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Document 62016CN0031

    Causa C-31/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 18 gennaio 2016 — Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam

    GU C 136 del 18.4.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 136/11


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 18 gennaio 2016 — Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam

    (Causa C-31/16)

    (2016/C 136/16)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Raad van State

    Parti

    Ricorrente: Visser Vastgoed Beleggingen BV

    Resistente: Raad van de gemeente Appingedam

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la nozione di «servizio», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva servizi (1), debba essere interpretata nel senso che il commercio al dettaglio consistente nella vendita di merci come calzature e abbigliamento ai consumatori, è un servizio al quale sono applicabili le disposizioni della direttiva servizi in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della medesima.

    2)

    Il regime di cui al punto 8, per garantire la conservazione della vitalità del centro cittadino e per evitare che nelle zone centrali i negozi restino vuoti, mira a vietare talune forme di commercio al dettaglio, come la vendita di calzature e abbigliamento, in zone esterne al centro cittadino.

    Se, alla luce del considerando 9 della direttiva servizi, una disposizione che prevede un siffatto regime esuli dalla portata della direttiva medesima, dato che siffatte disposizioni devono esser considerate come «norme riguardanti (…) la pianificazione urbana e rurale (…) che non disciplinano o non influenzano specificatamente l’attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato».

    3)

    Se per poter presumere il carattere transfrontaliero di una situazione sia sufficiente che non si possa escludere che un commerciante al dettaglio di un altro Stato membro si potrebbe stabilire sul luogo ovvero che i clienti del commerciante al dettaglio potrebbero provenire da un altro Stato membro, oppure se debbano esistere indicazioni concrete in tal senso.

    4)

    Se il capo III della direttiva servizi (libertà di stabilimento) sia applicabile a situazioni puramente interne o se, al fine per valutare sull’applicabilità di detto capo, sia rilevante la giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni del Trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi in situazioni puramente interne.

    5

    a)

    Se un regime compreso in un piano regolatore ai sensi del punto 8 rientri nell’ambito di applicazione della nozione di «requisito», ai sensi degli articoli 4, punto 7, e 14, parte iniziale e punto 5, della direttiva servizi, e non in quello della nozione di «regime di autorizzazione», di cui agli articoli 4, punto 6, 9 e 10 della direttiva servizi.

    b)

    Se l’articolo 14, punto 5, della direttiva servizi — qualora un regime come quello di cui al punto 8 rientri nella portata della nozione di «requisito» — o gli articoli 9 e 10 della direttiva servizi — qualora un regime come quello di cui al punto 8 rientri nella portata della nozione di «autorizzazione» — ostino a che una giunta comunale adotti un regime come quello di cui al punto 8.

    6)

    Se un regime come quello di cui al punto 8 rientri nell’ambito di applicazione degli articoli da 34 a 36, oppure da 49 a 55 TFUE, e, in tal caso, se siano applicabili le deroghe riconosciute dalla Corte di giustizia, purché proporzionalmente presenti.


    (1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).


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