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Document 62016TN0088

Causa T-88/16: Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Opko Ireland Global Holdings/EUIPO — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

GU C 136 del 18.4.2016, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/41


Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Opko Ireland Global Holdings/EUIPO — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-88/16)

(2016/C 136/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, A. Smith e D. Meale, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «ALPHAREN» — Domanda di registrazione n. 4 320 297

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 dicembre 2015 nel procedimento R 2387/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, del regolamento n. 216/1996, in quanto due membri della commissione che ha emesso la decisione originaria del 2014 della commissione di ricorso (e la decisione di revoca del giugno 2015 della commissione di ricorso) sono stati anche membri della commissione che ha assunto la decisione impugnata;

Violazione dell’articolo 50 del regolamento di esecuzione n. 2868/95, in quanto si è tenuto conto di prove che non erano state presentate dinanzi all’EUIPO nel corso della prima udienza del procedimento di opposizione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per aver omesso, nel procedimento di opposizione, di far carico all’opponente dell’onere della prova di somiglianza dei beni di cui trattasi;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nell’identificazione del pubblico di riferimento e, in generale, nella valutazione del rischio di confusione.


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