/C 038/26)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, E. Paasivirta e Ch. Hermes, agenti)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    annullare parzialmente la decisione del Consiglio del 10 ottobre 2016, adottata mediante nota punto «I A», relativa alla definizione della posizione dell’Unione per la 35a riunione annuale della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartico (CCAMLR) (Hobart, Australia, dal 17 al 28 ottobre 2016), per quanto riguarda la creazione di tre aree marine protette e la creazione di aree speciali limitate nel tempo per studi scientifici (Documenti n. 12523/16 e n. 12445/16);

    condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione chiede che la Corte voglia annullare la decisione del Consiglio del 10ottobre 2016 in quanto il Consiglio ha stabilito che le proposte concernenti le misure di conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartico relative alla creazione di tre aree marine protette nel mare di Weddell, nel mare di Ross e nell’Antartide orientale e il sistema di aree speciali per studi scientifici siano presentate o sostenute dall’Unione europea e dai suoi Stati membri, invece di essere presentate e sostenute a nome della sola Unione.

    La Commissione sostiene che, considerando che la competenza in materia sarebbe condivisa e ritenendo che, di conseguenza, il documento di riflessione dovrebbe essere deciso all’unanimità ed essere presentato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto osta a che la Commissione presenti tale documento a nome della sola Unione in violazione della competenza esclusiva dell'Unione in materia (e delle prerogative della Commissione di rappresentare l’Unione).

    La Commissione deduce due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento della decisione impugnata.

    In primo luogo, la Commissione sostiene che, adottando l’atto impugnato, il Consiglio abbia violato la competenza esclusiva dell’Unione in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare, come contemplata nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE (primo motivo). Da un lato, la Commissione ritiene che il Consiglio abbia ignorato il contesto giuridico della misura interessata dall’atto impugnato, sia nell’ambito della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, sia nell’ambito dell’Unione. Dall’altro, la Commissione considera che il Consiglio abbia violato la finalità e il contenuto di tale misura.

    In secondo luogo (in subordine), la Commissione sostiene che anche se la misura non dovesse essere considerata una misura di conservazione delle risorse biologiche del mare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, nell’adottare l’atto impugnato il Consiglio ha comunque violato la competenza esclusiva dell'Unione in quanto quest’ultima dispone della competenza esterna esclusiva in materia atteso che la misura di cui trattasi può incidere su norme dell’Unione o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE (secondo motivo). Da un lato, la Commissione ritiene che il Consiglio abbia ignorato che la misura di cui trattasi può incidere su due regolamenti di diritto derivato [regolamenti (CE) nn. 600/2004 e 601/2004] o modificarli. Dall’altro, la Commissione ritiene che il Consiglio non abbia tenuto conto che possa essere influenzata o modificata la posizione dell’Unione di cui alla decisione quadro del giugno 2014.


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