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Document 62016TN0153

    Causa T-153/16: Ricorso proposto l’8 aprile 2016 — Acerga/Consiglio

    GU C 200 del 6.6.2016, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 200/28


    Ricorso proposto l’8 aprile 2016 — Acerga/Consiglio

    (Causa T-153/16)

    (2016/C 200/40)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) (Sada, Spagna) (rappresentante: B. Huarte Melgar, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici ed il regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca;

    condannare il Consiglio dell’Unione europea a sostenere le spese della ricorrente nel presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della stabilità relativa.

    A tale riguardo si afferma che, applicando sempre le stesse percentuali di ripartizione delle possibilità di pesca, non si stanno tenendo in considerazione le regioni degli Stati membri che hanno aderito alla CEE a partire dal 1981 le cui popolazioni locali sono (e lo erano già allora) fortemente dipendenti dalla pesca. Pertanto, non viene rispettato l’obiettivo di stabilità relativa. Inoltre, pur supponendo detto criterio di ripartizione fisso, si osserva che tali percentuali hanno subìto delle variazioni nel corso degli anni, realizzandosi in tal modo una violazione del criterio della stabilità relativa.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul mancato rispetto dell’obiettivo consistente nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, PCP 2013, in quanto non si è tenuto conto delle regioni spagnole le cui popolazioni locali sono fortemente dipendenti dalla pesca.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull’inosservanza del principio di non discriminazione, in quanto la normativa impugnata applica la stabilità relativa in maniera differente a situazioni analoghe.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di solidarietà di cui all’articolo 3 TFUE.

    A tale riguardo si fa valere che tanto la ripartizione dei contingenti di pesca nazionali (basata sulla stabilità relativa) prevista dal regolamento (UE) n. 2016/72, quanto le misure, relativamente agli strumenti, per controllare lo sforzo di pesca non si applicano allo stesso modo in tutti gli Stati membri.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, nonché della libertà fondamentale dell’Unione europea della circolazione dei capitali.

    A tale riguardo, si afferma che nel regolamento (UE) 2016/72 non è menzionata la possibilità di scambio di contingenti di pesca mediante diritti di pesca negoziabili tra imprese od organizzazioni di produttori degli Stati membri dell’UE.


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