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Document 52016AR1214

Parere del Comitato europeo delle regioni — Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020

GU C 240 del 1.7.2016, p. 49–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 240/49


Parere del Comitato europeo delle regioni — Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020

(2016/C 240/09)

Relatrice:

Olga ZRIHEN (BE/PSE), membro del parlamento vallone

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

COM(2015) 701 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso i loro effetti positivi si fanno sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un’attuazione tempestiva e efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall’Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato determinante per sostenere l’aggiustamento economico della Grecia e di Cipro.

Le riforme sono, per natura, processi complessi che richiedono volontà politica, capacità di dialogo e di creare un partenariato multilivello, risorse amministrative e di bilancio, nonché una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso i loro effetti positivi si fanno sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un’attuazione tempestiva e efficiente è quindi essenziale per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In questo contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall’Unione sotto forma di assistenza tecnica dovrà trarre i necessari insegnamenti dai programmi destinati a sostenere l’aggiustamento economico della Grecia e di Cipro. La titolarità delle riforme strutturali realizzate sul campo, in particolare grazie agli enti territoriali e alle parti sociali, è una condizione essenziale per la riuscita del programma.

Motivazione

La Relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti europea (1) relativa all’assistenza tecnica erogata alla Grecia offre alcuni insegnamenti preziosi sulle possibili modifiche da apportare in materia di assistenza tecnica per migliorare l’aggiustamento economico di uno Stato membro beneficiario.

Emendamento 2

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all’elaborazione e all’attuazione delle riforme strutturali, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l’applicazione e l’attuazione inadeguate della normativa UE.

Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all’elaborazione e all’attuazione delle riforme strutturali, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale ai vari livelli di governo o l’applicazione e l’attuazione inadeguate della normativa UE.

Emendamento 3

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’Unione vanta una lunga esperienza nella prestazione di un sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.) che l’attuazione della politica di coesione. L’esperienza acquisita dall’UE nell’aiutare le autorità nazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell’Unione di fornire sostegno agli Stati membri . Occorre un’azione globale e integrata per fornire sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e chiedono l’assistenza dell’Unione al riguardo.

L’esperienza acquisita dall’UE nell’aiutare le autorità nazionali e/o subnazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata nel campo del rafforzamento delle capacità delle amministrazioni nazionali, degli enti territoriali e di altre autorità degli Stati membri, come pure per azioni analoghe in determinati settori (fiscalità, dogane, sostegno alle piccole e medie imprese ecc.). Possono pertanto essere necessarie misure di sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita sostenibile, il benessere sociale e l’accessibilità delle cure sanitarie e dell’istruzione e che chiedono l’assistenza dell’Unione al riguardo , qualora tali misure non siano già ammissibili a titolo di altri programmi di assistenza tecnica . Queste misure di sostegno si baseranno su un approccio integrato che tenga conto dei collegamenti tra i diversi ambiti delle riforme strutturali e della capacità di lavorare in partenariato tra tutti i livelli di governo - nel rispetto dello specifico quadro istituzionale di ciascuno Stato membro e coinvolgendo inoltre tutte le parti interessate.

Emendamento 4

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell’ambito del Programma riguarderà , tra l’altro, i seguenti settori : bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistema giudiziario, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, politiche per il settore finanziario.

Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta, agli Stati membri nell’ambito del Programma riguarderà settori che rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra l’UE e gli Stati membri e che non formano già oggetto di programmi di assistenza tecnica, tra cui: capacità amministrativa della funzione pubblica, sistema giudiziario e Stato di diritto, fiscalità, lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, concorrenza, appalti pubblici, processi di privatizzazione o di (ri)nazionalizzazione o di (ri)municipalizzazione , accesso ai finanziamenti, investimenti, commercio, sviluppo sostenibile, innovazione, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, politiche per il settore finanziario. Lo Stato membro che intenda beneficiare del Programma di sostegno alle riforme strutturali deve coinvolgere gli enti locali e regionali, le parti sociali, la società civile e altre parti interessate nella preparazione della domanda, ispirandosi al Codice di condotta in materia di partenariato attualmente in vigore nel quadro della politica di coesione.

Motivazione

Non è concepibile che vengano erogati dei fondi UE per finanziare un’assistenza tecnica in settori che non rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra l’UE e gli Stati membri. Il principio di partenariato garantirà l’efficacia dell’assistenza tecnica fornita dal Programma grazie alla titolarità di tale sostegno sul campo.

Emendamento 5

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell’urgenza, dell’entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un’analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione.

In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di sussidiarietà, trasparenza, pari trattamento , partenariato e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell’urgenza, dell’entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un’analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. In previsione dell’entrata in vigore del Programma, l’Unione europea elaborerà un documento strategico unico per il miglioramento della capacità istituzionale e amministrativa delle autorità pubbliche a tutti i livelli di governo, nel quale siano precisati in modo trasparente ed equo i criteri che verranno adottati per determinare l’ordine di priorità degli interventi del Programma e della ripartizione delle risorse disponibili, nonché i criteri e i meccanismi di coordinamento degli interventi a livello dell’UE e a livello nazionale, regionale e locale. La Commissione dovrebbe inoltre definire, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari e la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale per tale sostegno, tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione ; in questo modo, la Commissione e lo Stato membro in questione terranno conto della divisione dei poteri vigente tra i diversi livelli di governo, che prevede un ruolo spesso importante per gli enti locali e regionali, come pure del fatto che parte delle raccomandazioni specifiche per paese è destinata a tali enti.

Motivazione

Il principio di partenariato è un pilastro della governance in materia di fondi strutturali e d’investimento europei, dai quali devono provenire le risorse necessarie a finanziare il Programma di sostegno alle riforme strutturali. Di conseguenza, tale principio di partenariato va coerentemente applicato, per analogia, anche al Programma di sostegno alle riforme strutturali.

Emendamento 6

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le comunicazioni della Commissione «Revisione del bilancio dell’Unione europea» (2) e «Un bilancio per la strategia Europa 2020» (3) sottolineano l’importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento dell’Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell’ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell’UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un’incidenza a livello transfrontaliero e dell’UE e garantiscano un’attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all’ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L’Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze.

Le comunicazioni della Commissione «Revisione del bilancio dell’Unione europea» (4) e «Un bilancio per la strategia Europa 2020» (5) sottolineano l’importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento dell’Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Le azioni di supporto condotte nell’ambito del Programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergie con altri programmi e altre politiche sia a livello nazionale, regionale e locale, sia a livello dell’UE e internazionale. Le azioni previste dal Programma dovrebbero consentire di definire e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali con un’incidenza a livello transfrontaliero e dell’UE e garantiscano un’attuazione coerente e uniforme della normativa UE. Esse dovrebbero anche contribuire all’ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L’Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone pratiche tra pari che per mobilitare le competenze , allo scopo di mettere a punto soluzioni adeguate al contesto specifico degli Stati membri richiedenti .

Emendamento 7

Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per adeguare l’elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all’esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni , anche a livello di esperti . Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per adeguare l’elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del Programma in base all’esperienza acquisita durante la sua attuazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con il coinvolgimento, conformemente al principio di partenariato, degli enti territoriali, delle parti sociali e dei soggetti della società civile interessati. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Comitato delle regioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 8

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il Programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento siano tali da produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

Il Programma finanzia azioni di assistenza tecnica provviste, conformemente al principio di sussidiarietà, di un valore aggiunto europeo , che rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra l’UE e gli Stati membri e che non formano già oggetto di programmi di assistenza tecnica . A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni selezionate per il finanziamento siano tali da produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

Motivazione

Il finanziamento mediante risorse del bilancio dell’UE di azioni a livello nazionale per la cui realizzazione l’UE non è competente sarebbe contrario allo spirito del principio di sussidiarietà.

Emendamento 9

Articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le azioni e le attività del Programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

Le azioni e le attività del Programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

(a)

lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide nazionali che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell’Unione;

(a)

lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell’Unione;

(b)

la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell’Unione a livello nazionale, dell’UE e internazionale;

(b)

la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell’Unione sia a livello nazionale, regionale e locale, sia a livello dell’UE e internazionale;

(c)

il loro contributo all’attuazione coerente e uniforme della normativa UE;

(c)

il loro contributo all’attuazione coerente e uniforme della normativa UE;

(d)

il loro contributo alla condivisione delle buone pratiche e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell’Unione;

(d)

il loro contributo alla condivisione delle buone pratiche e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell’Unione;

(e)

la promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e la collaborazione fra gli Stati membri.

 

Motivazione

La fiducia reciproca tra gli Stati membri e la Commissione è un principio generale e una condizione per il funzionamento dell’Unione europea, e non può limitarsi all’attuazione del Programma in esame.

Emendamento 10

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l’ attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, la governance, l’amministrazione, l’economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita, l’occupazione e gli investimenti, in particolare nell’ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione.

L’obiettivo generale del Programma è contribuire alle riforme strutturali negli Stati membri che rappresentano un valore aggiunto europeo in settori d’intervento che rientrino nell’ambito delle competenze concorrenti tra l’UE e gli Stati membri e che non formino già oggetto di programmi di assistenza tecnica, fornendo sostegno alle autorità pubbliche di uno Stato membro affinché dispongano della capacità amministrativa necessaria alla concezione e all’ attuazione di misure volte a riformare l’economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali onde promuovere la competitività, la crescita sostenibile , l’occupazione, gli investimenti e la coesione economica, sociale e territoriale , in particolare attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione che coinvolga tutti i livelli di governo .

Motivazione

L’emendamento precisa meglio il testo in conformità degli emendamenti legislativi proposti agli articoli 3, paragrafi 1 e 2, e al considerando 9.

Emendamento 11

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per conseguire l’obiettivo generale di cui all’articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

Per conseguire l’obiettivo generale di cui all’articolo 4, il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

(a)

sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(a)

sostenere le iniziative delle autorità pubbliche volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

(b)

aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

(b)

aiutare le autorità pubbliche a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

(c)

aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell’esperienza acquisita da altri paesi nell’affrontare situazioni analoghe ;

(c)

aiutare le autorità pubbliche a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell’esperienza acquisita da altri paesi nell’affrontare situazioni che presentano delle analogie ;

(d)

aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l’efficienza e l’efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

(d)

aiutare le autorità pubbliche a migliorare, ove opportuno, l’efficienza e l’efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali in particolare nel quadro degli eventuali contratti collettivi di lavoro definiti dal processo di concertazione sociale a livello nazionale e/o regionale ;

 

(e)

aiutare le autorità pubbliche a rafforzare la loro capacità di lavorare in partenariato tra loro e con le parti interessate, segnatamente le parti sociali e i soggetti economici privati.

Questi obiettivi sono perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari.

Questi obiettivi sono perseguiti su richiesta degli Stati membri beneficiari e in stretta cooperazione con questi ultimi e con gli enti locali e regionali, sulla base della divisione dei poteri e delle competenze in vigore in ciascuno Stato membro e delle raccomandazioni specifiche per paese destinate agli enti locali e regionali .

Motivazione

L’attuazione di riforme strutturali non è una prerogativa delle sole autorità nazionali - a maggior ragione negli Stati membri con una struttura federale: vi è infatti tutta una serie di raccomandazioni specifiche per paese destinata agli enti locali e regionali. Non è inutile precisare, inoltre, che l’intervento del Programma avviene unicamente su richiesta degli Stati membri beneficiari.

Emendamento 12

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita, all’occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare:

Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla competitività, alla crescita sostenibile , all’occupazione, agli investimenti e alla coesione economica, sociale e territoriale, e che corrispondono inoltre agli obiettivi della strategia Europa 2020, tra cui in particolare:

(a)

gestione delle finanze pubbliche, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;

(a)

gestione delle finanze pubbliche, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;

(b)

riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

(b)

sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e incentrata sul principio dell’interesse generale , presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

(c)

contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, investimenti, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all’innovazione;

(c)

contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, processi di privatizzazione o di (ri)nazionalizzazione o di (ri)municipalizzazione , investimenti, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all’innovazione;

(d)

istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria , politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere ;

(d)

istruzione e formazione, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale e lotta alla povertà , sistemi di previdenza e assistenza sociale, sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria;

(e)

politiche per il settore agricolo e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

(e)

politiche per il settore finanziario e accesso ai finanziamenti.

(f)

politiche per il settore finanziario e accesso ai finanziamenti.

 

Motivazione

L’emendamento elimina dall’elenco una serie di settori strategici che formano già oggetto di programmi di assistenza tecnica e rende il testo conforme al disposto dell’articolo 345 del TFUE, che sancisce la neutralità del diritto dell’Unione rispetto ai regimi di proprietà. Come considerazione secondaria, la crisi ha dimostrato che le autorità pubbliche possono anche essere costrette a rinazionalizzare, almeno temporaneamente, determinate attività economiche.

Emendamento 13

Articolo 7, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell’urgenza, dell’entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un’analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno.

Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza, pari trattamento , partenariato e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con le autorità pubbliche competenti dello Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell’urgenza, dell’entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un’analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Tenendo conto delle azioni e misure esistenti finanziate dai fondi dell’Unione o da altri programmi dell’Unione, e nel quadro definito dal documento strategico unico dell’UE per il miglioramento della capacità istituzionale e amministrativa delle autorità pubbliche a tutti i livelli di governo, nel quale vengono precisati in modo trasparente ed equo i criteri che verranno adottati per determinare l’ordine di priorità degli interventi del Programma e la ripartizione delle risorse disponibili, nonché i criteri e i meccanismi di coordinamento degli interventi a livello dell’UE e a livello nazionale, regionale e locale, la Commissione definisce, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, gli ambiti prioritari per il sostegno, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale a tale sostegno.

Emendamento 14

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un’assistenza di qualità o sorvegliano l’attuazione delle strategie e dei progetti.

Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, e, se necessario, può concludere un partenariato o dei partenariati rafforzato/i con il livello di potere più pertinente per quanto riguarda l’applicazione e l’attuazione di una determinata riforma, al fine di collaborare in qualità di partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, i partner per le riforme contribuiscono alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispongono un’assistenza di qualità o sorvegliano l’attuazione delle strategie e dei progetti.

Emendamento 15

Articolo 12, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:

Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità pubbliche degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici e/o privati e a entità aventi la propria sede legale:

(a)

negli Stati membri;

(a)

negli Stati membri;

(b)

nei paesi EFTA firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell’accordo SEE.

(b)

nei paesi EFTA firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell’accordo SEE.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

Emendamento 16

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nell’ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell’Unione. A tal fine essi:

Nell’ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicureranno un effettivo coordinamento tra il Programma e gli altri programmi e strumenti dell’Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell’Unione , sulla base del documento strategico unico di cui all’articolo 7 . A tal fine essi:

a)

garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti UE e nazionali , specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell’Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione;

a)

garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti a livello dell’ UE e a livello nazionale, regionale e locale , specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell’Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l’attuazione;

b)

ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi;

b)

ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi;

c)

garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell’attuazione a livello dell’UE e nazionale, al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

c)

garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell’attuazione a livello dell’UE e a livello nazionale , regionale e locale , al fine di realizzare azioni di supporto coerenti e razionalizzate.

[…]

[…]

Emendamento 17

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

Articolo 15

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione verifica l’attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell’allegato.

1.   La Commissione verifica l’attuazione delle azioni finanziate dal Programma e misura il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell’allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 riguardo alle modifiche dell’elenco di indicatori riportato nell’allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 riguardo alle modifiche dell’elenco di indicatori riportato nell’allegato.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e ai comitati consultivi una relazione di valutazione intermedia entro la metà del 2019 e una relazione di valutazione ex post entro la fine di dicembre 2021.

3.   La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l’efficienza dell’uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l’eventuale necessità di adeguare o prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull’impatto del Programma nel lungo periodo.

3.   La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del Programma, l’efficienza dell’uso delle risorse, il valore aggiunto del Programma e l’eventuale necessità di adeguare, prorogare oltre il 2020 o far cessare i finanziamenti nei settori da esso coperti. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post conterrà informazioni sull’impatto del Programma nel lungo periodo.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

approva il principio sotteso al Programma di sostegno in esame, che si prefigge di erogare, su base volontaria e su richiesta, un’assistenza tecnica per attuare riforme strutturali negli Stati membri in settori d’intervento che rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra l’Unione europea e gli Stati membri; ritiene che un presupposto per la riuscita del Programma consista in un coordinamento efficace con i programmi di assistenza tecnica in vigore a livello dell’UE e degli Stati membri beneficiari e in una partecipazione attiva degli enti regionali e locali all’interno del coordinamento stesso, perseguendo una visione più territoriale del Programma;

2.

reputa che il miglioramento della capacità amministrativa dei livelli di governo nazionale, regionale e locale degli Stati membri richiedenti debba non soltanto costituire l’obiettivo centrale del Programma di sostegno, ma diventare anche un parametro per la revisione della strategia Europa 2020 attualmente in corso;

3.

chiede che il Programma sia basato su un documento strategico unico dell’UE finalizzato al miglioramento della capacità istituzionale e amministrativa delle autorità pubbliche a tutti i livelli di governo; invita la Commissione europea a proporre tale documento unico, nel quale dovranno tra l’altro essere precisati in modo trasparente ed equo i criteri che verranno adottati per determinare l’ordine di priorità degli interventi del Programma e la ripartizione delle risorse disponibili, nonché i criteri e i meccanismi di coordinamento degli interventi esistenti sia a livello dell’UE - compresi quelli del Programma stesso - che a livello nazionale, regionale e locale nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e garantendo l’autonomia e la specificità dei vari livelli territoriali. Sulla base di questo documento unico dell’UE, verranno stilati documenti unici dello stesso tipo per gli Stati membri beneficiari, in cooperazione con ciascuno Stato membro interessato e nel rispetto del principio di partenariato;

4.

sottolinea che, sulla base della divisione dei poteri e delle competenze in vigore in ciascuno Stato membro e delle raccomandazioni specifiche per paese spesso destinate agli enti locali e regionali, il Programma deve essere accessibile a tali enti; chiede alla Commissione di fare in modo che questo avvenga accertandosi, nel caso di richieste di assistenza tecnica presentate da autorità nazionali che riguardino ambiti di competenza degli enti regionali o locali, che tali enti siano stati coinvolti nella concezione del progetto di riforma strutturale in questione, nel rispetto del contesto istituzionale di ciascun paese;

5.

ritiene che, qualora l’assistenza tecnica sia erogata in settori che rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra l’UE e gli Stati membri (si vedano le proposte di emendamento al considerando 6, all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4), la proposta di regolamento appaia conforme al principio di sussidiarietà. Essendo fondata su un meccanismo su base volontaria, inoltre, la proposta non solleva interrogativi in materia di proporzionalità;

6.

ritiene essenziale un coordinamento efficace del Programma in esame con i programmi e gli strumenti dell’UE che cofinanziano l’assistenza tecnica nel quadro dei fondi strutturali (articolo 59 del regolamento n. 1303/2013 e obiettivo tematico 11), del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dei programmi settoriali dell’UE (il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), Orizzonte 2020, i programmi «Europa per i cittadini», «Giustizia» e «Diritti, uguaglianza e cittadinanza»);

7.

sottolinea che il finanziamento del Programma di sostegno alle riforme strutturali mediante il trasferimento di risorse iscritte in bilancio per l’assistenza tecnica a titolo dei fondi strutturali e d’investimento europei non può che rappresentare una soluzione transitoria. Esprime inoltre la propria opposizione all’eventualità che queste modalità di finanziamento preludano all’assoggettamento della politica di coesione all’esercizio del «semestre europeo», nella misura in cui tale politica dispone di una propria legittimità sancita dai trattati europei;

8.

sottolinea che in materia di riforme strutturali non esistono soluzioni universalmente valide, e che dalle buone pratiche si può soltanto trarre ispirazione per la ricerca di soluzioni adattate ai diversi contesti e specificità regionali e locali degli Stati membri richiedenti;

9.

incoraggia lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri nel quadro dell’attuazione di riforme strutturali, e raccomanda che i partenariati tra Stati membri, nell’ambito del Programma, vengano rafforzati attraverso la partecipazione di enti territoriali che presentano caratteristiche simili dal punto di vista socioeconomico o geografico, o che formano oggetto di riforme strutturali a carattere transfrontaliero;

10.

ricorda che un grado elevato di titolarità delle riforme strutturali realizzate sul campo da parte degli enti locali e regionali, delle parti sociali e dei soggetti della società civile è una condizione essenziale perché il Programma abbia successo e contribuisca a rinsaldare la fiducia e a promuovere la cooperazione tra lo Stato membro richiedente, la Commissione e gli altri Stati membri;

11.

chiede che, per il tramite del sostegno alle riforme strutturali, venga riservata un’attenzione sistematica agli obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusione sociale, accessibilità dell’assistenza sanitaria, occupazione e formazione, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020. Chiede pertanto che le valutazioni del Programma di sostegno condotte dalla Commissione tengano conto anche di altri indicatori oltre al PIL (6);

12.

ritiene che il cofinanziamento degli Stati membri a titolo del Programma di sostegno rientri nella clausola di riforma strutturale prevista dal patto di stabilità e di crescita (7);

13.

sottolinea che il Programma di sostegno deve essere considerato un programma pilota; raccomanda di realizzare una valutazione del dispositivo in tempo utile prima dell’inizio, nel 2021, del prossimo periodo di programmazione finanziaria, onde stabilire se sia opportuno renderlo permanente oppure no e, in caso affermativo, decidere se sia necessario, fattibile e auspicabile creare un fondo dotato di risorse proprie per il sostegno alle riforme strutturali.

Bruxelles, 7 aprile 2016

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=35302.

(2)  COM(2010) 700 final del 19 ottobre 2010.

(3)  COM(2011) 500 final del 29 giugno 2011.

(4)  COM(2010) 700 final del 19 ottobre 2010.

(5)  COM(2011) 500 final del 29 giugno 2011.

(6)  Cfr. il parere del CdR sul tema Indicatori dello sviluppo territoriale - non solo PIL, adottato il 10 febbraio 2016.

(7)  Cfr. il parere del CdR sul tema Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita, adottato il 9 luglio 2015.


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