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Document 62016TN0160

    Causa T-160/16: Ricorso proposto il 15 aprile 2016 — Groningen Seaports e a./Commissione

    GU C 200 del 6.6.2016, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 200/29


    Ricorso proposto il 15 aprile 2016 — Groningen Seaports e a./Commissione

    (Causa T-160/16)

    (2016/C 200/42)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Parti

    Ricorrenti: Groningen Seaports NV (Delfzijl, Paesi Bassi), Havenbedrijf Amsterdam NV (Amsterdam, Paesi Bassi), Havenbedrijf Rotterdam NV (Rotterdam, Paesi Bassi), Havenschap Moerdijk (Moerdijk, Paesi Bassi), NV Port of Den Helder (Den Helder, Paesi Bassi), Zeeland Seaports NV (Terneuzen, Paesi Bassi) (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk e I. Kieft, advocaten)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    I ricorrenti impugnano la decisione della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 ed ex CP 115/2004) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione — Esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche.

    A sostegno del loro ricorso i ricorrenti adducono un motivo unico.

    Motivo unico, vertente su una violazione degli obiettivi delle norme in materia di aiuti di Stato, una violazione dei principi generali del diritto dell’Unione, e in particolare del principio di uguaglianza, dell’obbligo di preparare accuratamente le decisioni e del divieto di adottare misure arbitrarie, e una violazione del principio dell’obbligo di motivazione.

    I porti marittimi olandesi non sono in concorrenza con imprese private olandesi, bensì con porti marittimi francesi, belgi e tedeschi dell’area (range) Amburgo — Le Havre.

    Tali concorrenti europei ricevono svariate forme di aiuti di Stato, il che costituisce uno svantaggio per i porti marittimi pubblici olandesi. Detta situazione era nota alla Commissione al momento dell’adozione della decisione impugnata. Al pari dei porti marittimi pubblici olandesi, tutti i porti marittimi concorrenti dell’area Amburgo — Le Havre beneficiano di un’esenzione dall’imposta sulle società. I porti marittimi tedeschi ricevono inoltre un aiuto al funzionamento alquanto considerevole sotto forma di compensazione delle perdite. Anche detta situazione era nota alla Commissione al momento dell’adozione della decisione impugnata.

    La decisione impugnata abolisce unilateralmente l’esenzione dall’imposta vigente per i porti marittimi pubblici olandesi, mentre la corrispondete esenzione per i porti marittimi francesi e belgi permane attualmente in vigore, e non è stato intrapreso nemmeno il primo passo formale della procedura per eliminare l’aiuto ai porti marittimi tedeschi.

    Poiché con la decisione impugnata la Commissione incide sull’esenzione dall’imposta unicamente per quanto riguarda i porti marittimi pubblici olandesi, essa rende considerevolmente deteriore il — già diseguale — terreno di gioco del settore portuale europeo, e la Commissione fa sì che i porti marittimi pubblici olandesi si trovino in una posizione notevolmente peggiore rispetto ai loro diretti concorrenti, i quali godono del pari di un’esenzione dall’imposta sulle società e inoltre ricevono altre forme di aiuto di Stato. La Commissione non motiva perché interviene soltanto sull’esenzione dall’imposta di cui beneficiano i porti marittimi pubblici olandesi.


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