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Document 62016TN0791

    Causa T-791/16: Ricorso proposto il 14 novembre 2016 — Real Madrid Club de Fútbol/Commissione

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    16.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 14/52


    Ricorso proposto il 14 novembre 2016 — Real Madrid Club de Fútbol/Commissione

    (Causa T-791/16)

    (2017/C 014/62)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Real Madrid Club de Fútbol (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Pérez-Bustamante e F. Löwhagen, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare ricevibile la presente domanda;

    annullare integralmente la decisione della Commissione del 4 luglio 2016 nel procedimento SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN);

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La decisione impugnata nel presente procedimento ha considerato come aiuto di Stato una cessione di terreni tra il Real Madrid e il comune di Madrid, nei limiti in cui i terreni interessati dalla transazione sono stati sovrastimati in EUR 18,4 milioni.

    Tale decisione trae origine dall’inadempimento, da parte del comune di Madrid, della convenzione di esecuzione del 1998, tramite la quale esso si era impegnato a trasferire al Real Madrid CF la parcella B-32 in Las Tablas. Il comune di Madrid e il Real Madrid CF hanno regolarizzato tale situazione con l’accordo transattivo del 2011, tramite il quale è stato concesso al Real Madrid CF un risarcimento, consistente nella cessione di terreni sopra menzionata.

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    Si afferma a tale riguardo che la Commissione è incorsa in errori manifesti nel giungere alla conclusione che l’accordo transattivo del 2011 abbia dato luogo a un vantaggio economico e, di conseguenza, a un aiuto di Stato a favore della ricorrente. Mediante l’accordo transattivo del 2011, il comune di Madrid si limitava a riconoscere la propria responsabilità per l’inadempimento della convenzione di esecuzione del 1998. Inoltre, la Commissione ha omesso di prendere in considerazione, nell’applicazione del principio dell’operatore in un’economia di mercato, il fatto che le alternative all’accordo transattivo del 2011, come, ad esempio, affrontare un’azione giudiziaria, sarebbero state molto più gravose per il comune.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché del principio generale di buona amministrazione.

    Si afferma, a tale riguardo, che la Commissione è incorsa in gravi errori di valutazione, nel fondare la propria conclusione su una perizia priva di valore probatorio e nel respingere le altre stime della parcella B-32 contenute nel fascicolo, senza aver richiesto l’opinione del proprio perito o di un altro esperto con le qualifiche pertinenti.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 296 TFUE, nonché del principio di buona amministrazione, nella determinazione del valore della compensazione concessa al Madrid FC in forza dell’accordo transattivo del 2011.

    Si afferma a tale riguardo che la Commissione non ha stimato il valore degli immobili ceduti alla ricorrente in forza dell’accordo transattivo del 2011 a titolo di risarcimento, bensì ha applicato senza alcuna motivazione, e senza rispondere agli argomenti dettagliati della ricorrente al riguardo, il valore attribuito agli stessi dal comune, sebbene la stessa Commissione respinga decisamente altre stime (come quella della parcella B-32) realizzate dal comune in base allo stesso metodo.


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