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Document 62016TN0193

    Causa T-193/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NG/Consiglio europeo

    GU C 232 del 27.6.2016, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 232/26


    Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NG/Consiglio europeo

    (Causa T-193/16)

    (2016/C 232/34)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: NG (Isola di Lesbo, Grecia) (rappresentante: B. Burns, solicitor)

    Convenuto: Consiglio europeo

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016, denominato «dichiarazione EU-Turchia, 18 marzo 2016»;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che l’accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016, denominato «dichiarazione EU-Turchia, 18 marzo 2016», sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali dell’UE, in particolare con gli articoli 1, 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul rilievo che la Turchia non sarebbe un paese terzo sicuro a norma dell’articolo 36 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU 2001, L 212, pag. 12) avrebbe dovuto essere attuata.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che l’accordo contestato sarebbe in realtà un trattato vincolante o un «atto» avente effetti giuridici per il ricorrente e che l’inosservanza dell’articolo 218 TFUE e/o dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, congiuntamente o separatamente, rende l’accordo contestato invalido.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


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