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Document 62016CN0622

    Causa C-622/16 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 da Scuola Elementare Maria Montessori Srl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

    GU C 38 del 6.2.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 38/16


    Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 da Scuola Elementare Maria Montessori Srl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

    (Causa C-622/16 P)

    (2017/C 038/21)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (rappresentanti: E. Gambaro, F. Mazzocchi, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica italiana

    Conclusioni

    Annullare la Sentenza che ha rigettato il ricorso presentato da Scuola Elementare Maria Montessori e, per l’effetto, annullare la decisione 2013/284/UE della Commissione (1) nella parte in cui ha ritenuto che non doveva essere disposto il recupero dell’aiuto accordato sotto forma di esenzione ICI nonché nella parte in cui ha reputato che le misure relative all’esenzione IMU non rientrassero nell’ambito di applicazione dell’ art. l07, paragrafo l, TFUE;

    in ogni caso, annullare la Sentenza nelle parti relative a quei motivi dell’atto di impugnazione che la Corte riterrà fondati e meritevoli di accoglimento;

    condannare la Commissione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    1)

    Con il primo motivo, articolato in quattro parti, Scuola Elementare Maria Montessori denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 108 TFUE, dell’art. 14, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 659/1999 (2) e dell’obbligo di leale cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3, TUE, nonché l’errata interpretazione della nozione di impossibilità assoluta, l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, lo snaturamento di alcune prove e la contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che la Commissione non sia incorsa in errore nel non avere ordinato alla Repubblica italiana di recuperare gli importi relativi alle esenzioni fiscali di cui gli enti non commerciali per fini specifici hanno beneficiato ai sensi della normativa ICI, che la Commissione ha considerato illegittime e incompatibili con il mercato interno.

    2)

    Con il secondo motivo, Scuola Elementare Maria Montessori denuncia la violazione e errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per avere il Tribunale giudicato che l’esenzione dall’IMU, che è succeduta alla normativa ICI a partire dal 2012, non integri la fattispecie di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE.


    (1)  Decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione (GU 2013, L 166, pag. 24).

    (2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


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