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Document 62016TN0085

Causa T-85/16: Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa)

GU C 136 del 18.4.2016, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/39


Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-85/16)

(2016/C 136/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: adidas AG (Herzogenaurach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio di posizione dell’Unione europea consistente in due linee parallele posizionate sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa — Domanda di registrazione n. 10 477 701

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimento R 3106/2014-2)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

in subordine:

rinviare la causa dinanzi al convenuto, per un nuovo esame indipendente dalla sentenza del Tribunale nella causa T-145/14;

in ulteriore subordine:

rinviare la causa dinanzi al convenuto, ordinandogli di sospendere il giudizio fino all’esito dell’impugnazione proposta dal ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-396/15 P) avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-145/14 e alla pronuncia della sentenza da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa summenzionata, affinché esso proceda a una propria valutazione delle somiglianze e delle differenze tra i marchi da confrontare.

Motivi invocati

Il convenuto ha commesso un errore per non aver effettuato una propria valutazione delle somiglianze e delle differenze tra il marchio controverso del ricorrente ed il marchio anteriore dell’opponente, registrato come marchio dell’Unione europea n. 3 517 646;

il convenuto ha commesso un errore per aver ravvisato la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


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