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Document 62016TN0133

Causa T-133/16: Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE

GU C 175 del 17.5.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/30


Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE

(Causa T-133/16)

(2016/C 175/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2016, (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/98), adottata in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in virtù degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (in prosieguo: la «direttiva CRD IV»), e quelle dell’articolo L. 511-13 del codice monetario e finanziario francese (in prosieguo: il «CMF»).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell’articolo L. 511-52 del CMF.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto la BCE violerebbe gli articoli 511-13 del CMF e gli articoli 13 e 88 della direttiva CRD IV.

4.

Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima anche perché la BCE violerebbe l’articolo L. 511-58 del CMF.


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