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Dokument 62016CN0048

    Causa C-48/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) il 27 gennaio 2016 — ERGO Poisťovňa, a. s./Alžbeta Barlíková

    GU C 136 del 18.4.2016, lk 14—14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 136/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) il 27 gennaio 2016 — ERGO Poisťovňa, a. s./Alžbeta Barlíková

    (Causa C-48/16)

    (2016/C 136/19)

    Lingua processuale: lo slovacco

    Giudice del rinvio

    Okresný súd Dunajská Streda

    Parti

    Ricorrente: ERGO Poisťovňa, a. s.

    Convenuta: Alžbeta Barlíková

    Questioni pregiudiziali

    1.

    Se l’espressione «il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito», di cui all’articolo 11 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 (1), relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (in prosieguo: «la direttiva 86/653») debba essere interpretata nel senso che comprende:

    a)

    la totale inesecuzione del contratto, e quindi il caso in cui né il preponente né il terzo forniscano nemmeno parzialmente le prestazioni previste nel contratto, o

    b)

    anche la parziale inesecuzione del contratto, e quindi, ad esempio, se non sia raggiunto il volume d’affari stabilito, o, se del caso, il contratto non sia stato mantenuto per il periodo di tempo previsto.

    2.

    Qualora sia corretta l’interpretazione di cui alla lettera b) della prima questione, se l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che non costituisce una deroga a detrimento dell’agente la clausola del contratto di agenzia commerciale secondo la quale l’agente è tenuto a restituire una quota proporzionale della sua provvigione se il contratto tra il preponente e il terzo non è eseguito nella portata prevista, e, segnatamente, nella portata stabilita nel contratto di agenzia commerciale.

    3.

    Se in fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, per valutare se sussistano «circostanze imputabili al preponente» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 debbano essere esaminate:

    a)

    unicamente le circostanze giuridiche che hanno direttamente condotto all’estinzione del contratto (ad esempio qualora l’estinzione del contratto sia dovuta all’inadempimento delle obbligazioni da esso derivanti da parte del terzo)

    b)

    o si debba anche esaminare se tali circostanze giuridiche non siano state conseguenza della condotta del preponente nei rapporti giuridici con detto terzo, che ha determinato una perdita di fiducia del terzo nel preponente e indotto di conseguenza tale terzo alla violazione dell’obbligazione derivante dal contratto con il preponente.


    (1)  GU L 382, pag. 17.


    Üles