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Document 62016TN0193
Case T-193/16: Action brought on 22 April 2016 – NG v European Council
Causa T-193/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NG/Consiglio europeo
Causa T-193/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NG/Consiglio europeo
GU C 232 del 27.6.2016, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 232/26 |
Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NG/Consiglio europeo
(Causa T-193/16)
(2016/C 232/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: NG (Isola di Lesbo, Grecia) (rappresentante: B. Burns, solicitor)
Convenuto: Consiglio europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016, denominato «dichiarazione EU-Turchia, 18 marzo 2016»; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016, denominato «dichiarazione EU-Turchia, 18 marzo 2016», sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali dell’UE, in particolare con gli articoli 1, 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul rilievo che la Turchia non sarebbe un paese terzo sicuro a norma dell’articolo 36 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU 2001, L 212, pag. 12) avrebbe dovuto essere attuata. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’accordo contestato sarebbe in realtà un trattato vincolante o un «atto» avente effetti giuridici per il ricorrente e che l’inosservanza dell’articolo 218 TFUE e/o dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, congiuntamente o separatamente, rende l’accordo contestato invalido. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |