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Document 62016TN0184
Case T-184/16: Action brought on 22 April 2016 – NRJ Group v EUIPO – Sky International (SKY ENERGY)
Causa T-184/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NRJ Group/EUIPO - Sky International (SKY ENERGY)
Causa T-184/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NRJ Group/EUIPO - Sky International (SKY ENERGY)
GU C 232 del 27.6.2016, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 232/23 |
Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NRJ Group/EUIPO - Sky International (SKY ENERGY)
(Causa T-184/16)
(2016/C 232/31)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: NRJ Group (Boileau, Francia) (rappresentante: M. Antoine-Lalance, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky International AG (Zugo, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio denominativo dell’Unione europea «SKY ENERGY» – Domanda di registrazione n. 9 727 322
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 febbraio 2016 nel procedimento R 3137/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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confermare la decisione impugnata nei limiti in cui accoglie l’opposizione per i seguenti prodotti e servizi: classe 9: programmi radiofonici registrati; programmi registrati per la diffusione o altro tipo di trasmissione radio; classe 38: trasmissione radiofonica; servizi di trasmissione e di comunicazione, diffusione e/o trasmissione di programmi radiofonici; satellite; televisione digitale terrestre, cavo, DSL e diffusione a banda larga e/o trasmissione di programmi audio; trasmissione di programmi audio (mediante qualsiasi mezzo); accesso a informazioni su notizie, attualità e sport; telecomunicazione di informazioni (comprese le pagine web); telecomunicazione e/o comunicazione e/o diffusione e/o trasmissione di programmi radiofonici; classe 41: divertimento radiofonico, presentazione e distribuzione di programmi radiofonici, informazioni su notizie, attualità e sport; informazioni su notizie, attualità e in materia di educazione; distribuzione di programmi radiofonici, fornitura di programmi radiofonici; |
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annullare la decisione impugnata quanto al resto; |
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accogliere l’opposizione e respingere la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea impugnata per tutti i prodotti e servizi; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |