Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0184

    Causa T-184/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NRJ Group/EUIPO - Sky International (SKY ENERGY)

    GU C 232 del 27.6.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 232/23


    Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NRJ Group/EUIPO - Sky International (SKY ENERGY)

    (Causa T-184/16)

    (2016/C 232/31)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: NRJ Group (Boileau, Francia) (rappresentante: M. Antoine-Lalance, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky International AG (Zugo, Svizzera)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: Marchio denominativo dell’Unione europea «SKY ENERGY» – Domanda di registrazione n. 9 727 322

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

    Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 febbraio 2016 nel procedimento R 3137/2014-5

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    confermare la decisione impugnata nei limiti in cui accoglie l’opposizione per i seguenti prodotti e servizi:

    classe 9: programmi radiofonici registrati; programmi registrati per la diffusione o altro tipo di trasmissione radio;

    classe 38: trasmissione radiofonica; servizi di trasmissione e di comunicazione, diffusione e/o trasmissione di programmi radiofonici; satellite; televisione digitale terrestre, cavo, DSL e diffusione a banda larga e/o trasmissione di programmi audio; trasmissione di programmi audio (mediante qualsiasi mezzo); accesso a informazioni su notizie, attualità e sport; telecomunicazione di informazioni (comprese le pagine web); telecomunicazione e/o comunicazione e/o diffusione e/o trasmissione di programmi radiofonici;

    classe 41: divertimento radiofonico, presentazione e distribuzione di programmi radiofonici, informazioni su notizie, attualità e sport; informazioni su notizie, attualità e in materia di educazione; distribuzione di programmi radiofonici, fornitura di programmi radiofonici;

    annullare la decisione impugnata quanto al resto;

    accogliere l’opposizione e respingere la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea impugnata per tutti i prodotti e servizi;

    condannare l’EUIPO alle spese.

    Motivo invocato

    Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


    Top