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Document 62012TA0251

Causa T-251/12: Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — EGL e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta l’infrazione all’articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Definizione del mercato — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Cooperazione — Immunità parziale dalle ammende»)

GU C 136 del 18.4.2016, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/24


Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — EGL e a./Commissione

(Causa T-251/12) (1)

((«Concorrenza - Intese - Servizi di trasporto aereo di merci internazionale - Decisione che accerta l’infrazione all’articolo 101 TFUE - Fissazione dei prezzi - Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale - Definizione del mercato - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Cooperazione - Immunità parziale dalle ammende»))

(2016/C 136/34)

Lingua processuale: l’nglese

Parti

Ricorrenti: EGL, Inc. (Houston, Stati Uniti), Ceva Freight (UK) Ltd (Ashby de la Zouch, Regno Unito) e Ceva Freight Shanghai Ltd (Shanghai, Cina) (rappresentanti: inizialmente M. Brealey, QC, S. Love, barrister, M. Pullen, D. Gillespie e R. Fawcett Feuillette, solicitors, successivamente M. Brealey, S. Love, M. Pullen, R. Fawcett Feuillette e M. Boles, solicitors, ed infine M. Brealy e M. Pullen)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e P. Van Nuffel, agenti, assistiti da S. Kingston, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 — Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda di riforma delle ammende loro inflitte nell’ambito di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La EGL, Inc., la Ceva Freight (UK) Ltd e la Ceva Freight Shanghai Ltd sono condannate alle spese.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.


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