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Document 62016CN0080

Causa C-80/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 12 febbraio 2016 — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

GU C 136 del 18.4.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 12 febbraio 2016 — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Causa C-80/16)

(2016/C 136/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Resistente: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nella sua decisione 2011/278/UE (1), la Commissione europea, escludendo dal valore del parametro di riferimento della ghisa liquida le emissioni legate ai gas di scarico riciclati nella produzione di elettricità, abbia violato l’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE (2) sulle norme per la determinazione dei parametri di riferimento ex-ante e in particolare l’obiettivo di recupero efficiente di energia a partire dai gas di scarico e la possibilità di assegnare quote gratuite nel caso di elettricità prodotta a partire da gas di scarico.

2)

Se, basandosi, nella predetta decisione, sui dati provenienti dal «BREF» ferro e acciaio e dalle «LGMC 2007» per determinare il parametro di riferimento della ghisa liquida, la Commissione abbia violato l’obbligo di utilizzo dei dati scientifici più accurati e più aggiornati disponibili cui è tenuta e/o il principio di buon andamento dell’amministrazione.

3)

Se, nella decisione 2011/278/UE, la scelta della Commissione europea, qualora sia accertata, di includere un impianto che produce sia minerale sinterizzato che pellet negli impianti di riferimento per determinare il parametro di riferimento del minerale sinterizzato, sia tale da inficiare la legittimità del valore del predetto parametro di riferimento.

4)

Se la Commissione, omettendo di precisare specificamente nella predetta decisione le ragioni della sua scelta, abbia violato l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 430, pag. 1).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


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