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Document 62016TN0110

Causa T-110/16: Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Savant Systems/EUIPO — Savant Group (SAVANT)

GU C 175 del 17.5.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/20


Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Savant Systems/EUIPO — Savant Group (SAVANT)

(Causa T-110/16)

(2016/C 175/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Savant Systems LLC (Osterville, Massachusetts, Stati Uniti) (Rappresentanti: O. Nilgen, A. Kockläuner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Savant Group Ltd (Burton in Kendal, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SAVANT» — Marchio dell’Unione europea n. 32 318

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2016 nel procedimento R 33/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui con essa è stata confermata la tutela del marchio dell’Unione europea controverso n. 32 318«SAVANT» in relazione ai «software per elaboratori elettronici» nella classe 9 e per tutti i servizi nelle classi 41 e 42;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che il titolare avesse dimostrato l’uso effettivo del marchio dell’Unione europea controverso per i prodotti e i servizi registrati, in particolare per i «software per elaboratori elettronici» e i relativi servizi nelle classi 41 e 42;

violazione da parte della commissione di ricorso dell’obbligo di motivazione per non aver preso i considerazione la relazione sul «sondaggio relativo all’uso».


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